Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.