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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana
Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. DIODATI Parte_1
MICHELE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in VIA DELLE PRIMULE 8 87012 CASTROVILLARI
RICORRENTE
CONTRO
, di Castrovillari in Controparte_1
persona del legale rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in
Castrovillari, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli avv. Ferrato CP_1
Umberto e Carnovale Marcello, giusta procura in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intende integralmente riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 09.1.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente esponeva:
- che in data 12.10.20 presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili, per il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
- che in data 22.09.2021 veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà peristenti a
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 1558/2022 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale non riconoscendole la necessità di accompagnamento.
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto ai benefici di cui in premessa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità
del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per A.T.P.
depositato in data 24.03.2022 nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale ovvero come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
I requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stata sottoposta la ricorrente, ha illustrato il quadro clinico della medesima descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% con i benefici dell'assistenza continua a decorrere dal 28.11.2023, data della visita geriatrica.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente, obbiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
Il riconoscimento del diritto alla richiesta prestazione soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ma prima della proposizione dell'odierno ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione per metà delle spese di giustizia, ponendo l'altra metà a carico dell' .
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge 18/1980 a decorrere dal 28.11.2023;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida in complessivi Euro 1.300,00 (metà di 2.600,00) per compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separati decreti.
Castrovillari, li 21.03.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo