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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 315-1 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da
(avv. GIOVANNA DI MATTEI VIA Parte_1
DELLA LIBERTA', 171 PALERMO ) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Parte_1
in data 20.11.2024 successivamente rimodulata
[...]
dal gestore della crisi in data 13.03.2025 e nuovamente depositata in data 23-26/05/2025, a seguito dell' udienza del
14.05.2025, nel corso della quale questo Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle parti, assegna all'OCC un nuovo termine per il deposito della versione piano e fissa nuova udienza cartolare il 29.05.2025 per le conclusioni;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Napoli a decorrere dal 2023, come risulta dagli atti, e la proposta è stata depositata entro l'anno dal trasferimento della residenza;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Riccardo Guarino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 27.11.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
dato atto che, con nota depositata il 13.3.2025, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono state trasmesse osservazioni da parte della e della Controparte_1 Controparte_2
(già . nel termine
[...] Controparte_3
assegnato in cui vengono sollevate diverse criticità attinenti il piano e, in particolare, viene eccepita la colpa grave nel ricorso al credito;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria
(comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di euro 98.651,46; rilevato che all'udienza fissata dal Giudice delegato, in data
14.5.2025, non si sono risolte le contestazioni sollevate;
considerato, invero, che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore articolata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti di cui all' art. 69 comma 1 CCII;
premesso che, a norma dell'art. 70 comma 7 CCII il giudice omologa il piano “verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”; rilevato che il sindacato sulla meritevolezza (rectius sulle condizioni soggettive ostative) è collocato fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 69 comma 1 CCII, ed è ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo le condotte oggetto di analisi;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
considerato, dunque, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto nel codice della crisi d'impresa, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, fatta eccezione per le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, il ricorrente dal
2011 al 2022 ha fatto nove volte ricorso al credito, generando un debito attuale di circa 92.811,46 euro (trattenute mensili pari a euro 628,19), causando un'incidenza del debito sul reddito impossibile da ripianare, tenuto conto delle spese familiari mensili dedotte (euro 2681,5, a fronte di entrate pari a euro 3.128,68); rilevato, in particolare, che lo stesso debitore ha rappresentato nel ricorso che nel 2011, subito dopo la stipula del contratto di mutuo per l'abitazione, ha fatto ricorso al credito con “per coprire una situazione che era già CP_4 compromessa” e anche per coprire le stesse rate di mutuo;
considerato, pertanto, che la condotta assunta dal ricorrente nell'assumere i finanziamenti è connotata da colpa grave tenuto conto che:
- l'insostenibilità dell'indebitamento si è riscontrato fin dall'adempimento del contratto di mutuo;
- l'insorgere della patologia del padre, intervenuta nel
2021, non è causalmente collegata con il sovraindebitamento, temporalmente anteriore;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
- nel 2023 risulta aver rottamato un'autovettura, ma non vi è dcumentazione sul punto;
- tutti i finanziamenti stipulati successivamente al mutuo ipotecario sono stati contratti dal ricorrente in una situazione di già conclamato sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che attese le emergenze documentali e le contestazioni formulate, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, avanzata dal ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile;
considerato, invero, che l'assunzione dei debiti che ha causato il sovraindebitamento del consumatore non può, in definitiva, dirsi assistita dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né da una mera colpa lieve;
rilevato, infine, che le ulteriori eccezioni sollevate devono ritenersi assorbite dall'accertamento dell'assenza di un requisito di ammissibilità;
P.Q.M.
Visto l'art.70;
RIGETTA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1 C.F._1
DICHIARA
Inefficaci le misure protettive disposte con decreto del
27.11.2025
PONE
Le spese della procedura a carico del ricorrente
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, avv. Riccardo Guarino.
Così deciso in Palermo, 08/07/2025
Il Giudice
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 315-1 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da
(avv. GIOVANNA DI MATTEI VIA Parte_1
DELLA LIBERTA', 171 PALERMO ) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da Parte_1
in data 20.11.2024 successivamente rimodulata
[...]
dal gestore della crisi in data 13.03.2025 e nuovamente depositata in data 23-26/05/2025, a seguito dell' udienza del
14.05.2025, nel corso della quale questo Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle parti, assegna all'OCC un nuovo termine per il deposito della versione piano e fissa nuova udienza cartolare il 29.05.2025 per le conclusioni;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Napoli a decorrere dal 2023, come risulta dagli atti, e la proposta è stata depositata entro l'anno dal trasferimento della residenza;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Riccardo Guarino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 27.11.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
dato atto che, con nota depositata il 13.3.2025, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono state trasmesse osservazioni da parte della e della Controparte_1 Controparte_2
(già . nel termine
[...] Controparte_3
assegnato in cui vengono sollevate diverse criticità attinenti il piano e, in particolare, viene eccepita la colpa grave nel ricorso al credito;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria
(comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di euro 98.651,46; rilevato che all'udienza fissata dal Giudice delegato, in data
14.5.2025, non si sono risolte le contestazioni sollevate;
considerato, invero, che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore articolata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti di cui all' art. 69 comma 1 CCII;
premesso che, a norma dell'art. 70 comma 7 CCII il giudice omologa il piano “verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione”; rilevato che il sindacato sulla meritevolezza (rectius sulle condizioni soggettive ostative) è collocato fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 69 comma 1 CCII, ed è ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo le condotte oggetto di analisi;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
considerato, dunque, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto nel codice della crisi d'impresa, anche per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, fatta eccezione per le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore;
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
rilevato che la valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
rilevato che fra i predetti criteri rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, il ricorrente dal
2011 al 2022 ha fatto nove volte ricorso al credito, generando un debito attuale di circa 92.811,46 euro (trattenute mensili pari a euro 628,19), causando un'incidenza del debito sul reddito impossibile da ripianare, tenuto conto delle spese familiari mensili dedotte (euro 2681,5, a fronte di entrate pari a euro 3.128,68); rilevato, in particolare, che lo stesso debitore ha rappresentato nel ricorso che nel 2011, subito dopo la stipula del contratto di mutuo per l'abitazione, ha fatto ricorso al credito con “per coprire una situazione che era già CP_4 compromessa” e anche per coprire le stesse rate di mutuo;
considerato, pertanto, che la condotta assunta dal ricorrente nell'assumere i finanziamenti è connotata da colpa grave tenuto conto che:
- l'insostenibilità dell'indebitamento si è riscontrato fin dall'adempimento del contratto di mutuo;
- l'insorgere della patologia del padre, intervenuta nel
2021, non è causalmente collegata con il sovraindebitamento, temporalmente anteriore;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
- nel 2023 risulta aver rottamato un'autovettura, ma non vi è dcumentazione sul punto;
- tutti i finanziamenti stipulati successivamente al mutuo ipotecario sono stati contratti dal ricorrente in una situazione di già conclamato sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che attese le emergenze documentali e le contestazioni formulate, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, avanzata dal ricorrente, deve essere dichiarata inammissibile;
considerato, invero, che l'assunzione dei debiti che ha causato il sovraindebitamento del consumatore non può, in definitiva, dirsi assistita dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né da una mera colpa lieve;
rilevato, infine, che le ulteriori eccezioni sollevate devono ritenersi assorbite dall'accertamento dell'assenza di un requisito di ammissibilità;
P.Q.M.
Visto l'art.70;
RIGETTA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1 C.F._1
DICHIARA
Inefficaci le misure protettive disposte con decreto del
27.11.2025
PONE
Le spese della procedura a carico del ricorrente
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, avv. Riccardo Guarino.
Così deciso in Palermo, 08/07/2025
Il Giudice
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali