Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 529 dell'anno 2024, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Serpico
( ) e Anna Abate ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio della prima in Napoli, alla via Omodeo 124 - Pec:
Email_1 Email_2
Appellante
E
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Parrella C.F._4
( ) - presso il cui C.F._5 Email_3 studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Centro Direzionale Isola E/5
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10202/2023, pronunciata dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7/11/2023 a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 30692/2019, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 2.2.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 248.000,00, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo degli incarichi professionali svolti da Controparte_1 nell'interesse dell'opponente.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 cessionaria del credito in lite, resistendo al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
Disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata (nei limiti della somma ingiunta), con atto del 26.2.2025, l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio, essendo le parti addivenute, nelle more del giudizio, alla definizione bonaria della controversia.
La rinuncia è stata accettata dalle controparti costituite con dichiarazione del 3 marzo 2025, con la quale hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
*****
La rinuncia agli atti del giudizio, accettata da controparte, comporta l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., da dichiararsi con sentenza ex art. 307 co. 4 c.p.c.
Le spese debbono essere compensate, giusta richiesta (e implicito accordo) delle parti accettanti.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese processuali del grado.
Così deciso in Napoli, 16.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO