Note all'art. 62:
- Per il testo dell' art. 47 comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , gia' citato, si rinvia alle note all'art. 34.
- Si riporta il testo dell' art. 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , gia' citato:
"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-ter. (Omissis).
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
2. - 4. (Omissis).".