CASS
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Francesca Ceroni, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4288 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 31/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Catania che dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da RI BU perché condannato per reato ostativo ai sensi dell'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ovvero per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; con la medesima decisione il Tribunale rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata segnalando la "solo in parte scemata" pericolosità sociale desunta dall'estrema gravità del reato (traffico internazionale di stupefacenti con il possesso di circa 13 kg di cocaina), dalle informazioni di PS da cui era risultato che fosse solito associarsi a pregiudicati ed era stato tratto in arresto al porto di Pozzallo dopo aver introdotto in Italia lo stupefacente, inoltre, il richiedente risultava non svolgere alcuna attività lavorativa ritenuta idonea, infine, non aveva usufruito ancora dei permessi premio ritenuti prodromici rispetto alla misura alternativa - allo stato - negata. La decisione impugnata, conclude quindi, sottolineando l'inidoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di recidiva. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo egli denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio motivazionale sulla ritenuta pericolosità sociale. In particolare, si evidenzia che il reato per cui il BU è stato condannato risulta commesso il 28/6/2017 e non in ambito internazionale, come risultante anche dal capo d'imputazione; le informazioni di PS sono state solamente richiamate senza una precisa indicazione della fonte;
nel periodo trascorso in libertà, dopo gli arresti domiciliari, il BU avrebbe svolto più attività lavorative. Sulla violazione dell'art. 133 cod. pen. si afferma che il Tribunale si è basato quasi esclusivamente sul titolo di reato senza considerare, come sarebbe dovuto essere, la condotta serbata successivamente allo stesso (si sarebbe costituito volontariamente in carcere come da comunicazione allegata e sarebbe stato agli arresti domiciliari senza incorrere in alcuna violazione), nonché la relazione dell'equipe sarebbe stata favorevole alla misura alternativa alla detenzione. Con il secondo motivo egli denuncia un vizio motivazionale del provvedimento impugnato per la mancata valutazione della relazione di sintesi del 20/3/2023 e del provvedimento di concessione della liberazione anticipata del 28/02/2023 3. Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Appare opportuno premettere il principio espresso da questa Corte con Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924, secondo cui « in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la pro ficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).». Dall'esame del provvedimento impugnato, sinteticamente motivato, alla luce dei dedotti motivi emerge che, effettivamente, la decisione impugnata fonda il proprio giudizio di permanenza della pericolosità sociale sul titolo di reato al quale si aggiunge senza specificare alcunché di altri altrettanto gravi recentemente commessi, sulle frequentazioni con pregiudicati desunte da non meglio specificate informazioni di PS, e dall'assenza - labialmente contestata - di un'idonea attività lavorativa. Considerata la data di commissione del reato (28/6/2017), la mancata indicazione degli altri gravi reati recentemente commessi, e dalla generica indicazione delle informazioni di PS che avrebbero riferito di frequentazioni con pregiudicati, va intanto ribadito che «è legittima la motivazione di decisione del Tribunale di sorveglianza attuata "per relationem", con riferimento a informazioni fornite dagli organi competenti, recepite e fatte proprie dal giudice, a condizione che nel provvedimento siano indicate in modo preciso la fonte delle informazioni 2 Così deciso il 31/10/2023 ricevute e gli estremi dell'atto nel quale esse sono versate» (Sez. 1, n. 50921 del 27/11/2013, Rv. 258401). Come correttamente evidenziato in ricorso, peraltro, non risulta valorizzata la relazione dell'equipe favorevole al riconoscimento della misura alternativa alla detenzione richiesta per cui va ulteriormente ribadito che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174). 3. Dalle considerazioni sinora esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
lette le conclusioni del PG, in persona di Francesca Ceroni, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4288 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 31/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Catania che dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da RI BU perché condannato per reato ostativo ai sensi dell'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ovvero per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; con la medesima decisione il Tribunale rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata segnalando la "solo in parte scemata" pericolosità sociale desunta dall'estrema gravità del reato (traffico internazionale di stupefacenti con il possesso di circa 13 kg di cocaina), dalle informazioni di PS da cui era risultato che fosse solito associarsi a pregiudicati ed era stato tratto in arresto al porto di Pozzallo dopo aver introdotto in Italia lo stupefacente, inoltre, il richiedente risultava non svolgere alcuna attività lavorativa ritenuta idonea, infine, non aveva usufruito ancora dei permessi premio ritenuti prodromici rispetto alla misura alternativa - allo stato - negata. La decisione impugnata, conclude quindi, sottolineando l'inidoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di recidiva. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo egli denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio motivazionale sulla ritenuta pericolosità sociale. In particolare, si evidenzia che il reato per cui il BU è stato condannato risulta commesso il 28/6/2017 e non in ambito internazionale, come risultante anche dal capo d'imputazione; le informazioni di PS sono state solamente richiamate senza una precisa indicazione della fonte;
nel periodo trascorso in libertà, dopo gli arresti domiciliari, il BU avrebbe svolto più attività lavorative. Sulla violazione dell'art. 133 cod. pen. si afferma che il Tribunale si è basato quasi esclusivamente sul titolo di reato senza considerare, come sarebbe dovuto essere, la condotta serbata successivamente allo stesso (si sarebbe costituito volontariamente in carcere come da comunicazione allegata e sarebbe stato agli arresti domiciliari senza incorrere in alcuna violazione), nonché la relazione dell'equipe sarebbe stata favorevole alla misura alternativa alla detenzione. Con il secondo motivo egli denuncia un vizio motivazionale del provvedimento impugnato per la mancata valutazione della relazione di sintesi del 20/3/2023 e del provvedimento di concessione della liberazione anticipata del 28/02/2023 3. Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Appare opportuno premettere il principio espresso da questa Corte con Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924, secondo cui « in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la pro ficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).». Dall'esame del provvedimento impugnato, sinteticamente motivato, alla luce dei dedotti motivi emerge che, effettivamente, la decisione impugnata fonda il proprio giudizio di permanenza della pericolosità sociale sul titolo di reato al quale si aggiunge senza specificare alcunché di altri altrettanto gravi recentemente commessi, sulle frequentazioni con pregiudicati desunte da non meglio specificate informazioni di PS, e dall'assenza - labialmente contestata - di un'idonea attività lavorativa. Considerata la data di commissione del reato (28/6/2017), la mancata indicazione degli altri gravi reati recentemente commessi, e dalla generica indicazione delle informazioni di PS che avrebbero riferito di frequentazioni con pregiudicati, va intanto ribadito che «è legittima la motivazione di decisione del Tribunale di sorveglianza attuata "per relationem", con riferimento a informazioni fornite dagli organi competenti, recepite e fatte proprie dal giudice, a condizione che nel provvedimento siano indicate in modo preciso la fonte delle informazioni 2 Così deciso il 31/10/2023 ricevute e gli estremi dell'atto nel quale esse sono versate» (Sez. 1, n. 50921 del 27/11/2013, Rv. 258401). Come correttamente evidenziato in ricorso, peraltro, non risulta valorizzata la relazione dell'equipe favorevole al riconoscimento della misura alternativa alla detenzione richiesta per cui va ulteriormente ribadito che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Rv. 278174). 3. Dalle considerazioni sinora esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.