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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6340 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa NA RU nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20013/2024: tra con l'avv. RECCHI EMILIA Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. PESSI ROBERTO Controparte_1 ale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini con l'avv. Flavio De Benedictis
non costituita Controparte_2 ora non costituita Controparte_3 Controparte_4
Parti convenute ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come da scritti in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di
Roma in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che nei confronti delle parti convenute fosse accertato:
- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal febbraio 1998 al gennaio 2024 come informatico alle dipendenze prima della Controparte_2
(già Softlab SpA) e quindi, dal 1.9.2023, seguito di trasferimento di ramo di azienda, della (ora presso l'appalto di Controparte_3 Controparte_4 [...]
in Roma;
CP_1
- il mancato versamento del TFR da parte dei datori di lavoro al Fondo di
Previdenza Complementare COMETA con decorrenza dal novembre 2000 per periodi e per gli importi analiticamente indicati nel ricorso;
- la giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 29.1.2024 per il mancato pagamento della retribuzione di dicembre e della 13ma mensilità 2023.
Conveniva in giudizio oltre alle predette due società, anche la committente
[...] per il riconoscimento della responsabilità ex art. 29 d.lgs. Controparte_1
276/03 e per il pagamento delle somme dovute come analiticamente indicate nei conteggi depositati rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, per i titoli e le ragioni di cui al presente ricorso, fissata l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 415 e ss. c.p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege:
A/ - dichiarare che i crediti del ricorrente, per i titoli di cui ai capitoli 8 e 9 del presente ricorso, ammontano ad € 26.249,91 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi;
- dichiarare la obbligata in solido con la ex CP_3 Controparte_2 art.2112 c.c. a corrispondere al ricorrente i crediti maturati alle dipendenze di quest'ultima alla data del 30.8.2023;
- dichiarare la obbligata, in solido con la e Controparte_1 Controparte_2 con la ex art.29 D. L.gs. n.276/2003, a corrispondere al Controparte_3 ricorrente i trattamenti retributivi dalle stesse dovuti e non pagati;
per l'effetto, condannare al pagamento a favore del ricorrente la CP_3 della somma di € 26.249,91 e, in solido con la stessa e fra loro, la
[...] CP_2 della somma di € 8.498,79 e la della somma di €
[...] Controparte_1
14.507,76 ovvero delle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi come per legge;
B/ - dichiarare il diritto del ricorrente a veder reintegrare la propria “posizione individuale” presso COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA con il versamento a detto Fondo della contribuzione e delle quote di TFR dovute ma non riversate nonché di un ulteriore importo “pari all'incremento del valore della quota del
Fondo registrato nel periodo di mancato versamento”;
- dichiarare la obbligata in solido ex art. 2112 c.c. con la Controparte_3 al versamento della contribuzione e delle quote di TFR da Controparte_2 quest'ultima dovute ma non riversate al Fondo COMETA in relazione al periodo dall'ottobre 2014 all'agosto 2023; - dichiarare la obbligata Controparte_1 in solido ex art.29 D. L.gs. n.276/2003 con la e con la Controparte_2 CP_3 al versamento della contribuzione e delle quote di TFR dalle stesse
[...] dovute ma non riversate al Fondo COMETA in relazione al periodo dall'ottobre
2014 al gennaio 2024; per l'effetto, condannare le società convenute, tra loro in solido, a versare a
[...]
Controparte_5
a favore del ricorrente, quanto alla
[...] CP_3 ed alla la somma di € 17.043,38 e quanto alla
[...] Controparte_1 la somma di € 14.712,64 ovvero le diverse somme maggiori o Controparte_2 minori ritenute di giustizia, nonchè l'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato sino alla data dell'effettivo versamento da determinarsi nella misura che verrà indicata dal Fondo stesso ovvero all'esito di CTU;
C/ Con spese e compensi professionali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si costituivano in giudizio la (già Softlab SpA) e la (ora Controparte_2 Controparte_3
che pertanto venivano dichiarate contumaci. Controparte_4
Si costituiva , contestando la fondatezza delle domande Controparte_1 formulate nei suoi confronti e chiedendone pertanto il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: In via principale: rigettare integralmente il ricorso proposto nei confronti di con ogni conseguente Controparte_1 provvedimento in ordine alle spese di lite;
In via subordinata: accertare, in caso di accoglimento della domanda di controparte, il diritto di ad essere manlevata e/o Controparte_1 rimborsata dalle Società e in virtù di Controparte_2 Controparte_3 quanto concordato nel contratto di servizi allegato. Inoltre, si chiede
l'accertamento del diritto di a detrarre dal credito complessivo Controparte_1 maturato dell'appaltatore quanto corrisposto in favore dei suoi dipendenti, con facoltà di azione di regresso o di surroga ex artt. 1299 e 1203 c.c.
Sempre in via subordinata: accertare, in caso di accoglimento della domanda di controparte, il diritto di a detrare dalle somme Controparte_1 rivendicate i buoni pasto ed il welfare, non trattandosi di somme dalla comprovata natura retributiva e, quindi, non contemplate nell'obbligazione solidale da contratto di appalto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
******
Fallito il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita con prova documentale e prova testimoniale e decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previa a acquisizione di note difensive e di trattazione scritta.
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Per quanto riguarda le domande proposte, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
297/2003, nei confronti di , deve premettersi che il testo Controparte_1 dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 ratione temporis vigente (avuto riguardo alla data di costituzione del rapporto di lavoro, nonché a quelle di stipula del contratto di appalto), che, in seguito alle integrazioni e modificazioni apportate con il D.L. 25/2017, prevede: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. Scopo evidente della norma è garantire il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, incentivando la selezione di imprenditori affidabili e evitando che i lavoratori siano penalizzati dai meccanismi di decentramento contrattuale.
Va evidenziato poi che la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 citato è limitata ai soli trattamenti retributivi e contributivi maturati nel periodo di lavoro nell'ambito dell'appalto e nei limiti della decadenza. Costituisce ,infatti, approdo giurisprudenziale consolidato che "in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con rapporto" (Cass. L., 23303/19); ancora con esclusione dell'indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista
(da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016) e con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro
(Cass. 10354/2016 e Cass. 15958/2021). Quanto al controvalore welfare si osserva che il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro nonché dal vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione. Un vantaggio economico aggiuntivo alla normale retribuzione che, se rimasto inutilizzato, è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutato in un controvalore economico e il lavoratore può richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro (Cass. 12/01/2017 n.
586. V. anche Cass. 05/08/2022 n. 24401 con riguardo alle divise aziendali).
Nel caso in esame, come risulta dalla disciplina collettiva applicata (doc. 2 ricorso) il benefit previsto, pur essendo collegato all'esistenza del rapporto di lavoro, è del tutto scollegato dallo svolgimento della prestazione.
Viceversa, l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.
Rilevata quindi la natura retributiva di parte del credito vantato dal ricorrente
(con esclusione delle somme richieste a titolo di buoni pasto, controvalore welfare e indennità sostitutiva di ferie e permessi) nei confronti dei datori di lavoro ed esclusa la maturazione di alcuna decadenza, non può che concludersi per l'operatività nel caso in esame della concorrente responsabilità solidale della committente.
-3-
Passando a valutare la fondatezza nel merito delle domande attoree, devono premettersi le seguenti circostanze:
- il ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze della convenuta a Roma dal 20.2.1998, come impiegato, ed CP_2 inquadramento nel livello B2 (già VI^) di cui al CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica, con orario di lavoro di 40 ore settimanali e con il trattamento economico che risulta dalle buste paga prodotte, comprensivo di buoni pasto per ogni giornata di presenza (v. docc. da 7
a 12);
- a seguito di trasferimento del ramo di azienda cui il ricorrente era addetto, il suo rapporto di lavoro è continuato dal 1.9.2023 con la convenuta (docc.4 e 5) ed è poi cessato per dimissioni Controparte_3 rassegnate per giusta causa il 29.1.2024;
- fin dal 14.11.2000 (doc.15) ha aderito al Fondo di Previdenza
Complementare ME, conferendo l'intero TFR maturando ed optando per il versamento della contribuzione integrativa (cfr. docc. 7-12).
- Con il presente ricorso il ricorrente ha dedotto che dal febbraio 1998 al
29.1.2024 è stato ininterrottamente ed esclusivamente addetto alla commessa per , prestando l'attività in esecuzione dei Controparte_1 servizi dalla stessa conferiti in appalto alla quindi Controparte_2 dall'1.9.2023 alla e dal dicembre 2023 al e da CP_2 CP_3 CP_6 quest'ultimo subappaltati alla sua datrice di lavoro CP_3
- ha dedotto che il rapporto contrattuale intercorso tra Controparte_1 [...]
e Softlab S.p.A. (successivamente e poi CP_1 Controparte_2
è definitivamente cessato in data 30.11.2023, come Controparte_7 risulta dalla determinazione aziendale dell'odierna resistente n. 242/2023 di conclusione del contratto intercorso (all. 4 allegato alla memoria difensiva).
La prova testimoniale assunta ha dimostrato che il ricorrente è rimasto addetto alla commessa di dalla data di assunzione nel 1998 sino alla Controparte_1 cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 29.01.2024.
Il teste ha confermato che il sig. ha lavorato alla Testimone_1 Pt_1 commessa per sino a dicembre 2023, dichiarando: Controparte_1
“Ho lavorato con il ricorrente dal 1998 fino al dicembre del 2023. Abbiamo lavorato insieme per lo stesso cliente presso . Io ero Controparte_1 responsabile delle attività che svolgevamo presso il cliente, il ricorrente era un programmatore coordinato da me. Il ricorrente è sempre stato addetto alla Contr commessa per Io sono andato via a dicembre del 2023, dando le dimissioni per giusta causa a e ho smesso di lavorare su quella CP_2 commessa per ACI informativa. Ho dato le dimissioni il 5.12.2023, quando sono andato via la commessa era ancora in essere con le medesime modalità.
Il ricorrente è rimasto a lavorare per la stessa commessa”.
La teste ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente allo Testimone_2 stesso progetto dal 2020, confermando che il sig. ha lavorato per conto Pt_1 di nell'ambito dell'appalto di sevizi in favore di , CP_2 Controparte_1 sicuramente fino alla fine di gennaio 2024.
In particolare, la teste ha dichiarato:
“sono dipendente di dal 1-3-2000. Sono responsabile di una Controparte_1
Contr struttura. Ricordo che il ricorrente lavorava presso per conto di . CP_2
Dal 2020 abbiamo lavorato allo stesso progetto fino al gennaio del 2024. In quel periodo lavoravo nello stesso gruppo del ricorrente. Nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 le modalità di lavoro del gruppo sono rimaste invariate a parte alcune assenze per sciopero. Io lavoro ancora in quel gruppo, nel 2021 ne ho assunto la responsabilità. Ricordo che dal gennaio 2024 le persone presenti nel gruppo sono cambiate nel senso che qualcuno è rimasto, qualcuno
è andato via e sono subentrati altri. Mi pare di ricordare che il ricorrente abbia lavorato fino alla fine di gennaio 2024. Non sono a conoscenza del fatto che il ricorrente lavorasse anche per altre commesse”.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e dalla documentazione prodotta risultano fondate le pretese del ricorrente avanzate nei confronti di (già Softlab SpA) di Controparte_8 CP_3
(ora .
[...] Controparte_4
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Dalle buste paga prodotte risultano i seguenti crediti non soddisfatti per le voci specificamente indicate ai cap. 8 e 9 del ricorso:
- dicembre 2023 (doc.11) € 1.503,26; 13ma mensilità 2023 (doc.11) €
2.514,44; gennaio 2024 (doc.12) € 13.367,56 (di cui € 10.941,49 ind. preavviso); febbraio 2024 (doc.12) € 2.589,80 (di cui : € 48,02 permessi residui € 2.288,00 ferie residue); buoni pasto (doc.11 e 12) apr./ago.2023 €
392,92+ set.2023/gen.2024 € 359,72= € 752,64 controvalore welfare €
200,00; TFR “rimasto in azienda” (doc.14) € 5.322,21.
Dalla documentazione prodotta dal Fondo ME (doc. 4/7) risulta altresì che le società datrici hanno omesso il versamento al Fondo ME della complessiva somma di € 17.043,38, di cui la € 14.712,64 (per il CP_2 periodo da ottobre 2014 ad agosto 2023) e la € 2.330,74 (per il CP_3 periodo da settembre 2023 a febbraio 2024).
Considerato quindi che nei conteggi allegati al ricorso sono state puntualmente calcolate le somme lorde spettanti al ricorrente così come risultanti dai prospetti paga e che tali conteggi non sono stati specificamente contestati deve, in conclusione, riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire la somma complessiva di € 26.249,91 per i titoli indicati ai capi 8 e 9 del ricorso come sopra indicati e l'importo di € 17.043,38 a titolo di quote TFR e contribuzione al Fondo ME, nonchè di € 1.286,856 per il “mancato incremento” come da risultanze del prospetto elaborato e prodotto dal Fondo (sub doc.7).
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In conclusione, le convenute e devono essere CP_2 CP_3 condannate al pagamento dei crediti suindicati, oltre accessori, ed al versamento al Fondo ME del TFR, della contribuzione omessa e del
“mancato incremento” del valore della quota del Fondo nei seguenti termini:
- quanto alla (ora , responsabile in solido CP_3 Controparte_4 ex art.2112 cod.civ., nella misura integrale di € 26.249,91 oltre al versamento di € 17.043,38 a titolo di quote TFR e contribuzione al Fondo
ME, nonchè di € 1.286,856 per il “mancato incremento”;
- -quanto alla in solido con nella misura CP_2 CP_3 maturata sino alla data del trasferimento del ramo di azienda pari a €
8.498,79 oltre a € 14.712,64 (per il periodo da ottobre 2014 ad agosto
2023) a titolo di quote TFR e contribuzione al Fondo ME.
Segue inoltre la condanna in solido con le predette società di Controparte_1
in qualità di committente e quindi di coobbligata in solido con le datrici
[...] di lavoro appaltatrici, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo lordo di
€ 22.961,25 (così come risultante a seguito della decurtazione di quanto spettante a titolo di buoni pasto, controvalore welfare, indennità sostitutiva di ferie e permessi) oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo e oltre al versamento di € 17.043,38 a titolo di quote
TFR e contribuzione al Fondo ME, nonchè di € 1.286,856 per il “mancato incremento”.
Le spese di lite vanno liquidate in applicazione del principio della soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede;
1. accerta e dichiara che il ricorrente per il periodo di lavoro prestato presso la commessa di dal 20.2.1998 al 29.01.2024 ha Controparte_1 maturato un credito retributivo pari a € 26.249,91 oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi;
2. - dichiara la obbligata in solido Controparte_9 con la ex art.2112 c.c. a corrispondere al ricorrente i Controparte_2 crediti maturati alle dipendenze di quest'ultima alla data del 30.8.2023;
3. - dichiara la obbligata, in solido con la Controparte_1 CP_2 ora -e con la ex art.29 D. L.gs.
[...] Controparte_4 Controparte_3
n.276/2003, a corrispondere al ricorrente i trattamenti retributivi dalle stesse dovuti e non pagati nei limiti di cui in motivazione;
4. per l'effetto, condanna al pagamento a favore del ricorrente la
[...] della somma di € 26.249,91 e, in Controparte_10 solido con la stessa e fra loro, la della somma di € Controparte_2
8.498,79 e la della somma di € 22.961,25 oltre Controparte_1 danni da svalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5. dichiara il diritto del ricorrente a veder reintegrare la propria “posizione individuale” presso COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA
METALMECCANICA con il versamento a detto Fondo della contribuzione e delle quote di TFR dovute ma non riversate nonché di un ulteriore importo “pari all'incremento del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato versamento”;
6. - dichiarare la - ora -obbligata in Controparte_3 Controparte_4 solido ex art. 2112 c.c. con la al versamento della Controparte_2 contribuzione e delle quote di TFR da quest'ultima dovute ma non riversate al Fondo COMETA in relazione al periodo dall'ottobre 2014 all'agosto 2023;
7. - dichiarare la obbligata in solido ex art.29 D. L.gs. Controparte_1
n.276/2003 con la - ora -e con la Controparte_2 Controparte_4 al versamento della contribuzione e delle quote di TFR Controparte_3 dalle stesse dovute ma non riversate al Fondo COMETA in relazione al periodo dall'ottobre 2014 al gennaio 2024;
8. per l'effetto, condanna le società convenute, tra loro in solido, a versare a Controparte_5
[...] a favore del
[...] ricorrente, quanto alla - ora -ed alla Controparte_3 Controparte_4
la somma di € 17.043,38 e quanto alla Controparte_1 CP_2 la somma di € 14.712,64;
[...]
9. condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.534,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA con distrazione.
Roma, 03/06/2025
Il Giudice
NA RU