Versione
8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 1. (Qualifica)
I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.
Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.
Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
Giurisprudenza • 29
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 04/07/2022, n. 507Provvedimento: […] CP_5 oggi CP_4 con la indicata decorrenza e ad ottenere la qualifica di medico incaricato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 della legge n. 740/1970 con la condanna del CP_1 al relativo inquadramento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo. […] Controparte_1 e l' Org_2 di Messina a pagare in favore di CP_2 ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive maturate dal 1 febbraio 1991 al 28 maggio 2013 (e quantificate dal maggio 2008 al maggio 2013 nella somma lord di 16.859,02 euro) tra il trattamento percepito e quello previsto per un medico incaricato ex art. 1 legge n. 740/1970, nonché a versare all'CP_4 i relativi contributi previdenziali, oltre interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo;Leggi di più...
- medico incaricato provvisorio·
- trattamento previdenziale·
- concorso pubblico·
- trattamento retributivo·
- art. 2116 c.c.·
- legge 740/1970·
- art. 2126 c.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- parasubordinazione·
- legittimazione passiva