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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Gianluca Morabito, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 procuratore speciale di (C.F. Parte_2
) e di (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente, dall'avv. Luca Del Vecchio e dall'avv. Eddy Aloisi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini
n. 114/A, in virtù di procura rilasciata su foglio separato
ATTORE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in viale dei Flavi n. 1, presso lo studio CP_1 dell'avv. Antonio Perelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità per colpa professionale medica.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 29 Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1 proprio e quale procuratore speciale di e Parte_2 [...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale l' Parte_3 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità dei medici dell'Ospedale “San Camillo de Lellis” di – facente capo alla di CP_1 CP_3 CP_1 per il decesso della sig.ra o, in estremo subordine e salvo Persona_1 gravame, per la riduzione delle sue chance di sopravvivenza - nella misura del
60%, o in quella diversa che risulterà di giustizia - nonché per il correlativo danno dei suoi congiunti, che hanno visto compromessa dai medici curanti la possibilità di mantenere integro il proprio vincolo familiare con la de cuius.
Voglia per l'effetto condannare la in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t. a risarcire gli attori, iure proprio e iure hereditatis, con il pagamento dei seguenti importi: - euro 284.000,00 in favore di Parte_1
, figlio convivente, per il danno non patrimoniale iure proprio;
- euro
[...]
30.000,00 in favore di , quale unico erede ab intestato, per il Parte_1 danno non patrimoniale iure hereditatis;
- euro 98.000,00 in favore di
sorella non convivente, per il danno non Parte_3 patrimoniale iure proprio;
- euro 98.000,00 in favore di , Parte_2 sorella non convivente, per il danno non patrimoniale iure proprio;
per un totale di euro 510.000,00, oppure i diversi importi, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi a titolo di risarcimento del lucro cessante su tutte le somme, dall'evento dannoso alla liquidazione. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a solidale favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.”.
Esponeva, tra l'altro, l'attore a sostegno: che la sera del 26/03/15 la sig.ra di anni 85, madre di e sorella di Persona_1 Parte_1
e , a causa di forti dolori addominali con Pt_2 Parte_3 episodi di vomito di liquido scuro misto a sangue, era stata trasportata pagina 2 di 29 tramite 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Camillo De Lellis” di ove era giunta alle ore 20.26; che durante il relativo stazionamento la CP_1 paziente era stata sottoposta agli accertamenti clinici di routine (ECG, esami ematochimici, RX diretta addome, Ecografia addome completo ed aorta addominale), dai quali era emerso un quadro clinico caratterizzato da un consistente aumento degli indici di flogosi (spiccata leucocitosi neutrofila;
aumento della PCR;
del fibrinogeno e dell'LDH), da una alterazione degli indici di coagulazione, aumento del D-Dimero, della troponina e del BNP, oltre che da una fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare;
che l'accertamento ecografico e l'RX diretta dell'addome, al netto delle limitazioni tecniche nel caso concreto oltre che della scarsa specificità, non avevano evidenziato problematiche acute in atto;
che, ultimati gli esami clinici, alle ore 23.40 la paziente era stata ricoverata presso il reparto di geriatria del medesimo nosocomio;
che, malgrado l'esito degli accertamenti eseguiti, i sanitari non avevano formulato sorprendentemente alcuna diagnosi che potesse giustificare i forti dolori addominali lamentati dalla paziente e gli episodi di ematemesi ripetutisi senza soluzione di continuità dal giorno dell'ingresso al Pronto Soccorso, né approntato alcuna terapia e/o trattamento fino alle ore 13.15 del 29/03/15, giorno in cui la paziente era deceduta in reparto;
che in ragione dell'improvviso ed inaspettato decesso, in assenza di una diagnosi che potesse giustificarne l'evenienza, esso attore aveva presentato denuncia querela, sulla scorta della quale la Procura della
Repubblica aveva disposto il riscontro autoptico;
che il Dr. Persona_2 consulente del PM, all'esame necroscopico aveva rilevato per quanto di interesse “…scolo di materiale nerastro dall'orificio orale e nasale…Stomaco contenente circa 700 cc di materiale semiliquido di colorito nerastro: mucosa interessata da due aree di infiltrazione ematica di forma grossolanamente rotondeggiante e del diametro di cm 2,5 circa da riferire ad ulcerazioni della mucosa…Addome: cavo peritoneale asciutto;
anse intestinali ben svolgibili contenenti materiale nerastro simile a quello identificato nello stomaco che appare verniciare la mucosa del tratto sino al colon ascendente;
le pareti dell'ileo e del cieco presentano in alcuni tratti colorito violaceo marezzato;
pagina 3 di 29 diaframma integro…”; che i prelievi istologici eseguiti a livello di intestino e vaso mesenterico avevano mostrato: “…intestino: si osservano stravasi ematici
a livello della mucosa e della sottomucosa con segni di infiltrazione da parte delle cellule della serie bianca in cui si osservano linfociti e macrofagi con segni di edema della mucosa stessa…Vaso mesenterico: si osserva un ispessimento concentrico della parete vascolare con presenza all'interno di materiale organizzato da riferire a trombo nel cui contesto si rileva la presenza di globuli rossi e filamenti di fibrina…”; che, sulla base delle risultanze dell'esame documentale e necroscopico, il Consulente del PM aveva concluso, quindi, per un decesso riconducibile ad “arresto cardiaco acuto in soggetto con ischemia intestinale da occlusione della mesenterica superiore”, ma rispetto all'ipotesi di una responsabilità dei Sanitari per l'occorso aveva valutato che il comportamento dei medesimi fosse “esente da elementi di censura causalmente rilevanti ai fini del determinismo della morte stessa…”, con conseguente archiviazione in fase istruttoria del procedimento penale;
che, ritenendo tale conclusione illogica e contraddittoria rispetto ai reperti a disposizione, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi codesto Tribunale (RG 416/2020 – G.U. Dr. Morabito) all'esito del quale il collegio peritale nominato nelle persone del Dr.
[...]
(Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva) e Persona_3 della Dr.ssa (Specialista in Medicina Legale e delle Persona_4
Assicurazioni), sovvertendo completamente l'esito dell'indagine penale, aveva accertato, in termini trancianti ed univoci, il comportamento imperito, imprudente e negligente dei sanitari i quali avevano omesso di diagnosticare e dunque trattare l'iniziale ischemia intestinale da stenosi ateromasica che aveva colpito la paziente, responsabile dell'intermedia occlusione della mesenterica superiore (per trombosi di un vaso stenotico) e della conseguente fase terminale (arresto cardiocircolatorio acuto); che, nonostante l'esiguità degli elementi informativi disponibili dovuti alla colposa carenza compilativa della cartella clinica del ricovero della sig.ra circostanza che in Parte_2 ragione del noto principio della vicinanza della prova non poteva certo rivolgersi in proprio danno, i Consulenti del Tribunale erano riusciti pagina 4 di 29 ugualmente a ricostruire la vicenda clinica e ad evidenziare non poche criticità nell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente;
che il dato certo ed incontrovertibile era che era deceduta per Persona_1
“un arresto cardiocircolatorio acuto, secondario ad ischemia intestinale da occlusione della mesenterica superiore”; che i CCTTUU avevano ritenuto che al cospetto del corteo sintomatologico manifestato dalla paziente (dolore addominale ed ematemesi), peraltro colposamente non indagato con una gastroscopia nei minuti immediatamente successivi all'arrivo in P.S. e dell'esito degli esami ematochimici, sarebbe stato doveroso formulare una tempestiva diagnosi di ischemia intestinale che al contrario i sanitari avevano mancato di effettuare, lasciando così la paziente in balia degli infausti eventi, malgrado la suggestività degli elementi a loro disposizione;
che la paziente, infatti, oltre ad un corredo anamnestico (età avanzata, ateromasia aortica e fibrillazione atriale) da considerarsi quale fattore di rischio per ischemia intestinale, aveva mostrato sin dall'ingresso in ospedale valori ematochimici alterati, consistenti in una grave leucocitosi neutrofila (presente in quasi la totalità dei casi di ischemia intestinale) con valori pari a 34,1x1000/ul (v.n.
4-10), in una severa alterazione del D-Dimero con valore pari a 1077 mcg/l
(v.n. 0-230), per non parlare della presenza di vomito, dell'assenza di rigidità addominale in presenza di dolore epigastrico, nonché di una condizione patologica addominale caratterizzata dalla sopra elevazione dell'emi- diaframma destro;
tutti elementi che deponevano per un evento trombo embolico in corso;
che sorprendentemente, al cospetto di un tale suggestivo quadro clinico, i sanitari non avevano formulato alcuna diagnosi e dunque non avevano apprestato le necessarie cure che, come sostenuto dai CCTTUU, avrebbero evitato con alta probabilità logica l'esito infausto;
diagnosi differenziale, dunque, che sarebbe stato doveroso formulare e che avrebbe potuto essere correttamente orientata a fronte sia di una gastroscopia, da effettuarsi nei primi istanti di ricovero, sia ricorrendo ad un semplice esame
TC addome con apparecchio multi-detettore, in luogo dell'esame TC polmonare eseguito solo in data 28/03/15 – peraltro - con inammissibile ritardo data la gravità del quadro clinico, nell'errato sospetto che la paziente pagina 5 di 29 lamentasse una embolia polmonare;
che neanche la dimostrata negatività per tale evenienza aveva indotto i sanitari a desumere la possibilità che fosse – al contrario - in corso un evento ischemico, anche alla luce dell'aumento del
LDH, del fibrinogeno e del D-Dimero; che i consulenti del Tribunale, dunque, ritenuta l'omessa diagnosi di ischemia intestinale, all'esordio non occlusiva, avevano ritenuto che tale colposo comportamento avesse impedito alla paziente di essere sottoposta al relativo trattamento, potenzialmente risolutivo della stenosi vascolare;
che al riguardo, infatti, i CCTTUU avevano precisato che “la stenosi della mesenterica superiore avrebbe potuto essere trattata per via endovascolare con dilatazione pneumatica e posizionamento di uno stent vascolare con buone probabilità di successo”. La mancata diagnosi ha consentito invece la progressione della patologia nei tre giorni successivi, con ripetute poussés ischemiche corrispondenti agli episodi di dolore e di sanguinamento fino alla grave crisi del 29 marzo, segnata dalla imponente diaforesi riferita dai parenti, che ha determinato lo scompenso irreversibile delle già precarie condizioni cardiovascolari”; che nel caso di specie sussisteva la colpa medica caratterizzata (mutuando le parole dei CCTTUU) da una gestione da parte dei sanitari imperita “perché, nonostante vi fossero numerosi elementi di sospetto clinico, i curanti omisero di includere nella diagnosi differenziale l'eventualità di una ischemia intestinale” ed imprudente
“perché venne omessa l'esecuzione di un esame endoscopico dell'apparato digerente superiore nonostante il riferito anamnestico di ematemesi, perché si attese oltre 24 ore per eseguire la TC del torace per sospetta embolia polmonare e perché alla negatività di tale indagine non seguì prontamente alcun approfondimento diagnostico strumentale o consulto specialistico”; quanto al nesso eziologico tra l'omessa diagnosi e le infauste conseguenze subite dalla sfortunata paziente, che i CCTTUU erano stati lapidari nel ritenere che: “Il mancato riconoscimento dell'ischemia del territorio di irrorazione dell'arteria mesenterica superiore consentì la progressione del danno ipossico da trombosi all'origine dell'arteria mesenterica superiore sino alla necrosi mucosa e all'infarcimento emorragico del tenue e del cieco. Molto verosimilmente tali alterazioni produssero shock ipovolemico con conseguente
pagina 6 di 29 collasso cardiocircolatorio”; che la valutazione della mortalità in pazienti affetti da ischemia occlusiva veniva calcolata in relazione alla precocità del trattamento cui gli stessi dovevano essere sottoposti;
trattamento che, se praticato entro le prime sei ore dall'esordio dei sintomi (range temporale in cui certamente sarebbe potuta rientrare la sig.ra a fronte di una Parte_2 tempestiva diagnosi), sarebbe stato molto probabilmente risolutivo a fronte di un tasso di mortalità tra lo 0 ed il 10%; che la sig.ra aveva Parte_2 manifestato la prima crisi di angina intestinale in corrispondenza del ricovero in Pronto Soccorso alle ore 20.26 del 26/03/15, emergenza confermata – come già detto – dagli elevati valori di D-Dimero accertati pochi minuti dopo l'ingresso (alle ore 20.44); che la diagnosi differenziale di ischemia intestinale avrebbe potuto, dunque, essere formulata in tale momento e la paziente avviata immediatamente (o comunque entro le 6 ore successive) – come anche sostenuto dai Consulenti del Tribunale, in risposta alle nostre osservazioni critiche alla bozza di CTU7 - ad intervento chirurgico endovascolare mediante angioplastica trans-luminale percutanea con impianto di stent o in alternativa ad una procedura chirurgica ibrida con ricanalizzazione retrograda dell'arteria mesenterica superiore, attività che avrebbero, dunque, avuto nell'immediato un'altissima probabilità di successo;
che essi attori invocavano il risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subiti per la morte della congiunta;
che lo stretto vincolo familiare che li legava alla de cuius consentiva di ritenere la sussistenza del danno lamentato, in base al menzionato ragionamento presuntivo;
ciò valeva incontestabilmente sia per , figlio convivente di Parte_1 Persona_1
sia per le sue due sorelle non conviventi e
[...] Pt_2 [...]
che, infine, sotto l'aspetto risarcitorio non poteva non Parte_3 considerarsi il diritto acquisito iure hereditatis dal figlio di
[...] per il danno “catastrofale” o “da lucida agonia” patito dalla Persona_1 madre nei terribili momenti che ne avevano preceduto la morte, durante i quali costei era stata letteralmente tormentata dalle sofferenze fisiche e morali indotte dallo scompenso, restando progressivamente sfiancata ma pagina 7 di 29 conscia di ciò che le stava accadendo durante le circa 65 ore di ricovero in assenza di adeguata assistenza e dell'imminente exitus.
La Azienda di costituitasi in giudizio, Controparte_2 CP_1 contestava integralmente la domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Era disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696bis c.p.c. n.r.g. 416/20 e all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. e con deposito delle memorie di replica rispettivamente il 12.01.2025 da parte degli attori e il 13.01.2025 da parte della Pt_5 CP_1
Tanto premesso, deve in prima battuta evidenziarsi che i ricorrenti hanno fornito la prova della propria qualità di congiunti della sig.ra
[...]
Persona_1
Sul tema, la giurisprudenza è dell'avviso (v., tra le tante, Cass. civ., Sez.
II, n. 13738/05) che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire) e che per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss. c.c..
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche all'ipotesi che qui ci occupa, documentato e pacifico il decesso della sig.ra
[...]
(si veda certificazione in atti), l'attore ha prodotto l'estratto per Persona_1
pagina 8 di 29 riassunto dell'atto di nascita di e attestazione dell'Ufficiale Parte_1 di Stato civile del Comune di Forenza relativo al rapporto di parentela tra la de cuius, e (v. allegati nn. 5 e 6 all'atto di Pt_2 Parte_3 citazione), da cui si evince il rapporto di parentela tra la sig.ra
[...]
il sig. (figlio) e le sorelle e Persona_1 Parte_1 Pt_2 [...]
Parte_3
Quanto alla prova della qualità di erede del defunto in capo all'attore
, è sufficiente osservare che anche in assenza di Parte_1 produzione dell'atto di accettazione di eredità, per giurisprudenza costante la proposizione di autonomo giudizio in veste di erede configura il compimento, da parte dell'attore, di un atto che presuppone la volontà di accettare e che lo stesso attore non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. (v., tra le tante, Cass. civ. n. 868/17; n. 13738/05).
Dovendo - alla stregua delle considerazioni tutte sopra rassegnate - la qualità di erede (quanto al sig. ) e congiunte (quanto alle Parte_1 altre attrici) della defunta in capo agli attori ritenersi provata e passando al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere, come tale, accolta nei termini di seguito esposti.
Va premesso che in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e nel solco della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15333 del 2001, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento, in assenza della quale l'inadempimento potrà ritenersi provato.
Più nello specifico, in tema di responsabilità civile medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o pagina 9 di 29 del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione od omissione dei sanitari, secondo il criterio (su cui v. infra), ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non, restando a carico dell'obbligato
– sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione sia stata eseguita in mood diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, n. 975/09).
Con specifico riguardo al tema della responsabilità della struttura ospedaliera per violazione di obblighi connessi all'esecuzione di interventi chirurgici, va ulteriormente osservato che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto cd. “atipico di spedalità”, per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l'intervento chirurgico attraverso l'operato di propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio, quali ad esempio la messa a disposizione del personale infermieristico, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di possibili complicazioni, nonché ulteriori prestazioni di carattere più prettamente
“alberghiero” come vitto, alloggio ecc. (al riguardo si vedano, per tutte, Cass. civ. nn. 2042/05; 13066/04).
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha per l'appunto natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto “di fiducia” del paziente.
Tale essendo, in linea generale, l'impostazione dottrinaria e pagina 10 di 29 giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della responsabilità per colpa medica scaturente dalla erronea o inesatta esecuzione di interventi chirurgici, deve tuttavia osservarsi come nel caso che ci occupa la stessa debba essere ritenuta operante avuto esclusivo riguardo alla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore iure Parte_1 hereditario, trattandosi di pregiudizi introiettati dalla dante causa nella propria sfera giuridica per effetto dell'inadempimento, da parte della
Struttura sanitaria, agli obblighi dalla stessa assunti verso la paziente in conseguenza della stipula del contratto di spedalità.
In relazione, viceversa, alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dagli attori , e Parte_1 Pt_2 [...] in conseguenza del decesso della sig.ra Parte_3 Persona_1 occorrerà chiamare in causa il diverso istituto della responsabilità extracontrattuale, atteso che le suddette prossime congiunte del paziente non hanno avuto alcun rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria in cui lo stesso era ricoverata e possono, pertanto, far valere la violazione, da parte della struttura sanitaria, non di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c..
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti si evince l'intervenuto perfezionamento tra la sig.ra e la Azienda Persona_1
USL di Rieti, a seguito del ricovero della paziente presso l'Azienda USL Rieti –
Presidio Ospedaliero S. Camillo De Lellis avvenuto il 26.03.2015, di un contratto di spedalità dai quali scaturiva l'obbligo, a carico dei sanitari incardinati nella struttura, di usare la diligenza particolarmente qualificata, di cui all'art. 1176, II co., c.c.: vi è, pertanto, la prova del titolo.
Quanto alla responsabilità, gli attori hanno allegato significativi elementi in ordine alla gravità degli inadempimenti posti in essere dai sanitari, dei quali la struttura sanitaria è chiamata per l'appunto a rispondere ex art. 1228 c.c. ed alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate al sig. . Pt_6
In tale prospettiva, il giudice disponeva l'acquisizione della CTU
pagina 11 di 29 espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g.n. 1197/20, i cui esiti - a sostanziale conferma delle relazioni tecniche depositate in atti dai ricorrenti - hanno fornito la prova dell'inesatto adempimento, da parte dei sanitari inseriti nella struttura, all'obbligazione professionale assunta nei riguardi della paziente e del nesso causale tra le condotte dagli stessi poste in essere ed il decesso della medesima.
Le conclusioni cui sono pervenuti gli ausiliari, in punto di condotta colposa dei sanitari e di nesso causale tra i gravi e reiterati inadempimenti Parte posti in essere dalla convenuta ed il decesso della paziente, appaiono esenti da vizi, logicamente e congruamente motivate e devono, pertanto, ritenersi pienamente condivisibili, risultando provati gli evidenti profili di negligenza, imprudenza ed imperizia a carico dei sanitari incardinati nella struttura.
Al riguardo è, del resto, sufficiente osservare che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 21504/18): 1) ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
2) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
Tornando al caso che ci occupa, è documentalmente provato che la sera del 26/03/15 la sig.ra di anni 85, trasportata Persona_1 tramite 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Camillo De Lellis” di a causa di forti dolori addominali con episodi di vomito di liquido scuro CP_1 misto a sangue ed ivi giunta alle ore 20.26, veniva sottoposta agli pagina 12 di 29 accertamenti clinici di routine (ECG, esami ematochimici, RX diretta addome,
Ecografia addome completo ed aorta addominale), dai quali emergeva un quadro clinico caratterizzato da un consistente aumento degli indici di flogosi
(spiccata leucocitosi neutrofila;
aumento della PCR;
del fibrinogeno e dell'LDH), da una alterazione degli indici di coagulazione, aumento del D-
Dimero, della troponina e del BNP, oltre che da una fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare.
Posto che, peraltro, l'accertamento ecografico e l'RX diretta dell'addome non avevano evidenziato problematiche acute in atto, una volta ultimati gli esami clinici, alle ore 23.40 la paziente veniva ricoverata presso il reparto di geriatria del medesimo nosocomio senza che i sanitari formulassero una specifica diagnosi che potesse giustificare i forti dolori addominali lamentati dalla paziente e gli episodi di ematemesi ripetutisi dal giorno dell'ingresso al
Pronto Soccorso, né approntato alcuna terapia e/o trattamento fino alle ore
13.15 del 29/03/15, giorno in cui la paziente decedeva in reparto.
Ebbene, il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 416/2020 svoltosi davanti a questo stesso Tribunale e composto dal Dr. (Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Persona_3
Digestiva) e dalla Dr.ssa (Specialista in Medicina Legale Persona_4
e delle Assicurazioni) ha accertato l'inadempimento dei sanitari agli obblighi professionali sugli stessi gravanti, avendo essi omesso di diagnosticare e trattare l'iniziale ischemia intestinale da stenosi ateromasica che aveva colpito la paziente, responsabile dell'intermedia occlusione della mesenterica superiore (per trombosi di un vaso stenotico) e della conseguente fase terminale (arresto cardiocircolatorio acuto).
In tale prospettiva i Consulenti del Tribunale, partendo dal dato certo che è deceduta per “un arresto cardiocircolatorio acuto, Persona_1 secondario ad ischemia intestinale da occlusione della mesenterica superiore”, hanno ritenuto che a fronte dei sintomi manifestati dalla paziente (dolore addominale ed ematemesi) e all'esito degli esami ematochimici, si sarebbe resa necessaria una immediata indagine con una gastroscopia, la quale avrebbe consentito di formulare una tempestiva diagnosi di ischemia pagina 13 di 29 intestinale che, al contrario, i sanitari non hanno effettuato.
I CTU hanno rilevato, al riguardo, che la paziente, oltre a presentare di per sé fattori di rischio (età avanzata, ateromasia aortica e fibrillazione atriale) per ischemia intestinale, aveva mostrato sin dall'ingresso in ospedale valori ematochimici alterati consistenti in una grave leucocitosi neutrofila
(presente in quasi la totalità dei casi di ischemia intestinale) con valori pari a
34,1x1000/ul (v.n. 4-10), in una severa alterazione del D-Dimero con valore pari a 1077 mcg/l (v.n. 0-230), oltre alla presenza di vomito, dell'assenza di rigidità addominale in presenza di dolore epigastrico, nonché di una condizione patologica addominale caratterizzata dalla sopraelevazione dell'emi-diaframma destro;
elementi, tutti, deponenti per un evento tromboembolico in corso cui, tuttavia, i sanitari non hanno dato il giusto peso, tanto da non formulare alcuna diagnosi e da non apprestare cure di sorta alla paziente.
Viceversa, la corretta osservanza delle leges artis – proseguono i CTU - avrebbe imposto il ricorso ad una gastroscopia, da effettuarsi nei primi istanti di ricovero o a un semplice esame TC addome con apparecchio multi- detettore, in luogo dell'esame TC polmonare eseguito in data 28/03/15 sull'errato presupposto che la paziente lamentasse una embolia polmonare.
Si aggiunga che neppure l'esito negativo dell'esame da ultimo richiamato induceva i sanitari a formulare l'ipotesi che fosse in corso un evento ischemico, anche alla luce dell'aumento del LDH, del fibrinogeno e del
D-Dimero.
Una volta riscontrata la violazione degli obblighi professionali di cui agli artt. 1218 e 1176, II co., c.c. da parte dei sanitari sub specie di omessa diagnosi di ischemia intestinale, i CCTTUU ne hanno dedotto che detta condotta omissiva ha impedito alla paziente di essere sottoposta al relativo trattamento potenzialmente risolutivo della stenosi vascolare.
I consulenti hanno accertato, quindi, la ricorrenza della colpa medica della struttura sanitaria “perché, nonostante vi fossero numerosi elementi di sospetto clinico, i curanti omisero di includere nella diagnosi differenziale
l'eventualità di una ischemia intestinale” e “perché venne omessa l'esecuzione
pagina 14 di 29 di un esame endoscopico dell'apparato digerente superiore nonostante il riferito anamnestico di ematemesi, perché si attese oltre 24 ore per eseguire la
TC del torace per sospetta embolia polmonare e perché alla negatività di tale indagine non seguì prontamente alcun approfondimento diagnostico strumentale o consulto specialistico”.
Le sopra richiamate condotte omissive dei sanitari hanno, altresì, concorso a causare le ulteriori conseguenze accertate come causa del decesso;
conseguenze che, con ogni probabilità, ad avviso dei consulenti non si sarebbero verificate, ove fossero stati posti in essere trattamenti adeguati e tempestivi.
Sul tema dell'accertamento del cd. “primo stadio della causalità” - nel nostro caso coincidente con la verifica del nesso causale tra condotta colposa dei sanitari e rappresentato dal decesso della sig.ra CP_4 [...]
- occorre rilevare che la verifica eziologica in sede civile è Persona_1 anch'essa governata dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. 8 luglio 2010, n. 16123).
Nello stesso ordine di idee, si è affermato che l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Cass. 26 luglio
2012, n. 13214; Cass. 9 giugno 2011, n. 12686): infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone,
pagina 15 di 29 nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa, che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum" (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991).
In tale prospettiva, le conclusioni dell'elaborato peritale soddisfano in pieno il sopra richiamato criterio del “più probabile che non”, avendo i CTU evidenziato, appunto, che ove i presidi richiesti dalle leges artis e dai protocolli fossero stati tempestivamente attivati, con ogni probabilità il decesso della paziente non si sarebbe verificato: quanto al nesso eziologico tra l'omessa diagnosi e le infauste conseguenze subite dalla sig.ra
[...]
i CCTTUU hanno riscontrato, infatti, che “Il mancato Persona_1 riconoscimento dell'ischemia del territorio di irrorazione dell'arteria mesenterica superiore consentì la progressione del danno ipossico da trombosi all'origine dell'arteria mesenterica superiore sino alla necrosi mucosa e all'infarcimento emorragico del tenue e del cieco. Molto verosimilmente tali alterazioni produssero shock ipovolemico con conseguente collasso cardiocircolatorio” e che “la stenosi della mesenterica superiore avrebbe potuto essere trattata per via endovascolare con dilatazione pneumatica e posizionamento di uno stent vascolare con buone probabilità di successo” e che
“La mancata diagnosi ha consentito invece la progressione della patologia nei tre giorni successivi, con ripetute poussés ischemiche corrispondenti agli episodi di dolore e di sanguinamento fino alla grave crisi del 29 marzo, segnata dalla imponente diaforesi riferita dai parenti, che ha determinato lo scompenso irreversibile delle già precarie condizioni cardiovascolari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono devono, in conclusione, ritenersi provati tanto il nesso causale tra le descritte condotte omissive dei sanitari, la progressione della patologia e il decesso della paziente, quanto la grave violazione delle leges artis posta in essere da parte dei medici dell'Ospedale De Lellis, sotto i profili sopra richiamati e, quindi, la colpa dei pagina 16 di 29 medesimi.
La condotta sopra accertata integra allo stesso tempo inadempimento colposo ex artt.. 1218 e 1228 c.c. agli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria (e sui sanitari incardinati nella stessa), avuto riguardo alla domanda avanzata iure hereditario dall'attore e fatto illecito Parte_1 colposo ex art. 2043 c.c., avuto riguardo alla domanda spiegata iure proprio da tutti gli attori.
Una volta accertati il nesso causale tra la condotta inadempiente/illecita ed il danno evento e – nei termini di cui sopra - la colpa dei sanitari, occorre, ora, passare allo scrutinio del cd. “secondo stadio della causalità” che attiene più propriamente alla verifica dei cd. “danni conseguenza” patrimoniali e/o non patrimoniali che siano riconducibili all'inadempimento e all'evento secondo criteri di regolarità causale ex art. 1223 c.c..
Tanto premesso e come si accennava poc'anzi, il sig. Parte_1 ha chiesto la liquidazione iure hereditatis del danno non patrimoniale (in termini di invalidità temporanea e permanente) asseritamente sofferto dalla sig.ra in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché il Persona_1 risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale sofferto per la perdita del rapporto parentale con la propria congiunta.
Come è noto, gli eredi della persona deceduta in conseguente di un fatto illecito possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure successionis ovvero iure proprio: è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese.
In ordine ai danni azionabili iure successionis, si può operare la seguente distinzione: 1) danno non patrimoniale sofferto dalla vittima;
2) danno patrimoniale sofferto dalla vittima.
In entrambi i casi, ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, è necessario che tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da pagina 17 di 29 poter affermare, per il caso sub 1, che la vittima ha sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
15706/10), ovvero subito ulteriori pregiudizi riconducibili alla lesione di valori costituzionalmente tutelati e facenti capo alla persona e, per il caso sub 2, che essa ha subito gli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito il principio secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., SS.UU., n. 15350/15).
Ancor più di recente, la Cassazione ha inquadrato a fini descrittivi i danni non patrimoniali, nel caso di morte non immediata della vittima, nelle tre tipologie del danno biologico cd. “terminale”, del danno morale cd.
“catastrofale” (su cui v. infra) e del danno tanatologico da perdita del bene vita, affermando la non risarcibilità del danno da ultimo indicato, siccome espunto dall'ambito delle voci risarcitorie passibili di ristoro proprio dalle sezioni unite della Corte sull'assunto che se il decesso si verifica nell'immediatezza dell'accadimento lesivo, non vi può essere risarcimento iure hereditatis per la elementare ragione, logica prima che giuridica, della fisica mancanza di un soggetto dotato di capacità giuridica il quale sia, per ciò stesso, idoneo ad attrarre nel proprio patrimonio una qualsiasi posta attiva, ivi compresa quella costituita dal diritto al risarcimento del danno scaturente dalla perdita della vita (v. Cass. civ. n. 22451/17).
Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche e passando ora allo scrutinio delle richieste risarcitorie svolte iure hereditatis
pagina 18 di 29 dall'attore , vengono in considerazione le categorie poc'anzi Parte_1 citate del danno biologico cd. “terminale” e del danno morale cd.
“catastrofale”.
Sempre alla luce dell'impostazione avallata dalla sopra richiamata giurisprudenza, il danno biologico terminale consiste nei postumi, necessariamente non permanenti – il che comporta, per altro verso ed anche alla stregua della giurisprudenza in precedenza richiamata, l'inevitabile reiezione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica del congiunto, pure avanzata dall'odierno ricorrente - che la persona ha riportato nell'arco di tempo compreso tra il momento dell'evento lesivo e quello della perdita della vita ed
è, come tale, risarcibile nella sola ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente e il decesso (ravvisabile, per vero, anche in un arco cronologico di poche ore).
Il danno morale catastrofale consiste, viceversa, nella condizione di estrema sofferenza ed angoscia (morale e spirituale) che l'essere umano sperimenta nell'approssimarsi alla morte con la lucida consapevolezza della incombente consumazione del dramma e richiede la prova, oltre che del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la perdita della vita, anche della sopravvivenza del soggetto in uno stato di coscienza di sé sufficiente, almeno, a consentirgli di avere piena consapevolezza della precipitazione non reversibile degli eventi verso la loro consumazione finale.
Nella specie, atteso che tra la fase iniziale della condotta colposa ascrivibile alla convenuta da collocarsi in data 26.03.2015 Parte_4
(giorno del ricovero della paziente, cui ha fatto seguito la catena di omissioni
“registrate” dai CTU) ed il decesso di (29.03.2015) è Persona_1 intercorso un arco di tempo di 3 giorni, risulta risarcibile il danno biologico terminale sofferto dalla vittima sub specie, appunto, di postumi necessariamente non permanenti (v., tra le altre, Cass. civ. n. 12408/11) riportati nell'arco di tempo compreso tra il momento dell'evento lesivo e quello della perdita della vita.
pagina 19 di 29 Con riferimento alla figura danno morale cd. “catastrofale”, la domanda
è del pari fondata e merita accoglimento.
Deve, invero, ritenersi che la sig.ra abbia potuto percepire Parte_2 lucidamente e consapevolmente l'approssimarsi dell'exitus nel suddetto arco temporale di 3 giorni, non risultando dagli atti che in tale (sia pur breve) arco temporale la paziente si sia venuta a trovare in condizioni di incoscienza tali da non consentirgli di percepire l'approssimarsi dell'evento morte e, anzi, essendo emerso esattamente il contrario all'esito della espletata prova testimoniale, cui si rimanda per brevità.
Alla luce di tali evidenze si ritiene di adottare quale parametro, in relazione alle due voci di danno (biologico terminale e catastrofale), il criterio di liquidazione unitaria individuato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano in sede di redazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale cd. “terminale”, che comporta una liquidazione complessiva, a titolo di danno c.d. terminale comprensivo della componente biologica temporanea, pari a €35.247,00, tenuto conto del numero di giorni (tre) di sopravvivenza fino alla data del decesso della sig.ra Persona_1 importo sul quale devono essere, peraltro, calcolati gli interessi cd. “da lucro cessante” - pari al pregiudizio scaturente dal mancato tempestivo godimento delle somme in questione avuto riguardo agli importi annualmente rivalutati
- secondo l'impostazione di Cass. civ. SS.UU. n. 1712/95, trattandosi di debito di valore, per un totale (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione ed interessi) pari, ad oggi, a €38.778,36, al pagamento del quale l' CP_1 convenuta dovrà essere condannata in favore del sig. , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario.
L'accoglimento – sia pure in parte qua – delle domande di cui sopra comporta l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance, siccome proposta dal ricorrente solo in via subordinata.
Nulla è, viceversa, dovuto a titolo di danno patrimoniale, non risultando esborsi compiuti in prima persona dal congiunto e non essendo pagina 20 di 29 state dai consulenti riscontrate spese mediche sostenute in occasione del ricovero.
Venendo ora alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dal sig. e dalle altre attrici e Parte_1 Parte_2
deve premettersi in linea generale che è possibile Parte_3 distinguere come segue: 1) danno biologico sofferto dal congiunto;
2) danno patrimoniale sofferto dal congiunto;
3) danno morale.
Quanto all'ipotesi sub 1), si tratta di danni all'integrità fisio-psichica che il congiunto dimostri di aver subito in connessione diretta con il decesso della vittima del sinistro.
Si ha l'ipotesi sub 2) qualora il congiunto alleghi un danno patrimoniale diretto, conseguenza del decesso, presente o futuro, in quanto ad esempio in vita la vittima provvedeva al suo mantenimento o contribuiva a provvedervi, ovvero vi avrebbe verosimilmente provveduto o contribuito a provvedervi, qualora fosse rimasta in vita.
Si verifica l'ipotesi sub 3) quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost..
Tanto premesso, nella specie nulla è stato dedotto in ordine ai danni sub 1) e sub 2), per cui l'unica voce risarcitoria da esaminare è quella di cui al n. 3).
Al riguardo, deve tenersi conto della circostanza, appunto, che era figlio convivente della vittima, che le altre attrici erano Parte_1 sorelle della sig.ra e che, come si accennava poc'anzi, il Persona_1 fatto illecito dà diritto, tra l'altro, al risarcimento del danno subito dai pagina 21 di 29 familiari superstiti per la perdita del rapporto parentale, venendo in considerazione la lesione di un bene interesse costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla integrità del consortium familiare (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Tale voce di danno per sua natura sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Al riguardo, in un recente precedente la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche ai parenti non conviventi della vittima di un sinistro spetti il diritto al risarcimento, in quanto ciò che conta non è né il fatto in sé della convivenza, né – soprattutto - l'intensità del legame di sangue, ma il rapporto affettivo in concreto esistente tra le persone (Cass. civ., Sez., n.
29332/17; conf. Cass. civ. n. 21230/2016).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 'da uccisione', proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività
e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni- nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto".
Questo giudice ritiene condivisibile il predetto orientamento, dovendo opinarsi nel senso che la convivenza e l'intensità del legame di sangue, come requisiti individuanti la sussistenza di un particolare legame affettivo, non pagina 22 di 29 siano gli unici elementi dirimenti sui quali possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche il concetto di famiglia nucleare atteso, tra l'altro, che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando quanto a modalità relazionali – il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale ( art. 2 e 30 ) e dalle fonti internazionali e comunitarie ( Carta di Nizza, Trattato di Lisbona che l'ha recepita e norme della C.E.D.U. – v. anche Trib. Roma, Sez. XII civ., 07.03.2013).
Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza , che in tale mutato contesto sociale non possa mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito.
Dall'esame dei principi poc'anzi evocati si ricava, in definitiva, che ai fini dello scrutinio della fondatezza delle domande risarcitorie avanzate dai congiunti della vittima del sinistro non rilevi tanto la stabile convivenza e/o il vincolo di sangue in sé, bensì l'intensità del legame affettivo esistente tra le persone e ciò proprio alla luce della progressiva perdita di rilevanza della famiglia tradizionale, in favore di un concetto di famiglia cd. “allargata”.
Ciò posto va, altresì, evidenziato che per giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di valori costituzionalmente protetti – genus del quale la domanda di risarcimento del pagina 23 di 29 danno da perdita del rapporto parentale costituisce evidentemente una species - non si sottrae agli ordinari criteri in tema di onere della prova, sicché grava sul danneggiato l'onere di allegare sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare, sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, onere assolto positivamente il quale, incomberà al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che dalla perdita o anche solo dalla
"lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass.,
31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.,
12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Ora, con riguardo alla posizione del sig. , lo stretto Parte_1 vincolo di parentela con la defunta, la pregressa ed incontestata relazione di affetto tra madre e figlio, la stabile convivenza, il comprovato legame di solidarietà che si traduceva nello svolgimento delle attività quotidiane, nell'assistenza in caso di malattia oltre che per il disbrigo delle attività connesse alla vita di relazione (si vedano, al riguardo, le risultanze della espletata prova orale) ed il fatto notorio che la perdita di un genitore provoca, nel figlio, un notevole sconvolgimento dell'esistenza e delle abitudini di vita, inducono questo Giudice a ritenere provato, in assenza di indici di segno contrari emersi all'esito del giudizio, il pregiudizio di che trattasi, in termini di sconvolgimento, per l'appunto, dell'esistenza e delle abitudini di vita, in conseguenza del dramma familiare vissuto dal sig. per la Pt_1 perdita della congiunta, in conformità alle sopra riferite coordinate ermeneutiche.
pagina 24 di 29 Con riferimento alla posizione delle sorelle e , Parte_3 Pt_2 devono svolgersi analoghe considerazioni avuto riguardo al vincolo di parentela, alla pregressa ed incontestata relazione di affetto tra le stesse e la sig.ra e al legame di solidarietà e reciproca assistenza tra Persona_1 familiari e tenuto conto, altresì, della citata nozione di comune esperienza per cui la perdita di un parente provoca nel congiunto allo stesso legato da rapporti di solidarietà e stabile frequentazione un notevole sconvolgimento esistenziale scaturente, appunto, dalla perdita del rapporto parentale.
Sussiste, pertanto, la prova del danno non patrimoniale conseguenza scaturente dalla perdita del rapporto parentale.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno come sopra individuato ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2022, anche a seguito della nota sentenza della III
Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
L'applicazione di tali tabelle è stata, tuttavia, recentemente esclusa, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale tout court, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 10579/2021; n.
26300/2021): le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza, mancando così l'indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare e la “forma di concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile, quale è ad esempio la tabella elaborata pagina 25 di 29 dal Tribunale di Roma, essendo necessario che la liquidazione sia basata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, esattamente come previsto dalle tabelle capitoline (v., tra le altre, Cass. civ.
n. 33005/21).
Occorre, peraltro, evidenziare che la versione aggiornata all'anno 2022 delle tabelle milanesi si conforma ai criteri da ultimo indicati dalla
Cassazione e può, pertanto, costituire valido parametro orientativo ai fini della liquidazione equitativa di tale voce di danno.
Ciò posto, in applicazione dei richiamati criteri (A=età della vittima primaria;
B=età della vittima secondaria;
C=convivenza; D= sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato;
E=, qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenuto conto, allo stesso tempo, del fatto che non sono state articolate specifiche istanze istruttorie in tal senso e che la prova viene, pertanto, raggiunta per presunzioni), competono al ricorrente (figlio), per il titolo di Parte_1 cui sopra, €240.000,00 all'attualità, importo sul quale devono essere, peraltro, calcolati gli interessi cd. “da lucro cessante” - pari al pregiudizio scaturente dal mancato tempestivo godimento delle somme in questione avuto riguardo agli importi annualmente rivalutati - secondo l'impostazione di Cass. civ. SS.UU. n. 1712/95, trattandosi di debito di valore, per un totale pari, ad oggi, a €264.033,85.
Il totale spettante in favore di è pari, in conclusione, Parte_1
a €302.812,21 all'attualità (€38.778,36+€264.033,85).
In parziale accoglimento della relativa domanda, la Controparte_1 dovrà essere, in conclusione, condannata a versare al sig.
[...]
il suddetto importo, a titolo di risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale iure hereditario ex art. 1218 c.c. e iure proprio ex art. 2043 c.c..
pagina 26 di 29 Venendo ora alla posizione delle sorelle, tenuto conto dei criteri sopra indicati si ritiene di liquidare, in applicazione delle tabelle milanesi, in favore di €70.000,00 e in favore di Parte_2 Parte_3
€70.000,00; importi sui quali devono essere, del pari, calcolati gli interessi da “lucro cessante”, trattandosi di crediti di valore, per un totale all'attualità di €76.754,47 in favore di ciascuna delle due sorelle.
In parziale accoglimento delle relative domande, la Controparte_1 dovrà essere, in conclusione, condannata a versare alle
[...] suddette attrici gli importi sopra quantificati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio ex art. 2043 c.c..
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, infine, in favore di tutti glòi attori gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g. n. 1197/20 – da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della CTU espletate nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_5
, quanto alla domanda di risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure hereditatis avanzata dall'attore ed Parte_1 extracontrattuale, quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio avanzata da tutti gli attori – in ordine ai fatti di causa;
pagina 27 di 29 - accoglie in parte qua le suddette domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dagli attori nei confronti dell' Controparte_1 che, per l'effetto, condanna a corrispondere agli stessi le
[...] seguenti somme: in favore di , €302.812,21 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale iure hereditatis e iure proprio all'attualità; in favore di €76.754,47 a titolo di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale iure proprio all'attualità; in favore di €76.754,47 a titolo di risarcimento Parte_3 del danno non patrimoniale iure proprio all'attualità; il tutto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- condanna l' convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che CP_1 liquida quanto al presente giudizio in complessivi €23.698,00, di cui
€22.457,00 a titolo di compensi professionali ed €1.241,00 per esborsi e quanto al procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 416/20 r.g. in complessivi
€6.202,00, di cui €5.916,00 a titolo di compensi professionali ed €286,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre ad
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.
r.g. 416/20, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' convenuta. CP_1
Rieti, 13.01.2025
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 28 di 29 pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Gianluca Morabito, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 procuratore speciale di (C.F. Parte_2
) e di (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente, dall'avv. Luca Del Vecchio e dall'avv. Eddy Aloisi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini
n. 114/A, in virtù di procura rilasciata su foglio separato
ATTORE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in viale dei Flavi n. 1, presso lo studio CP_1 dell'avv. Antonio Perelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità per colpa professionale medica.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 29 Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in Parte_1 proprio e quale procuratore speciale di e Parte_2 [...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale l' Parte_3 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità dei medici dell'Ospedale “San Camillo de Lellis” di – facente capo alla di CP_1 CP_3 CP_1 per il decesso della sig.ra o, in estremo subordine e salvo Persona_1 gravame, per la riduzione delle sue chance di sopravvivenza - nella misura del
60%, o in quella diversa che risulterà di giustizia - nonché per il correlativo danno dei suoi congiunti, che hanno visto compromessa dai medici curanti la possibilità di mantenere integro il proprio vincolo familiare con la de cuius.
Voglia per l'effetto condannare la in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t. a risarcire gli attori, iure proprio e iure hereditatis, con il pagamento dei seguenti importi: - euro 284.000,00 in favore di Parte_1
, figlio convivente, per il danno non patrimoniale iure proprio;
- euro
[...]
30.000,00 in favore di , quale unico erede ab intestato, per il Parte_1 danno non patrimoniale iure hereditatis;
- euro 98.000,00 in favore di
sorella non convivente, per il danno non Parte_3 patrimoniale iure proprio;
- euro 98.000,00 in favore di , Parte_2 sorella non convivente, per il danno non patrimoniale iure proprio;
per un totale di euro 510.000,00, oppure i diversi importi, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi a titolo di risarcimento del lucro cessante su tutte le somme, dall'evento dannoso alla liquidazione. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a solidale favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.”.
Esponeva, tra l'altro, l'attore a sostegno: che la sera del 26/03/15 la sig.ra di anni 85, madre di e sorella di Persona_1 Parte_1
e , a causa di forti dolori addominali con Pt_2 Parte_3 episodi di vomito di liquido scuro misto a sangue, era stata trasportata pagina 2 di 29 tramite 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Camillo De Lellis” di ove era giunta alle ore 20.26; che durante il relativo stazionamento la CP_1 paziente era stata sottoposta agli accertamenti clinici di routine (ECG, esami ematochimici, RX diretta addome, Ecografia addome completo ed aorta addominale), dai quali era emerso un quadro clinico caratterizzato da un consistente aumento degli indici di flogosi (spiccata leucocitosi neutrofila;
aumento della PCR;
del fibrinogeno e dell'LDH), da una alterazione degli indici di coagulazione, aumento del D-Dimero, della troponina e del BNP, oltre che da una fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare;
che l'accertamento ecografico e l'RX diretta dell'addome, al netto delle limitazioni tecniche nel caso concreto oltre che della scarsa specificità, non avevano evidenziato problematiche acute in atto;
che, ultimati gli esami clinici, alle ore 23.40 la paziente era stata ricoverata presso il reparto di geriatria del medesimo nosocomio;
che, malgrado l'esito degli accertamenti eseguiti, i sanitari non avevano formulato sorprendentemente alcuna diagnosi che potesse giustificare i forti dolori addominali lamentati dalla paziente e gli episodi di ematemesi ripetutisi senza soluzione di continuità dal giorno dell'ingresso al Pronto Soccorso, né approntato alcuna terapia e/o trattamento fino alle ore 13.15 del 29/03/15, giorno in cui la paziente era deceduta in reparto;
che in ragione dell'improvviso ed inaspettato decesso, in assenza di una diagnosi che potesse giustificarne l'evenienza, esso attore aveva presentato denuncia querela, sulla scorta della quale la Procura della
Repubblica aveva disposto il riscontro autoptico;
che il Dr. Persona_2 consulente del PM, all'esame necroscopico aveva rilevato per quanto di interesse “…scolo di materiale nerastro dall'orificio orale e nasale…Stomaco contenente circa 700 cc di materiale semiliquido di colorito nerastro: mucosa interessata da due aree di infiltrazione ematica di forma grossolanamente rotondeggiante e del diametro di cm 2,5 circa da riferire ad ulcerazioni della mucosa…Addome: cavo peritoneale asciutto;
anse intestinali ben svolgibili contenenti materiale nerastro simile a quello identificato nello stomaco che appare verniciare la mucosa del tratto sino al colon ascendente;
le pareti dell'ileo e del cieco presentano in alcuni tratti colorito violaceo marezzato;
pagina 3 di 29 diaframma integro…”; che i prelievi istologici eseguiti a livello di intestino e vaso mesenterico avevano mostrato: “…intestino: si osservano stravasi ematici
a livello della mucosa e della sottomucosa con segni di infiltrazione da parte delle cellule della serie bianca in cui si osservano linfociti e macrofagi con segni di edema della mucosa stessa…Vaso mesenterico: si osserva un ispessimento concentrico della parete vascolare con presenza all'interno di materiale organizzato da riferire a trombo nel cui contesto si rileva la presenza di globuli rossi e filamenti di fibrina…”; che, sulla base delle risultanze dell'esame documentale e necroscopico, il Consulente del PM aveva concluso, quindi, per un decesso riconducibile ad “arresto cardiaco acuto in soggetto con ischemia intestinale da occlusione della mesenterica superiore”, ma rispetto all'ipotesi di una responsabilità dei Sanitari per l'occorso aveva valutato che il comportamento dei medesimi fosse “esente da elementi di censura causalmente rilevanti ai fini del determinismo della morte stessa…”, con conseguente archiviazione in fase istruttoria del procedimento penale;
che, ritenendo tale conclusione illogica e contraddittoria rispetto ai reperti a disposizione, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi codesto Tribunale (RG 416/2020 – G.U. Dr. Morabito) all'esito del quale il collegio peritale nominato nelle persone del Dr.
[...]
(Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva) e Persona_3 della Dr.ssa (Specialista in Medicina Legale e delle Persona_4
Assicurazioni), sovvertendo completamente l'esito dell'indagine penale, aveva accertato, in termini trancianti ed univoci, il comportamento imperito, imprudente e negligente dei sanitari i quali avevano omesso di diagnosticare e dunque trattare l'iniziale ischemia intestinale da stenosi ateromasica che aveva colpito la paziente, responsabile dell'intermedia occlusione della mesenterica superiore (per trombosi di un vaso stenotico) e della conseguente fase terminale (arresto cardiocircolatorio acuto); che, nonostante l'esiguità degli elementi informativi disponibili dovuti alla colposa carenza compilativa della cartella clinica del ricovero della sig.ra circostanza che in Parte_2 ragione del noto principio della vicinanza della prova non poteva certo rivolgersi in proprio danno, i Consulenti del Tribunale erano riusciti pagina 4 di 29 ugualmente a ricostruire la vicenda clinica e ad evidenziare non poche criticità nell'operato dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente;
che il dato certo ed incontrovertibile era che era deceduta per Persona_1
“un arresto cardiocircolatorio acuto, secondario ad ischemia intestinale da occlusione della mesenterica superiore”; che i CCTTUU avevano ritenuto che al cospetto del corteo sintomatologico manifestato dalla paziente (dolore addominale ed ematemesi), peraltro colposamente non indagato con una gastroscopia nei minuti immediatamente successivi all'arrivo in P.S. e dell'esito degli esami ematochimici, sarebbe stato doveroso formulare una tempestiva diagnosi di ischemia intestinale che al contrario i sanitari avevano mancato di effettuare, lasciando così la paziente in balia degli infausti eventi, malgrado la suggestività degli elementi a loro disposizione;
che la paziente, infatti, oltre ad un corredo anamnestico (età avanzata, ateromasia aortica e fibrillazione atriale) da considerarsi quale fattore di rischio per ischemia intestinale, aveva mostrato sin dall'ingresso in ospedale valori ematochimici alterati, consistenti in una grave leucocitosi neutrofila (presente in quasi la totalità dei casi di ischemia intestinale) con valori pari a 34,1x1000/ul (v.n.
4-10), in una severa alterazione del D-Dimero con valore pari a 1077 mcg/l
(v.n. 0-230), per non parlare della presenza di vomito, dell'assenza di rigidità addominale in presenza di dolore epigastrico, nonché di una condizione patologica addominale caratterizzata dalla sopra elevazione dell'emi- diaframma destro;
tutti elementi che deponevano per un evento trombo embolico in corso;
che sorprendentemente, al cospetto di un tale suggestivo quadro clinico, i sanitari non avevano formulato alcuna diagnosi e dunque non avevano apprestato le necessarie cure che, come sostenuto dai CCTTUU, avrebbero evitato con alta probabilità logica l'esito infausto;
diagnosi differenziale, dunque, che sarebbe stato doveroso formulare e che avrebbe potuto essere correttamente orientata a fronte sia di una gastroscopia, da effettuarsi nei primi istanti di ricovero, sia ricorrendo ad un semplice esame
TC addome con apparecchio multi-detettore, in luogo dell'esame TC polmonare eseguito solo in data 28/03/15 – peraltro - con inammissibile ritardo data la gravità del quadro clinico, nell'errato sospetto che la paziente pagina 5 di 29 lamentasse una embolia polmonare;
che neanche la dimostrata negatività per tale evenienza aveva indotto i sanitari a desumere la possibilità che fosse – al contrario - in corso un evento ischemico, anche alla luce dell'aumento del
LDH, del fibrinogeno e del D-Dimero; che i consulenti del Tribunale, dunque, ritenuta l'omessa diagnosi di ischemia intestinale, all'esordio non occlusiva, avevano ritenuto che tale colposo comportamento avesse impedito alla paziente di essere sottoposta al relativo trattamento, potenzialmente risolutivo della stenosi vascolare;
che al riguardo, infatti, i CCTTUU avevano precisato che “la stenosi della mesenterica superiore avrebbe potuto essere trattata per via endovascolare con dilatazione pneumatica e posizionamento di uno stent vascolare con buone probabilità di successo”. La mancata diagnosi ha consentito invece la progressione della patologia nei tre giorni successivi, con ripetute poussés ischemiche corrispondenti agli episodi di dolore e di sanguinamento fino alla grave crisi del 29 marzo, segnata dalla imponente diaforesi riferita dai parenti, che ha determinato lo scompenso irreversibile delle già precarie condizioni cardiovascolari”; che nel caso di specie sussisteva la colpa medica caratterizzata (mutuando le parole dei CCTTUU) da una gestione da parte dei sanitari imperita “perché, nonostante vi fossero numerosi elementi di sospetto clinico, i curanti omisero di includere nella diagnosi differenziale l'eventualità di una ischemia intestinale” ed imprudente
“perché venne omessa l'esecuzione di un esame endoscopico dell'apparato digerente superiore nonostante il riferito anamnestico di ematemesi, perché si attese oltre 24 ore per eseguire la TC del torace per sospetta embolia polmonare e perché alla negatività di tale indagine non seguì prontamente alcun approfondimento diagnostico strumentale o consulto specialistico”; quanto al nesso eziologico tra l'omessa diagnosi e le infauste conseguenze subite dalla sfortunata paziente, che i CCTTUU erano stati lapidari nel ritenere che: “Il mancato riconoscimento dell'ischemia del territorio di irrorazione dell'arteria mesenterica superiore consentì la progressione del danno ipossico da trombosi all'origine dell'arteria mesenterica superiore sino alla necrosi mucosa e all'infarcimento emorragico del tenue e del cieco. Molto verosimilmente tali alterazioni produssero shock ipovolemico con conseguente
pagina 6 di 29 collasso cardiocircolatorio”; che la valutazione della mortalità in pazienti affetti da ischemia occlusiva veniva calcolata in relazione alla precocità del trattamento cui gli stessi dovevano essere sottoposti;
trattamento che, se praticato entro le prime sei ore dall'esordio dei sintomi (range temporale in cui certamente sarebbe potuta rientrare la sig.ra a fronte di una Parte_2 tempestiva diagnosi), sarebbe stato molto probabilmente risolutivo a fronte di un tasso di mortalità tra lo 0 ed il 10%; che la sig.ra aveva Parte_2 manifestato la prima crisi di angina intestinale in corrispondenza del ricovero in Pronto Soccorso alle ore 20.26 del 26/03/15, emergenza confermata – come già detto – dagli elevati valori di D-Dimero accertati pochi minuti dopo l'ingresso (alle ore 20.44); che la diagnosi differenziale di ischemia intestinale avrebbe potuto, dunque, essere formulata in tale momento e la paziente avviata immediatamente (o comunque entro le 6 ore successive) – come anche sostenuto dai Consulenti del Tribunale, in risposta alle nostre osservazioni critiche alla bozza di CTU7 - ad intervento chirurgico endovascolare mediante angioplastica trans-luminale percutanea con impianto di stent o in alternativa ad una procedura chirurgica ibrida con ricanalizzazione retrograda dell'arteria mesenterica superiore, attività che avrebbero, dunque, avuto nell'immediato un'altissima probabilità di successo;
che essi attori invocavano il risarcimento dei danni non patrimoniali da loro subiti per la morte della congiunta;
che lo stretto vincolo familiare che li legava alla de cuius consentiva di ritenere la sussistenza del danno lamentato, in base al menzionato ragionamento presuntivo;
ciò valeva incontestabilmente sia per , figlio convivente di Parte_1 Persona_1
sia per le sue due sorelle non conviventi e
[...] Pt_2 [...]
che, infine, sotto l'aspetto risarcitorio non poteva non Parte_3 considerarsi il diritto acquisito iure hereditatis dal figlio di
[...] per il danno “catastrofale” o “da lucida agonia” patito dalla Persona_1 madre nei terribili momenti che ne avevano preceduto la morte, durante i quali costei era stata letteralmente tormentata dalle sofferenze fisiche e morali indotte dallo scompenso, restando progressivamente sfiancata ma pagina 7 di 29 conscia di ciò che le stava accadendo durante le circa 65 ore di ricovero in assenza di adeguata assistenza e dell'imminente exitus.
La Azienda di costituitasi in giudizio, Controparte_2 CP_1 contestava integralmente la domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Era disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696bis c.p.c. n.r.g. 416/20 e all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. e con deposito delle memorie di replica rispettivamente il 12.01.2025 da parte degli attori e il 13.01.2025 da parte della Pt_5 CP_1
Tanto premesso, deve in prima battuta evidenziarsi che i ricorrenti hanno fornito la prova della propria qualità di congiunti della sig.ra
[...]
Persona_1
Sul tema, la giurisprudenza è dell'avviso (v., tra le tante, Cass. civ., Sez.
II, n. 13738/05) che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire) e che per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss. c.c..
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche all'ipotesi che qui ci occupa, documentato e pacifico il decesso della sig.ra
[...]
(si veda certificazione in atti), l'attore ha prodotto l'estratto per Persona_1
pagina 8 di 29 riassunto dell'atto di nascita di e attestazione dell'Ufficiale Parte_1 di Stato civile del Comune di Forenza relativo al rapporto di parentela tra la de cuius, e (v. allegati nn. 5 e 6 all'atto di Pt_2 Parte_3 citazione), da cui si evince il rapporto di parentela tra la sig.ra
[...]
il sig. (figlio) e le sorelle e Persona_1 Parte_1 Pt_2 [...]
Parte_3
Quanto alla prova della qualità di erede del defunto in capo all'attore
, è sufficiente osservare che anche in assenza di Parte_1 produzione dell'atto di accettazione di eredità, per giurisprudenza costante la proposizione di autonomo giudizio in veste di erede configura il compimento, da parte dell'attore, di un atto che presuppone la volontà di accettare e che lo stesso attore non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. (v., tra le tante, Cass. civ. n. 868/17; n. 13738/05).
Dovendo - alla stregua delle considerazioni tutte sopra rassegnate - la qualità di erede (quanto al sig. ) e congiunte (quanto alle Parte_1 altre attrici) della defunta in capo agli attori ritenersi provata e passando al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere, come tale, accolta nei termini di seguito esposti.
Va premesso che in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e nel solco della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15333 del 2001, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento, in assenza della quale l'inadempimento potrà ritenersi provato.
Più nello specifico, in tema di responsabilità civile medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o pagina 9 di 29 del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione od omissione dei sanitari, secondo il criterio (su cui v. infra), ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non, restando a carico dell'obbligato
– sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione sia stata eseguita in mood diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, n. 975/09).
Con specifico riguardo al tema della responsabilità della struttura ospedaliera per violazione di obblighi connessi all'esecuzione di interventi chirurgici, va ulteriormente osservato che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto cd. “atipico di spedalità”, per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l'intervento chirurgico attraverso l'operato di propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio, quali ad esempio la messa a disposizione del personale infermieristico, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di possibili complicazioni, nonché ulteriori prestazioni di carattere più prettamente
“alberghiero” come vitto, alloggio ecc. (al riguardo si vedano, per tutte, Cass. civ. nn. 2042/05; 13066/04).
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha per l'appunto natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto “di fiducia” del paziente.
Tale essendo, in linea generale, l'impostazione dottrinaria e pagina 10 di 29 giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della responsabilità per colpa medica scaturente dalla erronea o inesatta esecuzione di interventi chirurgici, deve tuttavia osservarsi come nel caso che ci occupa la stessa debba essere ritenuta operante avuto esclusivo riguardo alla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore iure Parte_1 hereditario, trattandosi di pregiudizi introiettati dalla dante causa nella propria sfera giuridica per effetto dell'inadempimento, da parte della
Struttura sanitaria, agli obblighi dalla stessa assunti verso la paziente in conseguenza della stipula del contratto di spedalità.
In relazione, viceversa, alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dagli attori , e Parte_1 Pt_2 [...] in conseguenza del decesso della sig.ra Parte_3 Persona_1 occorrerà chiamare in causa il diverso istituto della responsabilità extracontrattuale, atteso che le suddette prossime congiunte del paziente non hanno avuto alcun rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria in cui lo stesso era ricoverata e possono, pertanto, far valere la violazione, da parte della struttura sanitaria, non di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c..
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti si evince l'intervenuto perfezionamento tra la sig.ra e la Azienda Persona_1
USL di Rieti, a seguito del ricovero della paziente presso l'Azienda USL Rieti –
Presidio Ospedaliero S. Camillo De Lellis avvenuto il 26.03.2015, di un contratto di spedalità dai quali scaturiva l'obbligo, a carico dei sanitari incardinati nella struttura, di usare la diligenza particolarmente qualificata, di cui all'art. 1176, II co., c.c.: vi è, pertanto, la prova del titolo.
Quanto alla responsabilità, gli attori hanno allegato significativi elementi in ordine alla gravità degli inadempimenti posti in essere dai sanitari, dei quali la struttura sanitaria è chiamata per l'appunto a rispondere ex art. 1228 c.c. ed alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate al sig. . Pt_6
In tale prospettiva, il giudice disponeva l'acquisizione della CTU
pagina 11 di 29 espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g.n. 1197/20, i cui esiti - a sostanziale conferma delle relazioni tecniche depositate in atti dai ricorrenti - hanno fornito la prova dell'inesatto adempimento, da parte dei sanitari inseriti nella struttura, all'obbligazione professionale assunta nei riguardi della paziente e del nesso causale tra le condotte dagli stessi poste in essere ed il decesso della medesima.
Le conclusioni cui sono pervenuti gli ausiliari, in punto di condotta colposa dei sanitari e di nesso causale tra i gravi e reiterati inadempimenti Parte posti in essere dalla convenuta ed il decesso della paziente, appaiono esenti da vizi, logicamente e congruamente motivate e devono, pertanto, ritenersi pienamente condivisibili, risultando provati gli evidenti profili di negligenza, imprudenza ed imperizia a carico dei sanitari incardinati nella struttura.
Al riguardo è, del resto, sufficiente osservare che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 21504/18): 1) ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
2) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.
Tornando al caso che ci occupa, è documentalmente provato che la sera del 26/03/15 la sig.ra di anni 85, trasportata Persona_1 tramite 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Camillo De Lellis” di a causa di forti dolori addominali con episodi di vomito di liquido scuro CP_1 misto a sangue ed ivi giunta alle ore 20.26, veniva sottoposta agli pagina 12 di 29 accertamenti clinici di routine (ECG, esami ematochimici, RX diretta addome,
Ecografia addome completo ed aorta addominale), dai quali emergeva un quadro clinico caratterizzato da un consistente aumento degli indici di flogosi
(spiccata leucocitosi neutrofila;
aumento della PCR;
del fibrinogeno e dell'LDH), da una alterazione degli indici di coagulazione, aumento del D-
Dimero, della troponina e del BNP, oltre che da una fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare.
Posto che, peraltro, l'accertamento ecografico e l'RX diretta dell'addome non avevano evidenziato problematiche acute in atto, una volta ultimati gli esami clinici, alle ore 23.40 la paziente veniva ricoverata presso il reparto di geriatria del medesimo nosocomio senza che i sanitari formulassero una specifica diagnosi che potesse giustificare i forti dolori addominali lamentati dalla paziente e gli episodi di ematemesi ripetutisi dal giorno dell'ingresso al
Pronto Soccorso, né approntato alcuna terapia e/o trattamento fino alle ore
13.15 del 29/03/15, giorno in cui la paziente decedeva in reparto.
Ebbene, il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 416/2020 svoltosi davanti a questo stesso Tribunale e composto dal Dr. (Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Persona_3
Digestiva) e dalla Dr.ssa (Specialista in Medicina Legale Persona_4
e delle Assicurazioni) ha accertato l'inadempimento dei sanitari agli obblighi professionali sugli stessi gravanti, avendo essi omesso di diagnosticare e trattare l'iniziale ischemia intestinale da stenosi ateromasica che aveva colpito la paziente, responsabile dell'intermedia occlusione della mesenterica superiore (per trombosi di un vaso stenotico) e della conseguente fase terminale (arresto cardiocircolatorio acuto).
In tale prospettiva i Consulenti del Tribunale, partendo dal dato certo che è deceduta per “un arresto cardiocircolatorio acuto, Persona_1 secondario ad ischemia intestinale da occlusione della mesenterica superiore”, hanno ritenuto che a fronte dei sintomi manifestati dalla paziente (dolore addominale ed ematemesi) e all'esito degli esami ematochimici, si sarebbe resa necessaria una immediata indagine con una gastroscopia, la quale avrebbe consentito di formulare una tempestiva diagnosi di ischemia pagina 13 di 29 intestinale che, al contrario, i sanitari non hanno effettuato.
I CTU hanno rilevato, al riguardo, che la paziente, oltre a presentare di per sé fattori di rischio (età avanzata, ateromasia aortica e fibrillazione atriale) per ischemia intestinale, aveva mostrato sin dall'ingresso in ospedale valori ematochimici alterati consistenti in una grave leucocitosi neutrofila
(presente in quasi la totalità dei casi di ischemia intestinale) con valori pari a
34,1x1000/ul (v.n. 4-10), in una severa alterazione del D-Dimero con valore pari a 1077 mcg/l (v.n. 0-230), oltre alla presenza di vomito, dell'assenza di rigidità addominale in presenza di dolore epigastrico, nonché di una condizione patologica addominale caratterizzata dalla sopraelevazione dell'emi-diaframma destro;
elementi, tutti, deponenti per un evento tromboembolico in corso cui, tuttavia, i sanitari non hanno dato il giusto peso, tanto da non formulare alcuna diagnosi e da non apprestare cure di sorta alla paziente.
Viceversa, la corretta osservanza delle leges artis – proseguono i CTU - avrebbe imposto il ricorso ad una gastroscopia, da effettuarsi nei primi istanti di ricovero o a un semplice esame TC addome con apparecchio multi- detettore, in luogo dell'esame TC polmonare eseguito in data 28/03/15 sull'errato presupposto che la paziente lamentasse una embolia polmonare.
Si aggiunga che neppure l'esito negativo dell'esame da ultimo richiamato induceva i sanitari a formulare l'ipotesi che fosse in corso un evento ischemico, anche alla luce dell'aumento del LDH, del fibrinogeno e del
D-Dimero.
Una volta riscontrata la violazione degli obblighi professionali di cui agli artt. 1218 e 1176, II co., c.c. da parte dei sanitari sub specie di omessa diagnosi di ischemia intestinale, i CCTTUU ne hanno dedotto che detta condotta omissiva ha impedito alla paziente di essere sottoposta al relativo trattamento potenzialmente risolutivo della stenosi vascolare.
I consulenti hanno accertato, quindi, la ricorrenza della colpa medica della struttura sanitaria “perché, nonostante vi fossero numerosi elementi di sospetto clinico, i curanti omisero di includere nella diagnosi differenziale
l'eventualità di una ischemia intestinale” e “perché venne omessa l'esecuzione
pagina 14 di 29 di un esame endoscopico dell'apparato digerente superiore nonostante il riferito anamnestico di ematemesi, perché si attese oltre 24 ore per eseguire la
TC del torace per sospetta embolia polmonare e perché alla negatività di tale indagine non seguì prontamente alcun approfondimento diagnostico strumentale o consulto specialistico”.
Le sopra richiamate condotte omissive dei sanitari hanno, altresì, concorso a causare le ulteriori conseguenze accertate come causa del decesso;
conseguenze che, con ogni probabilità, ad avviso dei consulenti non si sarebbero verificate, ove fossero stati posti in essere trattamenti adeguati e tempestivi.
Sul tema dell'accertamento del cd. “primo stadio della causalità” - nel nostro caso coincidente con la verifica del nesso causale tra condotta colposa dei sanitari e rappresentato dal decesso della sig.ra CP_4 [...]
- occorre rilevare che la verifica eziologica in sede civile è Persona_1 anch'essa governata dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. 8 luglio 2010, n. 16123).
Nello stesso ordine di idee, si è affermato che l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (Cass. 26 luglio
2012, n. 13214; Cass. 9 giugno 2011, n. 12686): infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone,
pagina 15 di 29 nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa, che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum" (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991).
In tale prospettiva, le conclusioni dell'elaborato peritale soddisfano in pieno il sopra richiamato criterio del “più probabile che non”, avendo i CTU evidenziato, appunto, che ove i presidi richiesti dalle leges artis e dai protocolli fossero stati tempestivamente attivati, con ogni probabilità il decesso della paziente non si sarebbe verificato: quanto al nesso eziologico tra l'omessa diagnosi e le infauste conseguenze subite dalla sig.ra
[...]
i CCTTUU hanno riscontrato, infatti, che “Il mancato Persona_1 riconoscimento dell'ischemia del territorio di irrorazione dell'arteria mesenterica superiore consentì la progressione del danno ipossico da trombosi all'origine dell'arteria mesenterica superiore sino alla necrosi mucosa e all'infarcimento emorragico del tenue e del cieco. Molto verosimilmente tali alterazioni produssero shock ipovolemico con conseguente collasso cardiocircolatorio” e che “la stenosi della mesenterica superiore avrebbe potuto essere trattata per via endovascolare con dilatazione pneumatica e posizionamento di uno stent vascolare con buone probabilità di successo” e che
“La mancata diagnosi ha consentito invece la progressione della patologia nei tre giorni successivi, con ripetute poussés ischemiche corrispondenti agli episodi di dolore e di sanguinamento fino alla grave crisi del 29 marzo, segnata dalla imponente diaforesi riferita dai parenti, che ha determinato lo scompenso irreversibile delle già precarie condizioni cardiovascolari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono devono, in conclusione, ritenersi provati tanto il nesso causale tra le descritte condotte omissive dei sanitari, la progressione della patologia e il decesso della paziente, quanto la grave violazione delle leges artis posta in essere da parte dei medici dell'Ospedale De Lellis, sotto i profili sopra richiamati e, quindi, la colpa dei pagina 16 di 29 medesimi.
La condotta sopra accertata integra allo stesso tempo inadempimento colposo ex artt.. 1218 e 1228 c.c. agli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria (e sui sanitari incardinati nella stessa), avuto riguardo alla domanda avanzata iure hereditario dall'attore e fatto illecito Parte_1 colposo ex art. 2043 c.c., avuto riguardo alla domanda spiegata iure proprio da tutti gli attori.
Una volta accertati il nesso causale tra la condotta inadempiente/illecita ed il danno evento e – nei termini di cui sopra - la colpa dei sanitari, occorre, ora, passare allo scrutinio del cd. “secondo stadio della causalità” che attiene più propriamente alla verifica dei cd. “danni conseguenza” patrimoniali e/o non patrimoniali che siano riconducibili all'inadempimento e all'evento secondo criteri di regolarità causale ex art. 1223 c.c..
Tanto premesso e come si accennava poc'anzi, il sig. Parte_1 ha chiesto la liquidazione iure hereditatis del danno non patrimoniale (in termini di invalidità temporanea e permanente) asseritamente sofferto dalla sig.ra in conseguenza dei fatti per cui è causa, nonché il Persona_1 risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale sofferto per la perdita del rapporto parentale con la propria congiunta.
Come è noto, gli eredi della persona deceduta in conseguente di un fatto illecito possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure successionis ovvero iure proprio: è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese.
In ordine ai danni azionabili iure successionis, si può operare la seguente distinzione: 1) danno non patrimoniale sofferto dalla vittima;
2) danno patrimoniale sofferto dalla vittima.
In entrambi i casi, ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, è necessario che tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da pagina 17 di 29 poter affermare, per il caso sub 1, che la vittima ha sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
15706/10), ovvero subito ulteriori pregiudizi riconducibili alla lesione di valori costituzionalmente tutelati e facenti capo alla persona e, per il caso sub 2, che essa ha subito gli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito il principio secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., SS.UU., n. 15350/15).
Ancor più di recente, la Cassazione ha inquadrato a fini descrittivi i danni non patrimoniali, nel caso di morte non immediata della vittima, nelle tre tipologie del danno biologico cd. “terminale”, del danno morale cd.
“catastrofale” (su cui v. infra) e del danno tanatologico da perdita del bene vita, affermando la non risarcibilità del danno da ultimo indicato, siccome espunto dall'ambito delle voci risarcitorie passibili di ristoro proprio dalle sezioni unite della Corte sull'assunto che se il decesso si verifica nell'immediatezza dell'accadimento lesivo, non vi può essere risarcimento iure hereditatis per la elementare ragione, logica prima che giuridica, della fisica mancanza di un soggetto dotato di capacità giuridica il quale sia, per ciò stesso, idoneo ad attrarre nel proprio patrimonio una qualsiasi posta attiva, ivi compresa quella costituita dal diritto al risarcimento del danno scaturente dalla perdita della vita (v. Cass. civ. n. 22451/17).
Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche e passando ora allo scrutinio delle richieste risarcitorie svolte iure hereditatis
pagina 18 di 29 dall'attore , vengono in considerazione le categorie poc'anzi Parte_1 citate del danno biologico cd. “terminale” e del danno morale cd.
“catastrofale”.
Sempre alla luce dell'impostazione avallata dalla sopra richiamata giurisprudenza, il danno biologico terminale consiste nei postumi, necessariamente non permanenti – il che comporta, per altro verso ed anche alla stregua della giurisprudenza in precedenza richiamata, l'inevitabile reiezione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica del congiunto, pure avanzata dall'odierno ricorrente - che la persona ha riportato nell'arco di tempo compreso tra il momento dell'evento lesivo e quello della perdita della vita ed
è, come tale, risarcibile nella sola ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente e il decesso (ravvisabile, per vero, anche in un arco cronologico di poche ore).
Il danno morale catastrofale consiste, viceversa, nella condizione di estrema sofferenza ed angoscia (morale e spirituale) che l'essere umano sperimenta nell'approssimarsi alla morte con la lucida consapevolezza della incombente consumazione del dramma e richiede la prova, oltre che del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la perdita della vita, anche della sopravvivenza del soggetto in uno stato di coscienza di sé sufficiente, almeno, a consentirgli di avere piena consapevolezza della precipitazione non reversibile degli eventi verso la loro consumazione finale.
Nella specie, atteso che tra la fase iniziale della condotta colposa ascrivibile alla convenuta da collocarsi in data 26.03.2015 Parte_4
(giorno del ricovero della paziente, cui ha fatto seguito la catena di omissioni
“registrate” dai CTU) ed il decesso di (29.03.2015) è Persona_1 intercorso un arco di tempo di 3 giorni, risulta risarcibile il danno biologico terminale sofferto dalla vittima sub specie, appunto, di postumi necessariamente non permanenti (v., tra le altre, Cass. civ. n. 12408/11) riportati nell'arco di tempo compreso tra il momento dell'evento lesivo e quello della perdita della vita.
pagina 19 di 29 Con riferimento alla figura danno morale cd. “catastrofale”, la domanda
è del pari fondata e merita accoglimento.
Deve, invero, ritenersi che la sig.ra abbia potuto percepire Parte_2 lucidamente e consapevolmente l'approssimarsi dell'exitus nel suddetto arco temporale di 3 giorni, non risultando dagli atti che in tale (sia pur breve) arco temporale la paziente si sia venuta a trovare in condizioni di incoscienza tali da non consentirgli di percepire l'approssimarsi dell'evento morte e, anzi, essendo emerso esattamente il contrario all'esito della espletata prova testimoniale, cui si rimanda per brevità.
Alla luce di tali evidenze si ritiene di adottare quale parametro, in relazione alle due voci di danno (biologico terminale e catastrofale), il criterio di liquidazione unitaria individuato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano in sede di redazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale cd. “terminale”, che comporta una liquidazione complessiva, a titolo di danno c.d. terminale comprensivo della componente biologica temporanea, pari a €35.247,00, tenuto conto del numero di giorni (tre) di sopravvivenza fino alla data del decesso della sig.ra Persona_1 importo sul quale devono essere, peraltro, calcolati gli interessi cd. “da lucro cessante” - pari al pregiudizio scaturente dal mancato tempestivo godimento delle somme in questione avuto riguardo agli importi annualmente rivalutati
- secondo l'impostazione di Cass. civ. SS.UU. n. 1712/95, trattandosi di debito di valore, per un totale (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione ed interessi) pari, ad oggi, a €38.778,36, al pagamento del quale l' CP_1 convenuta dovrà essere condannata in favore del sig. , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario.
L'accoglimento – sia pure in parte qua – delle domande di cui sopra comporta l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance, siccome proposta dal ricorrente solo in via subordinata.
Nulla è, viceversa, dovuto a titolo di danno patrimoniale, non risultando esborsi compiuti in prima persona dal congiunto e non essendo pagina 20 di 29 state dai consulenti riscontrate spese mediche sostenute in occasione del ricovero.
Venendo ora alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dal sig. e dalle altre attrici e Parte_1 Parte_2
deve premettersi in linea generale che è possibile Parte_3 distinguere come segue: 1) danno biologico sofferto dal congiunto;
2) danno patrimoniale sofferto dal congiunto;
3) danno morale.
Quanto all'ipotesi sub 1), si tratta di danni all'integrità fisio-psichica che il congiunto dimostri di aver subito in connessione diretta con il decesso della vittima del sinistro.
Si ha l'ipotesi sub 2) qualora il congiunto alleghi un danno patrimoniale diretto, conseguenza del decesso, presente o futuro, in quanto ad esempio in vita la vittima provvedeva al suo mantenimento o contribuiva a provvedervi, ovvero vi avrebbe verosimilmente provveduto o contribuito a provvedervi, qualora fosse rimasta in vita.
Si verifica l'ipotesi sub 3) quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost..
Tanto premesso, nella specie nulla è stato dedotto in ordine ai danni sub 1) e sub 2), per cui l'unica voce risarcitoria da esaminare è quella di cui al n. 3).
Al riguardo, deve tenersi conto della circostanza, appunto, che era figlio convivente della vittima, che le altre attrici erano Parte_1 sorelle della sig.ra e che, come si accennava poc'anzi, il Persona_1 fatto illecito dà diritto, tra l'altro, al risarcimento del danno subito dai pagina 21 di 29 familiari superstiti per la perdita del rapporto parentale, venendo in considerazione la lesione di un bene interesse costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla integrità del consortium familiare (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Tale voce di danno per sua natura sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Al riguardo, in un recente precedente la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche ai parenti non conviventi della vittima di un sinistro spetti il diritto al risarcimento, in quanto ciò che conta non è né il fatto in sé della convivenza, né – soprattutto - l'intensità del legame di sangue, ma il rapporto affettivo in concreto esistente tra le persone (Cass. civ., Sez., n.
29332/17; conf. Cass. civ. n. 21230/2016).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 'da uccisione', proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività
e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni- nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto".
Questo giudice ritiene condivisibile il predetto orientamento, dovendo opinarsi nel senso che la convivenza e l'intensità del legame di sangue, come requisiti individuanti la sussistenza di un particolare legame affettivo, non pagina 22 di 29 siano gli unici elementi dirimenti sui quali possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche il concetto di famiglia nucleare atteso, tra l'altro, che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando quanto a modalità relazionali – il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale ( art. 2 e 30 ) e dalle fonti internazionali e comunitarie ( Carta di Nizza, Trattato di Lisbona che l'ha recepita e norme della C.E.D.U. – v. anche Trib. Roma, Sez. XII civ., 07.03.2013).
Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza , che in tale mutato contesto sociale non possa mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito.
Dall'esame dei principi poc'anzi evocati si ricava, in definitiva, che ai fini dello scrutinio della fondatezza delle domande risarcitorie avanzate dai congiunti della vittima del sinistro non rilevi tanto la stabile convivenza e/o il vincolo di sangue in sé, bensì l'intensità del legame affettivo esistente tra le persone e ciò proprio alla luce della progressiva perdita di rilevanza della famiglia tradizionale, in favore di un concetto di famiglia cd. “allargata”.
Ciò posto va, altresì, evidenziato che per giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di valori costituzionalmente protetti – genus del quale la domanda di risarcimento del pagina 23 di 29 danno da perdita del rapporto parentale costituisce evidentemente una species - non si sottrae agli ordinari criteri in tema di onere della prova, sicché grava sul danneggiato l'onere di allegare sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare, sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, onere assolto positivamente il quale, incomberà al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che dalla perdita o anche solo dalla
"lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass.,
31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.,
12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Ora, con riguardo alla posizione del sig. , lo stretto Parte_1 vincolo di parentela con la defunta, la pregressa ed incontestata relazione di affetto tra madre e figlio, la stabile convivenza, il comprovato legame di solidarietà che si traduceva nello svolgimento delle attività quotidiane, nell'assistenza in caso di malattia oltre che per il disbrigo delle attività connesse alla vita di relazione (si vedano, al riguardo, le risultanze della espletata prova orale) ed il fatto notorio che la perdita di un genitore provoca, nel figlio, un notevole sconvolgimento dell'esistenza e delle abitudini di vita, inducono questo Giudice a ritenere provato, in assenza di indici di segno contrari emersi all'esito del giudizio, il pregiudizio di che trattasi, in termini di sconvolgimento, per l'appunto, dell'esistenza e delle abitudini di vita, in conseguenza del dramma familiare vissuto dal sig. per la Pt_1 perdita della congiunta, in conformità alle sopra riferite coordinate ermeneutiche.
pagina 24 di 29 Con riferimento alla posizione delle sorelle e , Parte_3 Pt_2 devono svolgersi analoghe considerazioni avuto riguardo al vincolo di parentela, alla pregressa ed incontestata relazione di affetto tra le stesse e la sig.ra e al legame di solidarietà e reciproca assistenza tra Persona_1 familiari e tenuto conto, altresì, della citata nozione di comune esperienza per cui la perdita di un parente provoca nel congiunto allo stesso legato da rapporti di solidarietà e stabile frequentazione un notevole sconvolgimento esistenziale scaturente, appunto, dalla perdita del rapporto parentale.
Sussiste, pertanto, la prova del danno non patrimoniale conseguenza scaturente dalla perdita del rapporto parentale.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno come sopra individuato ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2022, anche a seguito della nota sentenza della III
Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
L'applicazione di tali tabelle è stata, tuttavia, recentemente esclusa, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale tout court, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 10579/2021; n.
26300/2021): le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza, mancando così l'indicazione di criteri determinati per stabilire quale importo liquidare e la “forma di concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile, quale è ad esempio la tabella elaborata pagina 25 di 29 dal Tribunale di Roma, essendo necessario che la liquidazione sia basata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, esattamente come previsto dalle tabelle capitoline (v., tra le altre, Cass. civ.
n. 33005/21).
Occorre, peraltro, evidenziare che la versione aggiornata all'anno 2022 delle tabelle milanesi si conforma ai criteri da ultimo indicati dalla
Cassazione e può, pertanto, costituire valido parametro orientativo ai fini della liquidazione equitativa di tale voce di danno.
Ciò posto, in applicazione dei richiamati criteri (A=età della vittima primaria;
B=età della vittima secondaria;
C=convivenza; D= sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato;
E=, qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, tenuto conto, allo stesso tempo, del fatto che non sono state articolate specifiche istanze istruttorie in tal senso e che la prova viene, pertanto, raggiunta per presunzioni), competono al ricorrente (figlio), per il titolo di Parte_1 cui sopra, €240.000,00 all'attualità, importo sul quale devono essere, peraltro, calcolati gli interessi cd. “da lucro cessante” - pari al pregiudizio scaturente dal mancato tempestivo godimento delle somme in questione avuto riguardo agli importi annualmente rivalutati - secondo l'impostazione di Cass. civ. SS.UU. n. 1712/95, trattandosi di debito di valore, per un totale pari, ad oggi, a €264.033,85.
Il totale spettante in favore di è pari, in conclusione, Parte_1
a €302.812,21 all'attualità (€38.778,36+€264.033,85).
In parziale accoglimento della relativa domanda, la Controparte_1 dovrà essere, in conclusione, condannata a versare al sig.
[...]
il suddetto importo, a titolo di risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale iure hereditario ex art. 1218 c.c. e iure proprio ex art. 2043 c.c..
pagina 26 di 29 Venendo ora alla posizione delle sorelle, tenuto conto dei criteri sopra indicati si ritiene di liquidare, in applicazione delle tabelle milanesi, in favore di €70.000,00 e in favore di Parte_2 Parte_3
€70.000,00; importi sui quali devono essere, del pari, calcolati gli interessi da “lucro cessante”, trattandosi di crediti di valore, per un totale all'attualità di €76.754,47 in favore di ciascuna delle due sorelle.
In parziale accoglimento delle relative domande, la Controparte_1 dovrà essere, in conclusione, condannata a versare alle
[...] suddette attrici gli importi sopra quantificati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio ex art. 2043 c.c..
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, infine, in favore di tutti glòi attori gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite relative al presente giudizio e al procedimento ex art. 696bis c.p.c. r.g. n. 1197/20 – da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della CTU espletate nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_5
, quanto alla domanda di risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure hereditatis avanzata dall'attore ed Parte_1 extracontrattuale, quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio avanzata da tutti gli attori – in ordine ai fatti di causa;
pagina 27 di 29 - accoglie in parte qua le suddette domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dagli attori nei confronti dell' Controparte_1 che, per l'effetto, condanna a corrispondere agli stessi le
[...] seguenti somme: in favore di , €302.812,21 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale iure hereditatis e iure proprio all'attualità; in favore di €76.754,47 a titolo di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale iure proprio all'attualità; in favore di €76.754,47 a titolo di risarcimento Parte_3 del danno non patrimoniale iure proprio all'attualità; il tutto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- condanna l' convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che CP_1 liquida quanto al presente giudizio in complessivi €23.698,00, di cui
€22.457,00 a titolo di compensi professionali ed €1.241,00 per esborsi e quanto al procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 416/20 r.g. in complessivi
€6.202,00, di cui €5.916,00 a titolo di compensi professionali ed €286,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre ad
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c.
r.g. 416/20, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' convenuta. CP_1
Rieti, 13.01.2025
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
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