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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.577 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 577 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La Sig.ra , nata a S. Angelo in [...], il [...], residente Parte_1
in Fermignano (PU), Via Luca della Robbia n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to M. Cristina Schifilliti del Foro di Urbino, già Amministratore di Sostegno della medesima in forza di autorizzazione del Tribunale di Urbino in persona del Giudice
Tutelare Dott.ssa Anna Mercuri del 27.09.2024 resa nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 381/2023 RGVG
E
Il Sig. ato a Urbino (PU), il 16/04/1949, residente in Parte_2
Fermignano (PU), Via Camillo Benso di Cavour n. 12/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Lamanna,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13/11/2024, i ricorrenti, esponevano: -che i coniugi si sono uniti con matrimonio concordatario il 12.08.78 in Montecalvo in
Foglia (PU), scegliendo il regime della comunione dei beni (doc. 2);
- dall'unione sono nati: nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], i quali sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-i coniugi si sono separati consensualmente in data 26.11.1997 prevedendo le condizioni che sono state omologate dal Tribunale di Urbino con decreto n. 2294 (doc. 3) che è passato in giudicato- e che di seguito si riportano…omissis…”.
Tanto premesso e previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte domandavano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio suddetto contratto tra i Sigg.ri
e , trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Parte_2 Parte_1
Comune di Montecalvo in Foglia al n. 7, serie A, p.II anno 1978, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare a a Parte_2 Parte_1
titolo di assegno ex art. 5 l. n. 898/70 e in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € 400,00, sottoposto a rivalutazione monetaria ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c nr 42028568 acceso presso la BPER Agenzia di Fermignano intestato alla Signora .” Parte_1
All'esito del deposito, in data 29.01.2025, delle note congiunte per la trattazione scritta con le quali i ricorrenti insistevano per l'accogliento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, in data 11.02.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con Decreto di omologazione del 26/11/1997 reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento RG n. 230/1995; - i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12.08.1964 dalla sig.ra e dal Sig. , Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montecalvo in Foglia (PU) al n. 7 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 29.01.2025.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montecalvo in Foglia (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 577 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La Sig.ra , nata a S. Angelo in [...], il [...], residente Parte_1
in Fermignano (PU), Via Luca della Robbia n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to M. Cristina Schifilliti del Foro di Urbino, già Amministratore di Sostegno della medesima in forza di autorizzazione del Tribunale di Urbino in persona del Giudice
Tutelare Dott.ssa Anna Mercuri del 27.09.2024 resa nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 381/2023 RGVG
E
Il Sig. ato a Urbino (PU), il 16/04/1949, residente in Parte_2
Fermignano (PU), Via Camillo Benso di Cavour n. 12/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Lamanna,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13/11/2024, i ricorrenti, esponevano: -che i coniugi si sono uniti con matrimonio concordatario il 12.08.78 in Montecalvo in
Foglia (PU), scegliendo il regime della comunione dei beni (doc. 2);
- dall'unione sono nati: nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], i quali sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-i coniugi si sono separati consensualmente in data 26.11.1997 prevedendo le condizioni che sono state omologate dal Tribunale di Urbino con decreto n. 2294 (doc. 3) che è passato in giudicato- e che di seguito si riportano…omissis…”.
Tanto premesso e previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte domandavano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio suddetto contratto tra i Sigg.ri
e , trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Parte_2 Parte_1
Comune di Montecalvo in Foglia al n. 7, serie A, p.II anno 1978, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) Porre a carico del Sig. l'obbligo di versare a a Parte_2 Parte_1
titolo di assegno ex art. 5 l. n. 898/70 e in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € 400,00, sottoposto a rivalutazione monetaria ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c nr 42028568 acceso presso la BPER Agenzia di Fermignano intestato alla Signora .” Parte_1
All'esito del deposito, in data 29.01.2025, delle note congiunte per la trattazione scritta con le quali i ricorrenti insistevano per l'accogliento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, in data 11.02.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con Decreto di omologazione del 26/11/1997 reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento RG n. 230/1995; - i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12.08.1964 dalla sig.ra e dal Sig. , Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montecalvo in Foglia (PU) al n. 7 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 29.01.2025.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montecalvo in Foglia (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone