Articolo 5 della Legge 16 aprile 1954, n. 135
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 maggio 1954
Art. 5.
I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all' art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 . I detti crediti hanno altresi' privilegio, con il grado indicato all' art. 2778, n. 3, del Codice civile , sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.
La estensione del privilegio alle scorte dovra' risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo , quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1 novembre 1944, n 367 .
Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non e' opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell' art. 2751, n. 4, del Codice civile .
Entrata in vigore il 20 maggio 1954
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente