Articolo 11 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 dicembre 1986
Art. 11. Revoca dell'indulto 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986
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