Art. 11. Revoca dell'indulto 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Versione
15 dicembre 1986
15 dicembre 1986
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2011, n. 553Provvedimento: N. 00347/2004 REG.RIC. N. 00553/2011 REG.PROV.COLL. N. 00347/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia GI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 347 DE 2004, proposto da: NU NI - art. 23 Bis L. 1034/71, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; contro Regione Autonoma Friuli - Venezia GI, rappresentata e difesa dagli avv. Ettore Volpe e Adriano Coslovich, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Consorzio di Bonifica Ledra - …Leggi di più...
- pubblica utilità·
- giurisdizione·
- ricorso amministrativo·
- risarcimento danni·
- tutela ambientale·
- competenza del Tribunale delle Acque·
- espropriazione·
- procedura amministrativa·
- opere idrauliche·
- violazione art. 7 L. 241/90