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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 789 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore
All'esito della trattazione scritta, sostitutiva della discussione orale del 20 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 477/2024 emessa dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 03/06/2024 tra
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti Luigi Fornaciari Chittoni, e Cesare Bruzzi Alieti, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. , (C.F./P.I. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio degli Avv.ti Federico Pardini e Francesco Simone Giromini, C.F._2 come da mandato in atti appellati
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Si chiede pertanto cessato l'interesse ad agire per la richiesta di sospensiva: Che questa Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis: a) In via preliminare ed incidentale Voglia accogliere la querela di falsco ex art 221 cpc avente ad oggetto il deposito di una registrazione del contratto non attinente al contratto oggetto di causa stipulato in data 31 giugno 2014 (doc, n, 1 facicolo dell'appellata e doc. 4 presente fascicolo); b) In via principale e per l'effetto accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della della sentenza . 477/2024, resa nella causa civile R.G. n. 90/2024 emessa dal Tribunale Civile della Spezia, in composizione monocratica pronunciata dal GOT Dott.ssa Barbara Forleo, in data 3 giugno 2024 e depositata nella stessa data 3 giugno 2024 e notificata in data 24 giugno 2024, accogliere tutte le conclusioni già formulate nell opposizione allo sfratto nel giudizio di primo grado e precisamente: “il rigetto della domanda attoreain quanto illegittima nonché infondata in fatto e in diritto”; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio (primo e secondo grado)”.
*
Per Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - NEL MERITO: rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 477/24 emessa dal Tribunale della Spezia per tutti i motivi di cui alla parte che precede da considerarsi introdotti anche in via gradata tra loro.- - RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 CPC: attesa la manifesta mala fede e/o colpa grave con cui controparte ha agito in giudizio (di cui la proposta querela di falso ne è solo un sintomo), condannare parte appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, al relativo risarcimento danni da liquidare, nella quantificazione officiosa che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita reputerà più congrua e consona.- - Con condanna alle spese di lite.-”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione i signori hanno agito per la convalida dello sfratto per morosità nei CP_1 confronti di ( ”) con riferimento ad un contratto di Parte_1 Pt_1 locazione ad uso commerciale stipulato in data “31-06-2014” avente ad oggetto l'immobile sito in Santo Stefano Magra (SP), Via Cisa Sud 376. Gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al rilascio ed al pagamento dei canoni non corrisposti e delle spese di procedura. Il rappresentante legale della società convenuta è comparso nell'udienza di convalida formulando opposizione ed affermando che il contratto non era stato registrato e che le parti attrici non avevano legittimazione attiva. Lo stesso ha dedotto, poi, che il pagamento dei canoni era avvenuto fino al 2023 in contanti ed in seguito a mezzo di bonifico, con ciò negando la morosità. Il Tribunale ha intimato il rilascio e disposto il passaggio al rito ordinario per la trattazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta. La società convenuta rimaneva contumace, limitandosi a depositare un'istanza di revoca dell'ordinanza di convalida, osservando che il titolo dello sfratto era mancante per l'inesistenza del contratto, in quanto il documento prodotto risultava sottoscritto in data inesistente (31 giugno 2014), e che comunque il medesimo contratto non era stato registrato, essendo stati depositati attestati di registrazione di un contratto diverso. All'udienza di discussione gli attori concludevano per la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale ha deciso la vertenza accogliendo integralmente le domande attoree, motivando l'esito sulla base del principio di inversione dell'onere probatorio circa l'adempimento delle obbligazioni, per cui, là dove il creditore provi il titolo del suo credito e alleghi l'inadempimento di controparte, è onere del debitore dare prova dell'adempimento o del fatto che l'adempimento non è a lui imputabile. Non essendosi mai costituita la società convenuta nel giudizio di cognizione essa è decaduta dalle eccezioni e dalle deduzioni svolte in sede di udienza di convalida, sostanzialmente non contestando l'addebito.
Per questi motivi
il primo giudice ha così statuito:
“Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea: - dichiara la risoluzione del contratto ad uso diverso intercorso tra le parti, avente ad oggetto il sito in Santo Stefano Magra (SP), Via Cisa Sud n. 376 per grave inadempimento della società convenuta e conseguentemente,
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, al rilascio immediato dell'immobile; cod. fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nonché , quale socio illimitatamente responsabile, in via Parte_1 sussidiaria, a pagare a e la somma di 14.500,00 per i canoni Controparte_1 Parte_2 scaduti alla data di aprile 2024, oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile;
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nonché , quale socio illimitatamente responsabile, in via Parte_1 sussidiaria, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, per il procedimento di mediazione, nella misura di 190,32 per esborsi ed 1.300,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali;
per il presente giudizio, nella misura di 202,03 per esborsi ed 2.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali”.
* 2)L'appello.
Propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello lamenta la mancata rilevazione d'ufficio della nullità del contratto per inesistenza della data di stipula. Ad opinione dell'appellante il primo giudice ha violato gli artt. 1418 e 1895 c.c. facendo derivare dalla mancata costituzione nel giudizio di merito di la Pt_1 decadenza dall'eccezione di nullità svolta in sede di udienza di convalida, poiché l'eccezione era da considerarsi in senso lato. Con secondo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 13 l. 431/1988 e dell'art. 1418 c.c. là dove ha ritenuto decaduta dall'eccezione di nullità del contratto per omessa Pt_1 registrazione, svolta in sede di udienza di convalida, e non delibata per via della mancata costituzione e, quindi, mancata riproposizione in sede di cognizione. Tiesse deduce che gli appellati avrebbero prodotto la registrazione di un contratto diverso (avente data di stipula 31 maggio 2014) da quello per cui è stato chiesto lo sfratto, e riferisce di aver svolto querela di falso con riferimento a tale documento. Opina l'appellante che la registrazione del contratto è necessaria ai fini della validità dello stesso, e che la nullità conseguente alla relativa omissione è ostativa della pronuncia di risoluzione per inadempimento, la quale presuppone la validità del negozio. Si sono costituiti e contestando integralmente l'appello e Controparte_1 Parte_2 chiedendone la declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., in via di subordine il rigetto nel merito ed in ogni caso la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
* 3) L'esito dell'appello
Il primo motivo verte sul mero dato materiale della data del contratto di locazione, che risulta pacificamente errata trattandosi di giorno, il 31 giugno, non esistente. L'appellante lamenta la non rilevazione di ufficio da parte del primo giudice dell'asserita nullità del contratto. Seppure sia virtualmente corretto censurare la motivazione laddove ha ritenuto decaduta l'eccezione di nullità per non essere riproposta in sede di cognizione, trattandosi di vizio certamente rilevabile di ufficio, non può dirsi che la pretesa sostanziale sia fondata. L'indicazione di una data inesistente non può certamente condurre all'inesistenza/nullità del contratto essendo una mancanza di per sé non idonea a rendere il negozio invalido. Nel nostro ordinamento vige il principio di conservazione del contratto, sancito dall'art. 1367 c.c., per cui, a fronte di un dubbio, quale in questo caso quello sulla esatta data di conclusione, se ne deve dare un'interpretazione che conferisca al negozio un effetto. In generale poi, il difetto della data non può certamente rilevare quale sintomo di assenza dell'accordo negoziale, dato che la sottoscrizione dello stesso è dimostrata in atti, e l'esecuzione fattuale della locazione non è mai stata messa in dubbio dall'appellante stesso. Al più, il vizio sarebbe virtualmente ascrivibile all'assenza di oggetto, secondo il dettato dell'art. 1418 c.c. citato dall'appellante (il regolamento non potrebbe automaticamente ascriversi a quello con data inesistente). Tuttavia, testo del regolamento contrattuale prodotto, che indica quale data di decorrenza il 01-06-2014, manifesta ex se la conclusione in data immediatamente precedente. Ragionevolmente, infatti, le parti hanno concluso il contratto il 31-05-2014 e hanno erroneamente indicato “06” in luogo di “05” per indicare il mese nel campo dalla data. La data del 31-05-2014 risulta, peraltro, anche dal documento fiscale che attesta la registrazione. Ogni dubbio si riduce quindi ad una questione interpretativa da risolversi, come già detto, in senso conservativo. Infine, non ha nessuna pertinenza con l'oggetto della presente trattazione la menzione (in appello) dell'art. 1895 c.c., in tema di inesistenza del rischio nel contratto di assicurazione, elevabile a principio solo in tema di contratti aleatori, sicché non ha luogo alcuna ulteriore motivazione sul punto. Il motivo è rigettato, e viene altresì rilevata la pretestuosità delle relative difese, stante la palese infondatezza della pretesa sostanziale a fronte della pacifica conoscibilità dell'ambito temporale di validità del negozio, nonché – a fortiori – della riconosciuta esistenza del contratto da parte dell'appellante nelle sua stesse memorie irrituali inviate nel corso del primo grado. Il secondo motivo di appello verte sulla mancata rilevazione della nullità del medesimo contratto per mancata registrazione. L'appellante sostiene la mancata registrazione del contratto, nonché la produzione da parte dell'appellata dell'attestazione di registrazione su un contratto diverso, avente data di stipulazione 31-05-2014 e codice fiscale di un contraente diverso. D'altro canto, l'appellata ha prodotto la registrazione avvenuta in data 20-08-2014, tardivamente rispetto al termine previsto. In primo luogo, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte nel senso di ritenere che, sebbene l'omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo o diverso comporti la nullità dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge n. 311/2004, la registrazione tardiva dello stesso, comporta la produzione dei suoi effetti con decorrenza ex tunc (Cass. 6009/2018). In secondo luogo, il codice fiscale indicato nel campo del conduttore sul documento che attesta la registrazione è quello di titolare della Società appellante. L'errore materiale Parte_1 dell'indicazione del codice fiscale del socio in luogo di quello della società non è in nessun caso idoneo a fondare dubbi sulla riconducibilità della registrazione al contratto di locazione, a fortiori trattandosi di società di persone. Il motivo di appello è pertanto rigettato.
* 4) Le spese di lite
Alla totale soccombenza dell'appellante segue la condanna alla rifusione delle spese di lite di controparte per il grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, parametrate ai valori medi tabellari. L'integrale rigetto dell'impugnazione è altresì titolo per il raddoppio del Contributo unificato.
* 5) La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La condotta processuale dell'appellante merita censura, in quanto complessivamente orientata all'abuso della già scarsa risorsa Giustizia. Nelle memorie in primo grado egli ha ammesso l'occupazione dell'immobile da parte sua, l'avvenuta conclusione di un contratto di locazione, il pagamento dei canoni in esecuzione del medesimo fino ad una certa data, nonché il mancato pagamento (e, quindi, la morosità) nel periodo finale. Quanto sopra poteva essere sufficiente ad proporre comunque al locatore un rilascio a breve, magari con qualche facilitazione d'uso. Al contrario, abusando della facoltà di rimanere contumace, la appellante ha tentando comunque di coltivare le proprie difese ed eccezioni a mezzo delle memorie irrituali via PEC, per poi lamentare in questa sede di appello la mancata delibazione delle stesse da parte del Tribunale. Ancora, la condotta tenuta dinnanzi a questa Corte è in contrasto con la buona fede processuale, stante l'ostentata negazione dell'esistenza di un contratto che sapeva esistente (per sua stessa ammissione). Ricorrono pertanto i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. 29831/2023). L'importo della presente condanna è parametrato all'ammontare approssimato delle spese di lite liquidate infra.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, RIGETTA integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata. AN , in persona del l.r.p.t., alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del grado nei confronti di in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge. AN , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 in favore di e in solido tra loro, della somma di Controparte_1 Parte_2
€ 3.900,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato.
Così deciso in Genova, 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta in bozza redatta dal funzionario AUPP Dr. . Persona_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 789 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore
All'esito della trattazione scritta, sostitutiva della discussione orale del 20 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 477/2024 emessa dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 03/06/2024 tra
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti Luigi Fornaciari Chittoni, e Cesare Bruzzi Alieti, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. , (C.F./P.I. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio degli Avv.ti Federico Pardini e Francesco Simone Giromini, C.F._2 come da mandato in atti appellati
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Si chiede pertanto cessato l'interesse ad agire per la richiesta di sospensiva: Che questa Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis: a) In via preliminare ed incidentale Voglia accogliere la querela di falsco ex art 221 cpc avente ad oggetto il deposito di una registrazione del contratto non attinente al contratto oggetto di causa stipulato in data 31 giugno 2014 (doc, n, 1 facicolo dell'appellata e doc. 4 presente fascicolo); b) In via principale e per l'effetto accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della della sentenza . 477/2024, resa nella causa civile R.G. n. 90/2024 emessa dal Tribunale Civile della Spezia, in composizione monocratica pronunciata dal GOT Dott.ssa Barbara Forleo, in data 3 giugno 2024 e depositata nella stessa data 3 giugno 2024 e notificata in data 24 giugno 2024, accogliere tutte le conclusioni già formulate nell opposizione allo sfratto nel giudizio di primo grado e precisamente: “il rigetto della domanda attoreain quanto illegittima nonché infondata in fatto e in diritto”; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio (primo e secondo grado)”.
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Per Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - NEL MERITO: rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 477/24 emessa dal Tribunale della Spezia per tutti i motivi di cui alla parte che precede da considerarsi introdotti anche in via gradata tra loro.- - RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 CPC: attesa la manifesta mala fede e/o colpa grave con cui controparte ha agito in giudizio (di cui la proposta querela di falso ne è solo un sintomo), condannare parte appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, al relativo risarcimento danni da liquidare, nella quantificazione officiosa che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita reputerà più congrua e consona.- - Con condanna alle spese di lite.-”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione i signori hanno agito per la convalida dello sfratto per morosità nei CP_1 confronti di ( ”) con riferimento ad un contratto di Parte_1 Pt_1 locazione ad uso commerciale stipulato in data “31-06-2014” avente ad oggetto l'immobile sito in Santo Stefano Magra (SP), Via Cisa Sud 376. Gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al rilascio ed al pagamento dei canoni non corrisposti e delle spese di procedura. Il rappresentante legale della società convenuta è comparso nell'udienza di convalida formulando opposizione ed affermando che il contratto non era stato registrato e che le parti attrici non avevano legittimazione attiva. Lo stesso ha dedotto, poi, che il pagamento dei canoni era avvenuto fino al 2023 in contanti ed in seguito a mezzo di bonifico, con ciò negando la morosità. Il Tribunale ha intimato il rilascio e disposto il passaggio al rito ordinario per la trattazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta. La società convenuta rimaneva contumace, limitandosi a depositare un'istanza di revoca dell'ordinanza di convalida, osservando che il titolo dello sfratto era mancante per l'inesistenza del contratto, in quanto il documento prodotto risultava sottoscritto in data inesistente (31 giugno 2014), e che comunque il medesimo contratto non era stato registrato, essendo stati depositati attestati di registrazione di un contratto diverso. All'udienza di discussione gli attori concludevano per la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale ha deciso la vertenza accogliendo integralmente le domande attoree, motivando l'esito sulla base del principio di inversione dell'onere probatorio circa l'adempimento delle obbligazioni, per cui, là dove il creditore provi il titolo del suo credito e alleghi l'inadempimento di controparte, è onere del debitore dare prova dell'adempimento o del fatto che l'adempimento non è a lui imputabile. Non essendosi mai costituita la società convenuta nel giudizio di cognizione essa è decaduta dalle eccezioni e dalle deduzioni svolte in sede di udienza di convalida, sostanzialmente non contestando l'addebito.
Per questi motivi
il primo giudice ha così statuito:
“Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea: - dichiara la risoluzione del contratto ad uso diverso intercorso tra le parti, avente ad oggetto il sito in Santo Stefano Magra (SP), Via Cisa Sud n. 376 per grave inadempimento della società convenuta e conseguentemente,
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, al rilascio immediato dell'immobile; cod. fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nonché , quale socio illimitatamente responsabile, in via Parte_1 sussidiaria, a pagare a e la somma di 14.500,00 per i canoni Controparte_1 Parte_2 scaduti alla data di aprile 2024, oltre gli ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile;
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, nonché , quale socio illimitatamente responsabile, in via Parte_1 sussidiaria, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, per il procedimento di mediazione, nella misura di 190,32 per esborsi ed 1.300,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali;
per il presente giudizio, nella misura di 202,03 per esborsi ed 2.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali”.
* 2)L'appello.
Propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello lamenta la mancata rilevazione d'ufficio della nullità del contratto per inesistenza della data di stipula. Ad opinione dell'appellante il primo giudice ha violato gli artt. 1418 e 1895 c.c. facendo derivare dalla mancata costituzione nel giudizio di merito di la Pt_1 decadenza dall'eccezione di nullità svolta in sede di udienza di convalida, poiché l'eccezione era da considerarsi in senso lato. Con secondo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 13 l. 431/1988 e dell'art. 1418 c.c. là dove ha ritenuto decaduta dall'eccezione di nullità del contratto per omessa Pt_1 registrazione, svolta in sede di udienza di convalida, e non delibata per via della mancata costituzione e, quindi, mancata riproposizione in sede di cognizione. Tiesse deduce che gli appellati avrebbero prodotto la registrazione di un contratto diverso (avente data di stipula 31 maggio 2014) da quello per cui è stato chiesto lo sfratto, e riferisce di aver svolto querela di falso con riferimento a tale documento. Opina l'appellante che la registrazione del contratto è necessaria ai fini della validità dello stesso, e che la nullità conseguente alla relativa omissione è ostativa della pronuncia di risoluzione per inadempimento, la quale presuppone la validità del negozio. Si sono costituiti e contestando integralmente l'appello e Controparte_1 Parte_2 chiedendone la declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., in via di subordine il rigetto nel merito ed in ogni caso la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
* 3) L'esito dell'appello
Il primo motivo verte sul mero dato materiale della data del contratto di locazione, che risulta pacificamente errata trattandosi di giorno, il 31 giugno, non esistente. L'appellante lamenta la non rilevazione di ufficio da parte del primo giudice dell'asserita nullità del contratto. Seppure sia virtualmente corretto censurare la motivazione laddove ha ritenuto decaduta l'eccezione di nullità per non essere riproposta in sede di cognizione, trattandosi di vizio certamente rilevabile di ufficio, non può dirsi che la pretesa sostanziale sia fondata. L'indicazione di una data inesistente non può certamente condurre all'inesistenza/nullità del contratto essendo una mancanza di per sé non idonea a rendere il negozio invalido. Nel nostro ordinamento vige il principio di conservazione del contratto, sancito dall'art. 1367 c.c., per cui, a fronte di un dubbio, quale in questo caso quello sulla esatta data di conclusione, se ne deve dare un'interpretazione che conferisca al negozio un effetto. In generale poi, il difetto della data non può certamente rilevare quale sintomo di assenza dell'accordo negoziale, dato che la sottoscrizione dello stesso è dimostrata in atti, e l'esecuzione fattuale della locazione non è mai stata messa in dubbio dall'appellante stesso. Al più, il vizio sarebbe virtualmente ascrivibile all'assenza di oggetto, secondo il dettato dell'art. 1418 c.c. citato dall'appellante (il regolamento non potrebbe automaticamente ascriversi a quello con data inesistente). Tuttavia, testo del regolamento contrattuale prodotto, che indica quale data di decorrenza il 01-06-2014, manifesta ex se la conclusione in data immediatamente precedente. Ragionevolmente, infatti, le parti hanno concluso il contratto il 31-05-2014 e hanno erroneamente indicato “06” in luogo di “05” per indicare il mese nel campo dalla data. La data del 31-05-2014 risulta, peraltro, anche dal documento fiscale che attesta la registrazione. Ogni dubbio si riduce quindi ad una questione interpretativa da risolversi, come già detto, in senso conservativo. Infine, non ha nessuna pertinenza con l'oggetto della presente trattazione la menzione (in appello) dell'art. 1895 c.c., in tema di inesistenza del rischio nel contratto di assicurazione, elevabile a principio solo in tema di contratti aleatori, sicché non ha luogo alcuna ulteriore motivazione sul punto. Il motivo è rigettato, e viene altresì rilevata la pretestuosità delle relative difese, stante la palese infondatezza della pretesa sostanziale a fronte della pacifica conoscibilità dell'ambito temporale di validità del negozio, nonché – a fortiori – della riconosciuta esistenza del contratto da parte dell'appellante nelle sua stesse memorie irrituali inviate nel corso del primo grado. Il secondo motivo di appello verte sulla mancata rilevazione della nullità del medesimo contratto per mancata registrazione. L'appellante sostiene la mancata registrazione del contratto, nonché la produzione da parte dell'appellata dell'attestazione di registrazione su un contratto diverso, avente data di stipulazione 31-05-2014 e codice fiscale di un contraente diverso. D'altro canto, l'appellata ha prodotto la registrazione avvenuta in data 20-08-2014, tardivamente rispetto al termine previsto. In primo luogo, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte nel senso di ritenere che, sebbene l'omessa registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo o diverso comporti la nullità dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge n. 311/2004, la registrazione tardiva dello stesso, comporta la produzione dei suoi effetti con decorrenza ex tunc (Cass. 6009/2018). In secondo luogo, il codice fiscale indicato nel campo del conduttore sul documento che attesta la registrazione è quello di titolare della Società appellante. L'errore materiale Parte_1 dell'indicazione del codice fiscale del socio in luogo di quello della società non è in nessun caso idoneo a fondare dubbi sulla riconducibilità della registrazione al contratto di locazione, a fortiori trattandosi di società di persone. Il motivo di appello è pertanto rigettato.
* 4) Le spese di lite
Alla totale soccombenza dell'appellante segue la condanna alla rifusione delle spese di lite di controparte per il grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, parametrate ai valori medi tabellari. L'integrale rigetto dell'impugnazione è altresì titolo per il raddoppio del Contributo unificato.
* 5) La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La condotta processuale dell'appellante merita censura, in quanto complessivamente orientata all'abuso della già scarsa risorsa Giustizia. Nelle memorie in primo grado egli ha ammesso l'occupazione dell'immobile da parte sua, l'avvenuta conclusione di un contratto di locazione, il pagamento dei canoni in esecuzione del medesimo fino ad una certa data, nonché il mancato pagamento (e, quindi, la morosità) nel periodo finale. Quanto sopra poteva essere sufficiente ad proporre comunque al locatore un rilascio a breve, magari con qualche facilitazione d'uso. Al contrario, abusando della facoltà di rimanere contumace, la appellante ha tentando comunque di coltivare le proprie difese ed eccezioni a mezzo delle memorie irrituali via PEC, per poi lamentare in questa sede di appello la mancata delibazione delle stesse da parte del Tribunale. Ancora, la condotta tenuta dinnanzi a questa Corte è in contrasto con la buona fede processuale, stante l'ostentata negazione dell'esistenza di un contratto che sapeva esistente (per sua stessa ammissione). Ricorrono pertanto i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. 29831/2023). L'importo della presente condanna è parametrato all'ammontare approssimato delle spese di lite liquidate infra.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, RIGETTA integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata. AN , in persona del l.r.p.t., alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del grado nei confronti di in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge. AN , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 in favore di e in solido tra loro, della somma di Controparte_1 Parte_2
€ 3.900,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato.
Così deciso in Genova, 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta in bozza redatta dal funzionario AUPP Dr. . Persona_1