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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1438/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1438/2025, promossa con ricorso depositato il 10.04.2025 dai signori:
1) Parte_1 nata a [...], il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'AVV. MARCO CATTANEO del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monvalle (VA), il 20 giugno 2013,
(anno 2013 atto n. 2 Parte I) con i seguenti figli:
nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina1 di 4 Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il figlio esta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il figlio resta collocato prevalentemente presso la Persona_1
, sita in Malgesso (VA), Via Costanza n. 366, la madre Parte_3 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. dalle ore 20.00 di venerdì alle ore 20.00 della domenica (weekend alternati); nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza paterna, la madre terrà con sé il figlio dalle 16.00 del martedì e sino mercoledì mattina all'entrata a scuola;
nei weekend di spettanza materna, la madre terrà con sé dalle ore 16.00 alle ore 20.30 del mercoledì;
b. durante le FESTIVITÀ COMANDATE DI NATALE, CAPODANNO, CARNEVALE E
PASQUA:
• nel periodo natalizio, la madre terrà con sé il minore, secondo il criterio dell'alternanza settimanale, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio, gli anni pari;
• nel periodo pasquale, la madre terrà con sé il minore, secondo il criterio dell'alternanza settimanale, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del giovedì alle ore 21.00 della domenica di Pasqua, gli anni pari, e dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua alle ore 21.00 del mercoledì successivo, gli anni dispari;
• nel periodo estivo, infine, il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, entro il 30 maggio di ogni anno;
pagina2 di 4 • il giorno della FESTA DELLA MAMMA verrà sempre trascorso con la madre;
mentre la FESTA DEL PAPÀ verrà trascorsa sempre con il padre.
4. la signora verserà al signor in contanti previo rilascio di Pt_1 Per_1 apposita ricevuta scritta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €. 200,00 mensili. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, sulla scorta del Protocollo elaborato dal
Tribunale di Varese;
6. l'assegno unico universale verrà trattenuto, nella misura del 100%, dal signor Per_1
7. onde evitare di creare tensione e stressare i rapporti intercorrenti tra i coniugi, i signori e limiteranno le comunicazioni di Per_1 Pt_1 qualsivoglia tipologia e gli incontri tra di loro, relativamente all'organizzazione ed al godimento del diritto di visita della signora Pt_1 del figlio minore ovvero alle decisioni relative alla vita di , che Per_1 richiedono il parere ed il consenso di entrambi i genitori (gestione straordinaria);
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Monvalle (VA), il 20.06.2013, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Monvalle (VA), (anno 2013 atto n. 2 Parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1438/2025, promossa con ricorso depositato il 10.04.2025 dai signori:
1) Parte_1 nata a [...], il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_1
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...], residente in [...]
C.F. CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'AVV. MARCO CATTANEO del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monvalle (VA), il 20 giugno 2013,
(anno 2013 atto n. 2 Parte I) con i seguenti figli:
nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina1 di 4 Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il figlio esta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il figlio resta collocato prevalentemente presso la Persona_1
, sita in Malgesso (VA), Via Costanza n. 366, la madre Parte_3 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. dalle ore 20.00 di venerdì alle ore 20.00 della domenica (weekend alternati); nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza paterna, la madre terrà con sé il figlio dalle 16.00 del martedì e sino mercoledì mattina all'entrata a scuola;
nei weekend di spettanza materna, la madre terrà con sé dalle ore 16.00 alle ore 20.30 del mercoledì;
b. durante le FESTIVITÀ COMANDATE DI NATALE, CAPODANNO, CARNEVALE E
PASQUA:
• nel periodo natalizio, la madre terrà con sé il minore, secondo il criterio dell'alternanza settimanale, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio, gli anni pari;
• nel periodo pasquale, la madre terrà con sé il minore, secondo il criterio dell'alternanza settimanale, ad anni alterni, dalle ore 14.00 del giovedì alle ore 21.00 della domenica di Pasqua, gli anni pari, e dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua alle ore 21.00 del mercoledì successivo, gli anni dispari;
• nel periodo estivo, infine, il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, entro il 30 maggio di ogni anno;
pagina2 di 4 • il giorno della FESTA DELLA MAMMA verrà sempre trascorso con la madre;
mentre la FESTA DEL PAPÀ verrà trascorsa sempre con il padre.
4. la signora verserà al signor in contanti previo rilascio di Pt_1 Per_1 apposita ricevuta scritta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €. 200,00 mensili. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, sulla scorta del Protocollo elaborato dal
Tribunale di Varese;
6. l'assegno unico universale verrà trattenuto, nella misura del 100%, dal signor Per_1
7. onde evitare di creare tensione e stressare i rapporti intercorrenti tra i coniugi, i signori e limiteranno le comunicazioni di Per_1 Pt_1 qualsivoglia tipologia e gli incontri tra di loro, relativamente all'organizzazione ed al godimento del diritto di visita della signora Pt_1 del figlio minore ovvero alle decisioni relative alla vita di , che Per_1 richiedono il parere ed il consenso di entrambi i genitori (gestione straordinaria);
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Monvalle (VA), il 20.06.2013, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Monvalle (VA), (anno 2013 atto n. 2 Parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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