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8 novembre 2006
8 novembre 2006
Art. 2. 1. All' articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico.) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonche' modificare la disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico.) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei Consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonche' modificare la disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art. 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».
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