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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
. R.G. 701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 701 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio Parte_1 C.F._1
n. 20 presso lo studio dell'Avv. BIANCHINI FRANCESCA del Foro di Roma che lo difende in forza di procura allegata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
in Arezzo via P. Uccello 6,presso lo studio dell'Avv. FRANCINI FRANCESCO che lo difende in forza di procura in calce
APPELLATO
nonchè
, (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Perugia (cod. fisc. ) presso la quale è ivi domiciliata in Via degli Offici n. 14 P.IVA_3
pagina 1 di 7 APPELLATO
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. , rappresentato e Controparte_3 P.IVA_4
difeso dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, Piazza
Ridolfi n.
1- Palazzo Spada- Terni
APPELLATO
(Cod.fisc. ), in persona della Presidente pro-tempore della CP_4 P.IVA_5 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli e dall' Avv. Anna Rita Gobbo, con domicilio CP_5
eletto presso gli uffici dell' Avvocatura Regionale in Perugia, Corso Vannucci n. 30
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Lucia Rulli e Controparte_6 P.IVA_6
dall'Avv. Stefano Pasquini elettivamente domiciliato presso l'ufficio della prima, posto nel Palazzo
Comunale, Piazza della Libertà n. 1 giusta delega in calce
APPELLATO
Nonché
Controparte_7
Controparte_8
APPELLATI-CONTUMACI
avente ad
OGGETTO
Opposizione cartelle esattoriali - Impugnazione sentenza n. 924/2024 del 26/11/2024 del Tribunale di
Terni
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale di Terni avverso una serie Parte_1
di cartelle esattoriali per un totale di € 45.566,84, deducendo omessa e invalida notifica, intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 e maturata prescrizione quinquennale.
Il giudice adito, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso condannando il signor al Pt_1
pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita.
Avverso detta sentenza ha proposto appello a questa Corte il , con ricorso notificato a tutte le Pt_1
parti del processo di primo grado.
Con un primo motivo (paragrafo difetto di motivazione e omessa pronuncia, subparagrafo sull'onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione interessi ) si contesta l'inesistenza delle pretese e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi, e la decadenza dal potere impositivo da parte dell'Amministrazione resistente. Inoltre si eccepisce che negli atti impugnati non è stato indicato il criterio di calcolo degli interessi.
Con secondo motivo (sub paragrafo sul rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale) si deduce che la prescrizione è irrinunciabile e rilevabile anche d'ufficio e che gli atti esattoriali opposti sono stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale del procedente.
Nel paragrafo “oggetto di gravame” vengono poi riprodotti, in formato immagine, i primi capoversi dei punti 2.1. e 2.2. della sentenza impugnata e viene ribadito che le pretese sarebbero prescritte, anche per inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020, e che le cartelle non sarebbero state ritualmente notificate.
Si insiste infine nella condanna alle spese a carico dell'amministrazione resistente.
Il ricorrente ha concluso chiedendo di accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617
e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. In subordine, accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
In data 16.1.2025 si è costituita la , eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_2
merito, l'infondatezza dello stesso per essere la convenuta del tutto estranea ad ogni pretesa. I due verbali pagina 3 di 7 di accertamento di violazione del Codice della Strada sono infatti esitati in cartelle di pagamento non impugnate dal . Pt_1
In data 27.1.2025 si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto Controparte_3
non contenente alcuna intellegibile critica alla statuizione impugnata.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e comunque per la sua infondatezza per tutti i motivi dedotti in atti.
In data 28.1.2025 si è costituita l quale concessionario della riscossione , che in prime Controparte_9
cure era stata evocata ex art. 102 c.p.c., eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità
dei motivi e violazione del principio di autosufficienza. Nel merito ha chiestp il rigetto dell'impugnazione, osservando che le cartelle sono state regolarmente notificate ad
[...]
di cui il signor è socio coobbligato e che ha personalmente Controparte_10 Parte_1
ricevuto tre delle sette cartelle impugnate. In ogni caso ha dedotto che la notifica della cartella ad uno dei coobbligati impedisce sia la prescrizione che la decadenza. Ha rilevato inoltre che l'adesione alla rateizzazione da parte dell'obbligato principale implica rinuncia alla prescrizione, che non è stato riproposto in appello il motivo di opposizione relativo alla pretesa assenza di firma digitale valida sugli atti notificati da e la pretesa nullità della notifica a mezzo PEC da parte di . CP_11 CP_11
In data 28.1.2025 si è costituita anche la eccependo il difetto di giurisdizione del GO CP_4
per la pretesa inerente la tassa automobilistica, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in quanto dalla formazione della cartella in poi unico soggetto legittimato è l'agente della riscossione, nel merito sostiene che il ricorso è infondato e la sentenza impugnata va confermata.
In data 10.2.2025 si è costituito il chiedendo la conferma della sentenza impugnata Controparte_6
ed in subordine, in denegata ipotesi di riforma della sentenza e annullamento della riscossione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in ordine ai vizi del procedimento di Controparte_6
riscossione esclusivamente imputabili ad e conseguentemente tenere Controparte_12
indenne l'Ente Impositore da conseguenze pregiudizievoli in punto di spese.
Non si sono costituiti, ad onta della regolare notifica dell'atto introduttivo, i Controparte_13 CP_7
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 7 La causa viene decisa all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025.
L'appello va dichiarato inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente (ed applicabile alla presente fattispecie in quanto l'impugnazione è stata proposta dopo il 28.2.2023, vedi art. 35 decreto legislativo 149/22),
dispone che l'appello sia motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso in esame l'atto di appello si limita a riprodurre – peraltro in maniera confusa e con introduzione di argomenti nuovi, quali quello della incompetenza territoriale dell'agente della riscossione con riferimento al domicilio del contribuente e del calcolo degli interessi – una serie di massime e principi di matrice giurisprudenziale, senza calarli minimamente nella fattispecie concreta e, soprattutto, senza confrontarsi con le statuizioni della pronuncia impugnata.
Pur avendo infatti indicato come oggetto di gravame i capi 2.1.e 2.2. della gravata sentenza (peraltro riportati testualmente nel corpo dell'atto solo con riguardo alle prime dieci righe, con i periodi lasciati in sospeso), l'appellante non “dialoga” affatto con le argomentazioni ivi contenute, non indica per quale ragione la sentenza sarebbe errata e quali violazioni di legge o travisamenti del fatto sarebbero stati compiuti.
Con riguardo al tema della prescrizione, ad esempio, la sentenza del tribunale di Terni ha affermato che l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente in data 31.01.2013 aveva interrotto la prescrizione;
che, a seguito dell'interruzione della prescrizione quinquennale derivante dalla presentazione dell'istanza, il cui nuovo termine era iniziato a decorrere dalla scadenza delle singole rate del piano di ammortamento allegato dall' , la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 20.01.2019, sicché, CP_11
alla data di introduzione del giudizio de quo, non era ancora decorso un nuovo termine quinquennale da detta scadenza;
che, in ogni caso, anche a voler individuare il momento del decorso del nuovo termine di prescrizione quinquennale nell'anno 2014, l' aveva documentalmente provato la notifica, a CP_11
pagina 5 di 7 mezzo p.e.c. di quattro avvisi di intimazione, relativamente alle quali nulla aveva eccepito il ricorrente;
che l'istanza di rateazione, anche qualora proveniente dalla società in nome collettivo, ha effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei singoli soci, non deponendo in senso contrario l'art. 1309 c.c.
Il ricorrente non censura alcuna di tali argomentazioni e si limita a sostenere che la prescrizione è
quinquennale, atteso che il termine decennale si applica solo alle sentenze di accertamento del diritto alla riscossione.
Parimenti, con riguardo al presunto vizio di notifica dell'atto presupposto, la sentenza impugnata ha ritenuto che esso avrebbe dovuto farsi valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., come vizio di irregolarità nella sequenza procedimentale, nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale, dunque al più tardi a novembre del 2017, allorché l'opponente aveva avuto contezza della cartelle impugnate. Pertanto ha dichiarato l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, per tardività.
Anche con tale questione l'odierno appellante non si misura, limitandosi a sostenere che il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità di tutto il procedimento notificatorio e che l'onere di provare il perfezionamento è a carico dell'agente di riscossione. In sostanza, nell'atto introduttivo del presente giudizio difetta una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice dimostrando di aver compreso le ragioni su cui la decisione si fonda ed indicando perché queste siano censurabili.
Con riguardo poi alla “mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi” si osserva che il capo che riguarda la decadenza dal potere impositivo, ossia il 2.3, non è stato oggetto di gravame e lo stesso deve affermarsi per i vizi formali del ruolo, oggetto del capo 2.4, non impugnato. Inammissibile, in quanto nuovo, l'argomento relativo all'inesistenza dei ruoli esattoriali perché non sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale. In ogni caso la sentenza gravata ha ritenuto che la tempestiva impugnazione dell'atto abbia comportato la sanatoria di eventuali nullità ed anche su tale principio la parte appellante non muove alcuna censura specifica.
Le spese vanno poste interamente a carico dell'appellante, secondo la soccombenza, e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara la contumacia del e del Controparte_8 Controparte_7
dichiara inammissibile l'appello;
condanna al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite indicate in epigrafe, delle Parte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%),
Cap e Iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 20/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 701 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio Parte_1 C.F._1
n. 20 presso lo studio dell'Avv. BIANCHINI FRANCESCA del Foro di Roma che lo difende in forza di procura allegata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
in Arezzo via P. Uccello 6,presso lo studio dell'Avv. FRANCINI FRANCESCO che lo difende in forza di procura in calce
APPELLATO
nonchè
, (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Perugia (cod. fisc. ) presso la quale è ivi domiciliata in Via degli Offici n. 14 P.IVA_3
pagina 1 di 7 APPELLATO
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. , rappresentato e Controparte_3 P.IVA_4
difeso dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, Piazza
Ridolfi n.
1- Palazzo Spada- Terni
APPELLATO
(Cod.fisc. ), in persona della Presidente pro-tempore della CP_4 P.IVA_5 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli e dall' Avv. Anna Rita Gobbo, con domicilio CP_5
eletto presso gli uffici dell' Avvocatura Regionale in Perugia, Corso Vannucci n. 30
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Lucia Rulli e Controparte_6 P.IVA_6
dall'Avv. Stefano Pasquini elettivamente domiciliato presso l'ufficio della prima, posto nel Palazzo
Comunale, Piazza della Libertà n. 1 giusta delega in calce
APPELLATO
Nonché
Controparte_7
Controparte_8
APPELLATI-CONTUMACI
avente ad
OGGETTO
Opposizione cartelle esattoriali - Impugnazione sentenza n. 924/2024 del 26/11/2024 del Tribunale di
Terni
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale di Terni avverso una serie Parte_1
di cartelle esattoriali per un totale di € 45.566,84, deducendo omessa e invalida notifica, intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/1973 e maturata prescrizione quinquennale.
Il giudice adito, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso condannando il signor al Pt_1
pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita.
Avverso detta sentenza ha proposto appello a questa Corte il , con ricorso notificato a tutte le Pt_1
parti del processo di primo grado.
Con un primo motivo (paragrafo difetto di motivazione e omessa pronuncia, subparagrafo sull'onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione interessi ) si contesta l'inesistenza delle pretese e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi, e la decadenza dal potere impositivo da parte dell'Amministrazione resistente. Inoltre si eccepisce che negli atti impugnati non è stato indicato il criterio di calcolo degli interessi.
Con secondo motivo (sub paragrafo sul rilievo d'ufficio e incompetenza territoriale) si deduce che la prescrizione è irrinunciabile e rilevabile anche d'ufficio e che gli atti esattoriali opposti sono stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale del procedente.
Nel paragrafo “oggetto di gravame” vengono poi riprodotti, in formato immagine, i primi capoversi dei punti 2.1. e 2.2. della sentenza impugnata e viene ribadito che le pretese sarebbero prescritte, anche per inapplicabilità della sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020, e che le cartelle non sarebbero state ritualmente notificate.
Si insiste infine nella condanna alle spese a carico dell'amministrazione resistente.
Il ricorrente ha concluso chiedendo di accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617
e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. In subordine, accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
In data 16.1.2025 si è costituita la , eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_2
merito, l'infondatezza dello stesso per essere la convenuta del tutto estranea ad ogni pretesa. I due verbali pagina 3 di 7 di accertamento di violazione del Codice della Strada sono infatti esitati in cartelle di pagamento non impugnate dal . Pt_1
In data 27.1.2025 si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto Controparte_3
non contenente alcuna intellegibile critica alla statuizione impugnata.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e comunque per la sua infondatezza per tutti i motivi dedotti in atti.
In data 28.1.2025 si è costituita l quale concessionario della riscossione , che in prime Controparte_9
cure era stata evocata ex art. 102 c.p.c., eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità
dei motivi e violazione del principio di autosufficienza. Nel merito ha chiestp il rigetto dell'impugnazione, osservando che le cartelle sono state regolarmente notificate ad
[...]
di cui il signor è socio coobbligato e che ha personalmente Controparte_10 Parte_1
ricevuto tre delle sette cartelle impugnate. In ogni caso ha dedotto che la notifica della cartella ad uno dei coobbligati impedisce sia la prescrizione che la decadenza. Ha rilevato inoltre che l'adesione alla rateizzazione da parte dell'obbligato principale implica rinuncia alla prescrizione, che non è stato riproposto in appello il motivo di opposizione relativo alla pretesa assenza di firma digitale valida sugli atti notificati da e la pretesa nullità della notifica a mezzo PEC da parte di . CP_11 CP_11
In data 28.1.2025 si è costituita anche la eccependo il difetto di giurisdizione del GO CP_4
per la pretesa inerente la tassa automobilistica, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in quanto dalla formazione della cartella in poi unico soggetto legittimato è l'agente della riscossione, nel merito sostiene che il ricorso è infondato e la sentenza impugnata va confermata.
In data 10.2.2025 si è costituito il chiedendo la conferma della sentenza impugnata Controparte_6
ed in subordine, in denegata ipotesi di riforma della sentenza e annullamento della riscossione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in ordine ai vizi del procedimento di Controparte_6
riscossione esclusivamente imputabili ad e conseguentemente tenere Controparte_12
indenne l'Ente Impositore da conseguenze pregiudizievoli in punto di spese.
Non si sono costituiti, ad onta della regolare notifica dell'atto introduttivo, i Controparte_13 CP_7
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 7 La causa viene decisa all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025.
L'appello va dichiarato inammissibile.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente (ed applicabile alla presente fattispecie in quanto l'impugnazione è stata proposta dopo il 28.2.2023, vedi art. 35 decreto legislativo 149/22),
dispone che l'appello sia motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso in esame l'atto di appello si limita a riprodurre – peraltro in maniera confusa e con introduzione di argomenti nuovi, quali quello della incompetenza territoriale dell'agente della riscossione con riferimento al domicilio del contribuente e del calcolo degli interessi – una serie di massime e principi di matrice giurisprudenziale, senza calarli minimamente nella fattispecie concreta e, soprattutto, senza confrontarsi con le statuizioni della pronuncia impugnata.
Pur avendo infatti indicato come oggetto di gravame i capi 2.1.e 2.2. della gravata sentenza (peraltro riportati testualmente nel corpo dell'atto solo con riguardo alle prime dieci righe, con i periodi lasciati in sospeso), l'appellante non “dialoga” affatto con le argomentazioni ivi contenute, non indica per quale ragione la sentenza sarebbe errata e quali violazioni di legge o travisamenti del fatto sarebbero stati compiuti.
Con riguardo al tema della prescrizione, ad esempio, la sentenza del tribunale di Terni ha affermato che l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente in data 31.01.2013 aveva interrotto la prescrizione;
che, a seguito dell'interruzione della prescrizione quinquennale derivante dalla presentazione dell'istanza, il cui nuovo termine era iniziato a decorrere dalla scadenza delle singole rate del piano di ammortamento allegato dall' , la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 20.01.2019, sicché, CP_11
alla data di introduzione del giudizio de quo, non era ancora decorso un nuovo termine quinquennale da detta scadenza;
che, in ogni caso, anche a voler individuare il momento del decorso del nuovo termine di prescrizione quinquennale nell'anno 2014, l' aveva documentalmente provato la notifica, a CP_11
pagina 5 di 7 mezzo p.e.c. di quattro avvisi di intimazione, relativamente alle quali nulla aveva eccepito il ricorrente;
che l'istanza di rateazione, anche qualora proveniente dalla società in nome collettivo, ha effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei singoli soci, non deponendo in senso contrario l'art. 1309 c.c.
Il ricorrente non censura alcuna di tali argomentazioni e si limita a sostenere che la prescrizione è
quinquennale, atteso che il termine decennale si applica solo alle sentenze di accertamento del diritto alla riscossione.
Parimenti, con riguardo al presunto vizio di notifica dell'atto presupposto, la sentenza impugnata ha ritenuto che esso avrebbe dovuto farsi valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c., come vizio di irregolarità nella sequenza procedimentale, nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale, dunque al più tardi a novembre del 2017, allorché l'opponente aveva avuto contezza della cartelle impugnate. Pertanto ha dichiarato l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione, per tardività.
Anche con tale questione l'odierno appellante non si misura, limitandosi a sostenere che il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità di tutto il procedimento notificatorio e che l'onere di provare il perfezionamento è a carico dell'agente di riscossione. In sostanza, nell'atto introduttivo del presente giudizio difetta una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice dimostrando di aver compreso le ragioni su cui la decisione si fonda ed indicando perché queste siano censurabili.
Con riguardo poi alla “mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi” si osserva che il capo che riguarda la decadenza dal potere impositivo, ossia il 2.3, non è stato oggetto di gravame e lo stesso deve affermarsi per i vizi formali del ruolo, oggetto del capo 2.4, non impugnato. Inammissibile, in quanto nuovo, l'argomento relativo all'inesistenza dei ruoli esattoriali perché non sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale. In ogni caso la sentenza gravata ha ritenuto che la tempestiva impugnazione dell'atto abbia comportato la sanatoria di eventuali nullità ed anche su tale principio la parte appellante non muove alcuna censura specifica.
Le spese vanno poste interamente a carico dell'appellante, secondo la soccombenza, e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara la contumacia del e del Controparte_8 Controparte_7
dichiara inammissibile l'appello;
condanna al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite indicate in epigrafe, delle Parte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%),
Cap e Iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 20/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 7 di 7