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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 3710/24, promossa con ricorso depositato il 06/09/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Elisa Scarpino;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F. , C.F._2
residente in [...], con l'avv. Elisa Scarpino;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassano Magnago (VA), in data 5 novembre 2014 (anno 2014, atto n. 18, parte I); con i seguenti figli minorenni:
[...]
, nato a [...] in data [...], e , nata a [...] Per_1 Persona_2
(VA) in data 27.08.2019.
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/09/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-i figli verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma collocati presso la residenza della madre in via Manin, 30, Varese. Il padre potrà vedere i minori un fine settimana alternato: dal venerdì alle ore 18.00, prelevandoli dall'abitazione materna, al lunedì mattina quando verranno accompagnati presso l'istituto scolastico, salvo diversi accordi tra i genitori. Il mercoledì di ogni settimana il padre preleverà i figli dall'abitazione materna per cenare con loro dalle ore 18.00, trascorrere la notte con loro e riaccompagnarli presso l'istituto scolastico il giorno dopo, anche in questo caso salvo diversi accordi tra i genitori e diverse esigenze di e Le vacanze natalizie e pasquali saranno Per_1 Per_2
alternate ogni anno tra i genitori. Per le vacanze estive viene concordato che il padre trascorra due settimane con i figli, comunicando il luogo delle vacanze e le relative date entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo impegni di lavoro e diversi conseguenti accordi tra le parti. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate ogni anno tra i genitori. Per le vacanze estive viene concordato che il padre trascorra due settimane con i figli, comunicando il luogo delle vacanze e le relative date entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo impegni di lavoro e diversi conseguenti accordi tra le parti;
-il padre verserà per il mantenimento dei minori la somma di euro 600,00 mensile (euro
300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori saranno da concordare o da comunicare da uno dei genitori in forma scritta, anche tramite e-mail. L'altro genitore potrà esprimere il consenso o il proprio dissenso motivato entro il termine di 10 giorni. La mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa che dovrà essere documentata sia in termini di importo che di modalità;
pagina 2 di 4 -l'assegno familiare mensile destinato ai minori e di circa euro 342,60 (somma complessiva e relativa ad entrambi i minori) verrà indirizzato alla sig.ra che lo utilizzerà per Pt_2
soddisfare le necessità dei figli;
-la sig.ra verserà l'intera quota del, mutuo pari a circa 700,00 mensili, relativa Pt_2 all'abitazione alla stessa intestata e di recente acquisto;
-l'autovettura, Citroën DS4, il motoveicolo Suzuki GSX R 1000 e due motocarri Ape Piaggio, di proprietà del sig. rimarranno intestata e in uso allo stesso. La sig.ra Parte_1 Pt_2
per le proprie esigenze e quelle dei figli, utilizzerà un'altra autovettura, già precedentemente in uso alla stessa e di proprietà del proprio padre;
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 5 novembre 2014 presso il Comune di Cassano Magnago (VA), atto 1960/I/A, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 21/11/2024).
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] Parte_2
a OV (CS) il 10/02/1986, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.11.2014, in Cassano Magnago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago (VA) (anno 2014, atto n. 18, parte
I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 3710/24, promossa con ricorso depositato il 06/09/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Elisa Scarpino;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F. , C.F._2
residente in [...], con l'avv. Elisa Scarpino;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassano Magnago (VA), in data 5 novembre 2014 (anno 2014, atto n. 18, parte I); con i seguenti figli minorenni:
[...]
, nato a [...] in data [...], e , nata a [...] Per_1 Persona_2
(VA) in data 27.08.2019.
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/09/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-i figli verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma collocati presso la residenza della madre in via Manin, 30, Varese. Il padre potrà vedere i minori un fine settimana alternato: dal venerdì alle ore 18.00, prelevandoli dall'abitazione materna, al lunedì mattina quando verranno accompagnati presso l'istituto scolastico, salvo diversi accordi tra i genitori. Il mercoledì di ogni settimana il padre preleverà i figli dall'abitazione materna per cenare con loro dalle ore 18.00, trascorrere la notte con loro e riaccompagnarli presso l'istituto scolastico il giorno dopo, anche in questo caso salvo diversi accordi tra i genitori e diverse esigenze di e Le vacanze natalizie e pasquali saranno Per_1 Per_2
alternate ogni anno tra i genitori. Per le vacanze estive viene concordato che il padre trascorra due settimane con i figli, comunicando il luogo delle vacanze e le relative date entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo impegni di lavoro e diversi conseguenti accordi tra le parti. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate ogni anno tra i genitori. Per le vacanze estive viene concordato che il padre trascorra due settimane con i figli, comunicando il luogo delle vacanze e le relative date entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo impegni di lavoro e diversi conseguenti accordi tra le parti;
-il padre verserà per il mantenimento dei minori la somma di euro 600,00 mensile (euro
300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori saranno da concordare o da comunicare da uno dei genitori in forma scritta, anche tramite e-mail. L'altro genitore potrà esprimere il consenso o il proprio dissenso motivato entro il termine di 10 giorni. La mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa che dovrà essere documentata sia in termini di importo che di modalità;
pagina 2 di 4 -l'assegno familiare mensile destinato ai minori e di circa euro 342,60 (somma complessiva e relativa ad entrambi i minori) verrà indirizzato alla sig.ra che lo utilizzerà per Pt_2
soddisfare le necessità dei figli;
-la sig.ra verserà l'intera quota del, mutuo pari a circa 700,00 mensili, relativa Pt_2 all'abitazione alla stessa intestata e di recente acquisto;
-l'autovettura, Citroën DS4, il motoveicolo Suzuki GSX R 1000 e due motocarri Ape Piaggio, di proprietà del sig. rimarranno intestata e in uso allo stesso. La sig.ra Parte_1 Pt_2
per le proprie esigenze e quelle dei figli, utilizzerà un'altra autovettura, già precedentemente in uso alla stessa e di proprietà del proprio padre;
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 5 novembre 2014 presso il Comune di Cassano Magnago (VA), atto 1960/I/A, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 21/11/2024).
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] Parte_2
a OV (CS) il 10/02/1986, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.11.2014, in Cassano Magnago (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago (VA) (anno 2014, atto n. 18, parte
I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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