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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato all'udienza del 10.06.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 791/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. ADELAIDE COPPOLA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CIRO BARONE.
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t.,, rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. ROBERTO GUIDA
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2023 il ricorrente assumeva di aver ricevuto in data 09.01.2023, da parte dell' , la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento n. Controparte_2 071 2022 00192222 32 000 per l'importo complessivo di euro 801,80, a titolo di contributi integrativi ed interessi rateazione Mod 5/2020, afferente l'anno 2019, dovuti alla Controparte_1
.
[...]
La parte opponente asseriva di aver inoltrato istanza di rateizzo all' , Controparte_2
tempestivamente accolta dal , il quale pertanto, con nota del 1.07.2022 aveva CP_3
trasmesso piano di rateizzo articolato in 15 rate, a decorrere dal 13.07.2022, in ottemperanza del quale il medesimo ricorrente assumeva di aver già provveduto al pagamento delle rate maturate sino alla data del deposito del ricorso, concludeva chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, vinte le spese di lite.
Si costituiva la la quale con diverse argomentazioni Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, in particolare formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per ottenere la condanna dello stesso al pagamento dei contributi, in caso di accoglimento dell'opposizione.
Si costitutiva, altresì, l' che eccepiva la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva in ordine alle eccezioni vertenti sul merito della controversia, assumendo che unico legittimato passivo fosse l'Ente impositore, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con memoria difensiva depositata il 9.05.2024, parte ricorrente nel contestare la domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa di previdenza forense, deduceva di aver onorato l'intero debito, previo pagamento dell'ultima rata ad ottobre 2023, allegando, all'uopo le relative ricevute di pagamento.
All' odierna udienza, svolta con modalità cartolare, le parti depositavano note di trattazione scritta nelle quali si riportavano alle rispettive difese di cui agli atti del giudizio.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo letto in udienza, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
%%%%%%%%%%%%%%%%
1.-In via preliminare, è da ritenersi tempestiva l'opposizione di merito ex art. 24 D. lgs 46/99, in quanto l'avviso di addebito impugnato risulta essere stato notificato dall' Controparte_2
, a mezzo pec il 09.01.2023 ( v. ricevuta pec di notifica in atti del fascicolo del ricorrente),
[...]
mentre il ricorso è stato depositato in data 14.02.2023, nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni prescritto dalla citata disposizione normativa. 2.- Necessita, altresì, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
3.- Per quanto attiene al merito dell'opposizione va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va, dunque, osservato che parte ricorrente inoltrava istanza di rateizzazione dell'importo di cui alla cartella impugnata all' , la quale con nota del 1.07.2022 comunicava Controparte_2
l'avvenuta accettazione dell'istanza inoltrata e, contestualmente, trasmetteva il piano di rateizzo predisposto, che si articolava in n. 15 rate mensili con decorrenza dal 13.07.22, allegando, altresì, i relativi bollettini di pagamento ( v. nota in atti della produzione di parte ricorrente). CP_4
Nonostante ciò l' notificava all'opponente la cartella di pagamento Controparte_2
impugnata, in data 09.01.2023.
Vi è prova agli atti del fascicolo che parte ricorrente abbia ottemperato al suddetto piano di rateizzo, mediante il pagamento degli importi di cui alle rate predisposte dall' Controparte_2
, così come si evince dalle ricevute di pagamento, depositate in parte all'atto della
[...]
costituzione del medesimo ricorrente, nonché in allegato alla memoria difensiva di replica alla domanda riconvenzionale depositata il 9.05.2024.
In via preliminare ed assorbente va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere la quale impone, pertanto, unicamente una pronuncia in punto di spese del presente giudizio, sulla scorta del principio della cosiddetta "soccombenza virtuale".
All'uopo occorre sottolineare il principio in base al quale la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi, in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass.
n.10478 del 1/06/2004; Cass..n 1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio od ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
Tale pronuncia si fonda sul principio di economia processuale e sull'esigenza di evitare un accanimento giudiziario su una controversia divenuta priva di rilevanza pratica, conformemente al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2017,
n. 17653), secondo cui la dichiarazione di cessata materia del contendere è ammissibile solo se risulti che la situazione di fatto o di diritto che ha dato origine alla domanda non sussiste più, o che la decisione del giudice sarebbe divenuta inefficace o inutile.
La cessata materia del contendere si configura, pertanto, ogni qualvolta:
• Venga meno, per sopravvenuta estinzione, il diritto dedotto in giudizio (ad esempio, per pagamento, rinuncia, transazione), come previsto dall'art. 306, comma 1, c.p.c.; • Si verifichi una sopravvenuta impossibilità o inutilità della pronuncia rispetto al risultato pratico che si intende ottenere (Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2015, n. 19131);
• La situazione giuridica o fattuale che costituisce oggetto della domanda si modifichi in modo tale da rendere vano o superfluo il provvedimento giurisdizionale.
Il giudice, pertanto, prima di dichiarare la cessata materia del contendere, deve accertare, con adeguata motivazione, la perdita dell'interesse processuale, sicché la mancata decisione nel merito trova giustificazione esclusivamente nella sopravvenuta perdita di utilità della tutela giurisdizionale. uale ( Cass.n..6395 del 1/04/2004; Cass. n.6403 del 1/04/2004).
Tale è la situazione che si è definita con la presente causa, dove, a seguito di una circostanza verificatasi in corso di accertamento giudiziale che ha, di fatto, definito la questione sorta tra i contendenti il giudice è chiamato a stabilire, seppure in assenza della necessaria istruttoria, se la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, potendosi evitare il prosieguo dell'azione giudiziaria intrapresa.
Pertanto, essendosi definita la questione, a seguito dell'accettazione dell'istanza di rateizzo del ricorrente da parte dell' e della comunicazione del piano di rateizzo Controparte_2 con nota dell' del 1.07.2022 ( in atti del fascicolo di parte ricorrente), mediante il regolare CP_4
pagamento degli importi di cui alle rate predisposte dall e maturate nel corso del giudizio, da CP_4 parte dell'opponente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,
così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la e l Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a pagare, in favore del ricorrente, le Controparte_2
spese e competenze di causa che si liquidano complessivamente in € 462,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, 10 GIUGNO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano