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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7500/2016 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7500/2016 R.G., vertente
Tra
quale titolare della omonima impresa, capogruppo della ATI con Parte_1
e u.s. in persona del legale rapp.te, (già Parte_2 Controparte_1 CP_2 cessionaria di
[...] Parte_2
Avv. Fermanelli APPELLANTI E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore Avv. Giovanni Francesco Biasotti Mogliazza APPELLATA E
con sede in Torino alla Via Corte d'Appello Controparte_4
n.11, (c.f. ), in persona del suo procuratore speciale Dott. P.IVA_1 CP_5
[...]
Avv. Laura Russo Botticelli APPELLATA
Pagina 1 FATTO E DIRITTO Gli odierni appellanti hanno proposto nel primo grado di giudizio opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta di di Controparte_6
con cui era stato ingiunto a il pagamento, in solido con CP_3 Parte_1
(poi e quindi ) ed alla Parte_2 CP_2 CP_1 [...]
della somma di euro 965.420,55 oltre interessi legali e Controparte_7 spese, competenze ed onorari della procedura. Gli opponenti (poi ) e Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_8 riferivano, ciascuno per quanto di ragione, che era stata originariamente costituita tra e (poi e quindi ) una ATI che si era Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1 aggiudicata i lavori di manutenzione delle strade della Circ.ne XI del Comune di per gli anni 1994/1996, e quindi, tra di loro, il per CP_3 Controparte_8
l'esecuzione dei detti lavori. Riferivano che il , nella qualità di esecutrice dei lavori, aveva CP_8 stipulato con la la polizza per il rischio Controparte_4 della responsabilità civile derivante dall'esecuzione dell'appalto, come previsto dal contratto con il e che la somma ingiunta da CP_9 Parte_3 derivava dal pagamento, da questa effettuato quale Assicuratrice del
[...] CP_9
della somma portata dalla sentenza n. 23769/2007, con la quale il Tribunale
[...]
Civile di Roma aveva condannato il a risarcire dei CP_9 Parte_4 danni da questo subiti a causa di un incidente verificatosi su una strada della XI Circ.ne, e condannato quale capogruppo dell'ATI con , Parte_1 Parte_2
a mallevare il CP_9
L'incidente si era verificato durante l'esecuzione dei lavori d'appalto, garantiti per la responsabilità civile dalla che quindi era Controparte_4 tenuta a mallevare l'esecutore dell'Appalto per quanto questo fosse tenuto a versare a di Controparte_6 CP_3
Gli opponenti chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa la Controparte_4
e concludevano chiedendo che fosse accertato e dichiarato che la
[...] stessa Compagnia fosse tenuta a mallevare la Controparte_10 Parte_1 poi e quindi ) e, pertanto, che la
[...] Parte_2 CP_2 CP_1 stessa fosse condannata a corrispondere a di quanto Controparte_6 CP_3 eventualmente dovuto dagli opponenti in conseguenza del giudizio di opposizione ovvero, fosse condannata a restituire a e/o ad poi Parte_1 Parte_2
e quindi ) e/o alla A ogni eventuale CP_2 CP_1 Controparte_11 somma che gli stessi fossero tenuti a pagare a di in ordine al Controparte_6 CP_3 decreto ingiuntivo opposto nonché all'esito del giudizio di appello. Le Assicurazioni di si costituivano, affermando che la somma ingiunta era CP_3 dovuta in virtù del contratto di appalto interpartes e dichiarava di non opporsi alle chiamate in causa. Gli appellanti, autorizzati, provvedevano a chiamare in causa la CP_4 [...] che si costituiva nei giudizi ed osservava che il , Controparte_4 CP_8 al termine del contratto d'appalto con il era stato posto in CP_9 liquidazione volontaria e quindi estinto così da non essere più giuridicamente
Pagina 2 esistente, ma che era stata la consorziata nella qualità di capogruppo Parte_1 in ATI ad essere chiamata in causa dal per l'incidente avvenuto CP_9 durante l'esecuzione dei lavori in appalto. Osservava ancora l'assicuratrice che la citazione e le chiamate in causa effettuate direttamente dal erano nulle perché il soggetto era estinto e CP_8 comunque inammissibili, perché la sentenza di condanna del Tribunale di Roma era nei confronti di , non del suo assicurato, e così peraltro era Parte_1 CP_8 da considerarsi nullo il decreto ingiuntivo in quanto emesso anche nei confronti di un soggetto che non era parte del giudizio da cui era scaturita la sentenza di condanna ed il relativo pagamento.
Tanto premesso, la chiedeva che fosse dichiarate inammissibili per CP_4 carenza di interesse e/o improponibili le domande tutte, ai fini processuali e sostanziali, anche per inesistenza dello jus postulandi giusta inesistenza del mandato difensionale, avanzate nei confronti della dalla Controparte_4 già estinta nel presente giudizio, in applicazione del Controparte_7 disposto dell'articolo 2495, comma 2 del Codice Civile per non essere la stessa titolare di capacità giuridica, essendosi estinta per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese;
in subordine, nel merito, in via preliminare, rigettare per essere venuto meno l'oggetto della garanzia di cui alla polizza n. 681/03/3261, tutte e ciascuna delle domande proposte nel presente giudizio dalla già estinta
[...] nei confronti della;
in Controparte_7 Controparte_4 ulteriore subordine, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 3032/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 5 febbraio 2010 nei confronti della già estinta
[...] per non essere la stessa debitore delle Assicurazioni di Controparte_7 CP_3
e/o della e/o della in ultimo subordine, Controparte_12 Controparte_13 nel merito, chiedeva che il tribunale, nella ipotesi di rigetto delle eccezioni tutte formulate dalla tenesse conto che ai fini della Controparte_4 determinazione dei limiti massimi della malleva cui la Controparte_4 avrebbe potuto essere eventualmente tenuta, la Polizza n. 681/03/32361
[...] prevedeva ai sensi del frontespizio per responsabilità civile nei confronti di terzi, pari ad euro 516.456,90 – già lire 1.000.000.000 (un miliardo) e che la medesima polizza ai sensi dell'art.
5.3 c.g.a. prevedeva che la non Controparte_4 avrebbe dovuto rimborsare le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati.
Con le memorie ex art 183 C.P.C. comma 6 n. 1 le opponenti precisavano le proprie domande, in particolare affermavano che la polizza con la era da CP_4 considerarsi a beneficio dei componenti dell'ATI avendo come presupposizione la stipula del contratto d'appalto con il (contratto indicato CP_9 espressamente nelle condizioni speciali di polizza, ancorché per errore si fosse indicato quale appaltatore il e che altrimenti la polizza non avrebbe CP_8 avuto alcuna causa ed oggetto, e concludevano chiedendo, quindi, che fosse accertato e dichiarato che la fosse tenuta a mallevare Controparte_4
titolare della omonima impresa quale capogruppo dell'ATI con Parte_1
Pagina 3 e, pertanto, che la stessa fosse condannata a corrispondere a Parte_2 [...]
quanto eventualmente dovuto dal sig. titolare Parte_3 Parte_1 della omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI con in Parte_2 conseguenza della Sentenza del Tribunale Civile di Roma N° 23769/07 e comunque in conseguenza del giudizio di appello avanti la Corte d'Appello Civile di Roma RG 4538/08; ovvero, che fosse condannata a restituire a titolare della Parte_1 omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI con ogni Parte_2 eventuale somma che lo stesso abbia pagato e/o fosse tenuto a pagare a
[...] di in ordine al decreto ingiuntivo opposto nonché all'esito del CP_6 CP_3 predetto giudizio di appello. Le tre opponenti depositavano documenti attestanti il pagamento, da parte di
[...]
, nella qualità di capogruppo dell'ATI della somma di euro 400.000,00 ad Pt_1 oltre la somma di euro 30.000,00 più accessori al suo Parte_3 difensore, all'esito della procedura esecutiva iniziata per il pagamento in via coattiva del decreto ingiuntivo opposto. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, osservava che la polizza CP_4 stipulata dal non prevedeva terzi beneficiari, né era fatto CP_8 riferimento all'ATI, piuttosto assicurando tutti i rapporti facenti capo alla
CP_7
Osservava l'assicuratrice che con l'estinzione del consorzio era estinta anche la polizza, e in subordine, nel merito, in via preliminare, rigettare per essere venuto meno l'oggetto della garanzia di cui alla polizza n. 681/03/3261, tutte e ciascuna delle domande proposte nel presente giudizio dalla già estinta Controparte_7 nei confronti della di Assicurazione;
in ulteriore subordine,
[...] Controparte_4 nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 3032/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 5 febbraio 2010 nei confronti della già estinta Controparte_7 per non essere la stessa debitore delle Assicurazioni di CP_3
Con la comparsa conclusionale, infine, documentava l'avvenuto Parte_1 pagamento della somma di euro 400.000,00 oltre euro 64.284,97 per spese di precetto notificato da per il primo e secondo grado del giudizio pendente per il CP_14 risarcimento dei danni a e conclusosi con sentenza della Corte di Parte_4
Appello di Roma n. 114/2014, e con Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19181/2018.
Con la sentenza n. 8650 in data 21-29/4/2015, il Tribunale Civile di Roma revocava, per la sopravvenuta parziale estinzione del credito, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di titolare della omonima impresa, quale capogruppo Parte_1 dell'ATI con e della e condannava questi ultimi, in Parte_2 Controparte_1 Con solido, al pagamento della residua somma di euro 565.420,55 in favore de oltre interessi sulla somma di Controparte_3 euro 400,000,00 dal 7.11.2008 al 9.7.2010, nonché sulla somma di euro 565.420,55 dal 7.11.2008 al saldo;
non accoglieva la domanda di garanzia formulata da
titolare della omonima impresa quale capogruppo dell'ATI con Parte_1
Pagina 4 nei confronti della Parte_2 Controparte_4 in quanto la polizza risultava sottoscritta solo dal . Controparte_15
Avverso detta sentenza hanno proposto appello titolare Parte_1 della omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI con ed Parte_2
limitatamente al rigetto della domanda di garanzia nei Controparte_16 confronti di deducendo che “La Controparte_4 motivazione della sentenza appellata è illegittima per il mancato esame della documentazione allegata al giudizio, unitamente alla mancata applicazione al caso di specie dell'art. 23bis legge 584/1977 introdotto dall'art. 12 legge 687/1984”. Parte appellante rileva che dalla lettura dell'atto costitutivo di si evince CP_7 nelle premesse che titolare dell'omonima impresa e Parte_1 Parte_2 costituite in ATI ed aggiudicatarie del contratto pubblico d'appalto per la manutenzione delle strade della XI Circoscrizione del hanno CP_9 costituito la società consortile ai sensi dell'art. 23 bis della succitata legge, “allo scopo di eseguire i lavori di cui alla presente premessa ... di cui all'aggiudicazione del in data 12 maggior 1994...”; che “Non si tratta, quindi, di una CP_9 società consortile come tutte le altre, ma di un ente costituito dalle imprese in ATI per la gestione di un contratto pubblico d'appalto. … Se, come ritiene la giurisprudenza di legittimità̀ confortata da gran parte della dottrina, la disposizione dell'art. 23bis cit. (conf. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 406 del 1991 e art. 96, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999) ha «la esclusiva portata di legittimare la società̀ consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'ATI, ma non ne comporta la sostituzione», titolare del contratto continua a essere il raggruppamento, rimanendo la società̀ un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò̀ comporta che, anche dopo il subentro della società̀ nella esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra l'associazione temporanea e l'ente committente restando a essi estranea la società̀ subentrante. Dunque, nonostante la costituzione della società̀ consortile, resta pur sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto”. Per cui, in definitiva, sottoscrivendo la polizza assicurativa, il aveva agito CP_8 quale mandatario ed ente di gestione, nell'interesse delle imprese costituenti il le quali quindi erano legittimate ad attivare la polizza, che peraltro CP_8 espressamente richiamava il contratto di appalto, così mostrando l'assicuratore di essere a conoscenza della finalità della polizza e dei soggetti assicurati.
Parte appellante ha quindi chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 8650/2016 del Tribunale Civile di Roma per quanto in motivazione:
Pagina 5 1) accertare e dichiarare che la Controparte_17
, in p.l.r.p.t. è tenuta a mallevare titolare della omonima impresa
[...] Parte_1 quale capogruppo dell'ATI con ed (già Parte_2 Controparte_16 cessionaria dell e per Controparte_13 Controparte_18
l'effetto;
2) condannare la in p.l.r.p.t. a Controparte_17 pagare a titolare della omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI Parte_1 con e/o (già Parte_2 Controparte_16 Controparte_13 cessionaria dell ogni somma che lo stesso ha Controparte_18 pagato a in riferimento alla sentenza n. 114/2014 della Parte_3
Corte d'Appello, alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8650/2016 ed al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 3032/2010 pari ad euro 1.137.054,61, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
3) con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La società assicuratrice si è costituita deducendo la infondatezza dei CP_4 motivi di appello, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione, cui integralmente si rinvia, e chiedendone il rigetto. Si è costituita anche Controparte_19 chiedendo di statuire secondo giustizia nel rapporto tra titolare Parte_1 dell'omonima ditta, e la;
dare atto del passaggio im Controparte_17 giudicato della sentenza per ogni altra sua parte, con vittoria di spese.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2025, la causa è stata assegnata in decisione
L'appello è infondato.
L'appellante in sostanza deduce che, essendo stato il - che Controparte_20 ha stipulato la polizza assicurativa - costituito ai sensi dell'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), vale a dire per l'esecuzione di un contratto di appalto (aggiudicato in favore dell'ATI già costituita tra le società di e cfr. atto di Parte_5 Parte_1 costituzione del nelle premesse), ed essendo stato richiamato il contratto
CP_8 di appalto in detta polizza, l'assicurazione andrebbe intesa come prestata in favore dei soggetti costituenti (le imprese già costituite in ATI) il , essendo questo
CP_8 solo un mandatario con funzioni di rappresentanza (per cui, non vi sarebbe alcun rischio del in sé da assicurare, e il contratto di assicurazione sarebbe privo
CP_8 di causa, nella diversa tesi, sostenuta dalla società assicuratrice, per cui assicurato era il solo ).
CP_8
Pagina 6 Il citato art. 23-bis prevedeva che “ Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.
[…]”.
Parte appellante fa derivare dal “subentro” della società costituita per l'esecuzione dell'appalto la conseguenza che la polizza , anche se stipulata dalla società consortile, copra i rischi connessi alla esecuzione dell'appalto, anche per le società costituenti il , rilevando “ In questa situazione, essendo la CP_8 polizza espressamente legata al contratto di appalto ed essendo un semplice CP_7 consorzio di gestione, l'unica interpretazione che si sarebbe potuto dare della polizza, ex art. 1367 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1418, 1882 e 1885 c.c., era quella di considerare assicurate le imprese e ciò Parte_1 Parte_6 perché diversamente il contratto assicurativo sarebbe nullo per mancanza di rischio e comunque illegittimo per falsa applicazione dell'art. 23 bis della legge 584/1977, avendo conferito alla contraente la polizza una responsabilità contrattuale che il
di gestione per legge non ha. In altre parole, il di gestione non CP_8 CP_8 potrebbe mai assicurare se stesso per l'esecuzione di contratti pubblici, non avendo alcuna legittimazione all'esecuzione in proprio dei lavori, e quindi non avendo alcun rischio, per averlo esclusivamente le consorziate.”.
La tesi non risulta fondata.
Ed invero, pur essendo astrattamente ben consentita l'interpretazione della polizza quanto al soggetto beneficiario e al rischio assicurato, in caso di costituzione di soggetti giuridici per l'esecuzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 23 bis. L. cit. (cfr. Cass. 19303/2013), nel caso di specie proprio le caratteristiche del nuovo soggetto a tal fine costituito ( in forma di s.r.l.) e il contenuto del relativo CP_8 atto costitutivo inducono a ritenere che il non possa qualificarsi quale CP_8 mero ente di gestione, esclusivo mandatario dei soggetti che lo hanno costituito, e con mera funzione di rappresentanza. L'atto costitutivo del prevedeva infatti che le imprese e CP_8 Parte_2
– premesso che il aveva aggiudicato all'ATI già da Parte_1 CP_9 essi costituita l'appalto per la realizzazione di opere - “intendono costituire ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 dell'8 agosto 1977 e dell'art. 12 della legge n. 687 dell'8 ottobre 1984, una società consortile allo scopo di eseguire i lavori di cui alla premessa […] e a tutti gli appalti nel settore delle costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni che potranno essere concesse dal Comune di dai Comuni CP_3 della Regione Lazio e da tutti gli enti locali e da tutte le pubbliche amministrazioni”, precisando che “per il raggiungimento dello scopo sociale la
Pagina 7 società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e commerciali che riterrà necessarie e utili […].
In tale contesto, appare evidente che la costituzione della società consortile (a responsabilità limitata) era funzionale anche a scopi diversi da quello della mera esecuzione dell'appalto in oggetto, e pertanto non appare configurabile una mera funzione di gestione ed esecuzione di tale appalto, e di rappresentanza a tal fine delle società costituenti, né quindi una mera funzione di mandatario della società consortile. La S.C. sul punto ha statuito Sez. 1, Sentenza n. 77 del 04/01/2001 infatti che “In tema di appalto di lavori pubblici, l'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell
[...]
ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa Controparte_21 riferimento ad un "subentro" nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante;
sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni;
sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art. 21 della legge n. 584 del 1977. Il regime dell'associazione temporanea d'imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l'uno alla riunione d'imprese regolata dagli artt. 17, 18 e ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 legge 584/1977, il cui tenore è stato trasfuso nell'art. 23, comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva comunitaria 89/440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l'altro (avuto riguardo al rinvio dell'art. 2615 ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società consortile opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all'oggetto) ed è gestita attraverso organi che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati, secondo la generale disciplina dell'art. 2392 cod. civ.. D'altra parte l' adozione, all'interno del fenomeno consortile, del modello organizzativo societario comporta necessariamente una scelta sul piano strutturale tra gli istituti di riferimento. Conseguentemente se anche al - nella sua forma più semplice - è CP_8 possibile applicare il modello giuridico del mandato, nel momento in cui contratta con i terzi, considerato l'esplicito riferimento ad esso dell'art. 2609 cpv. cod. civ., sia pure con gli adattamenti in tema di responsabilità previsti dall'art. 2615 cod. civ., quel modello si appalesa impraticabile allorché si sia di
Pagina 8 fronte alla scelta della formula societaria, che con il mandato non ha alcuna affinità”.
Parimenti, Cass. Sez. 1, con Sentenza n. 7734 del 19/04/2016 ha statuito che “ Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di CP_8 costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo;
e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".
Ne consegue che è ravvisabile nel caso in esame la costituzione di un nuovo soggetto giuridico in senso proprio, nella forma della s.r.l. , che vale ad escludere l'esistenza di un mero rapporto di mandato, come dedotto dalla parte appellante, a sostegno della tesi per cui non sarebbero distinti – neppure ai fini della polizza assicurativa stipulata dal nuovo soggetto - la posizione, gli interessi e l'attività di ogni singola impresa associata, dagli interessi e dall'attività del : al contrario, come risulta anche CP_8 dall'atto costitutivo, questo aveva anche un oggetto sociale proprio, che esclude la configurabilità di un mero rapporto di mandato tra le parti . Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza che nelle Condizioni Particolari della polizza sia espressamente richiamato il contratto di appalto con il Comune di non essendo comunque precisato che la polizza si estendeva anche a beneficio CP_3 dei singoli consorziati per la realizzazione di detto appalto (né risultando la polizza – v. voce “Chi Assicuriamo” limitata peraltro solo a tale contratto). L'appello pertanto deve essere respinto, essendo il contratto assicurativo stipulato da soggetto diverso e autonomo rispetto agli odierni appellanti, dei quali va confermato il difetto di legittimazione ad agire. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Controparte_17 sono compensate, come le spese del primo grado, rispetto a
[...]
citata ai fini della integrità del contraddittorio TE ma sostanzialmente indifferente al merito del giudizio di appello, avente ad oggetto solo il diritto alla manleva tra altri soggetti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 18.000, oltre accessori di legge, nei confronti di Controparte_17 compensa le spese del grado tra gli appellanti e TE
.
[...]
Pagina 9 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 4 settembre 2025 La Cons. est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
La Presidente
dott.ssa Marianna D'Avino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7500/2016 R.G., vertente
Tra
quale titolare della omonima impresa, capogruppo della ATI con Parte_1
e u.s. in persona del legale rapp.te, (già Parte_2 Controparte_1 CP_2 cessionaria di
[...] Parte_2
Avv. Fermanelli APPELLANTI E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore Avv. Giovanni Francesco Biasotti Mogliazza APPELLATA E
con sede in Torino alla Via Corte d'Appello Controparte_4
n.11, (c.f. ), in persona del suo procuratore speciale Dott. P.IVA_1 CP_5
[...]
Avv. Laura Russo Botticelli APPELLATA
Pagina 1 FATTO E DIRITTO Gli odierni appellanti hanno proposto nel primo grado di giudizio opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta di di Controparte_6
con cui era stato ingiunto a il pagamento, in solido con CP_3 Parte_1
(poi e quindi ) ed alla Parte_2 CP_2 CP_1 [...]
della somma di euro 965.420,55 oltre interessi legali e Controparte_7 spese, competenze ed onorari della procedura. Gli opponenti (poi ) e Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_8 riferivano, ciascuno per quanto di ragione, che era stata originariamente costituita tra e (poi e quindi ) una ATI che si era Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1 aggiudicata i lavori di manutenzione delle strade della Circ.ne XI del Comune di per gli anni 1994/1996, e quindi, tra di loro, il per CP_3 Controparte_8
l'esecuzione dei detti lavori. Riferivano che il , nella qualità di esecutrice dei lavori, aveva CP_8 stipulato con la la polizza per il rischio Controparte_4 della responsabilità civile derivante dall'esecuzione dell'appalto, come previsto dal contratto con il e che la somma ingiunta da CP_9 Parte_3 derivava dal pagamento, da questa effettuato quale Assicuratrice del
[...] CP_9
della somma portata dalla sentenza n. 23769/2007, con la quale il Tribunale
[...]
Civile di Roma aveva condannato il a risarcire dei CP_9 Parte_4 danni da questo subiti a causa di un incidente verificatosi su una strada della XI Circ.ne, e condannato quale capogruppo dell'ATI con , Parte_1 Parte_2
a mallevare il CP_9
L'incidente si era verificato durante l'esecuzione dei lavori d'appalto, garantiti per la responsabilità civile dalla che quindi era Controparte_4 tenuta a mallevare l'esecutore dell'Appalto per quanto questo fosse tenuto a versare a di Controparte_6 CP_3
Gli opponenti chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa la Controparte_4
e concludevano chiedendo che fosse accertato e dichiarato che la
[...] stessa Compagnia fosse tenuta a mallevare la Controparte_10 Parte_1 poi e quindi ) e, pertanto, che la
[...] Parte_2 CP_2 CP_1 stessa fosse condannata a corrispondere a di quanto Controparte_6 CP_3 eventualmente dovuto dagli opponenti in conseguenza del giudizio di opposizione ovvero, fosse condannata a restituire a e/o ad poi Parte_1 Parte_2
e quindi ) e/o alla A ogni eventuale CP_2 CP_1 Controparte_11 somma che gli stessi fossero tenuti a pagare a di in ordine al Controparte_6 CP_3 decreto ingiuntivo opposto nonché all'esito del giudizio di appello. Le Assicurazioni di si costituivano, affermando che la somma ingiunta era CP_3 dovuta in virtù del contratto di appalto interpartes e dichiarava di non opporsi alle chiamate in causa. Gli appellanti, autorizzati, provvedevano a chiamare in causa la CP_4 [...] che si costituiva nei giudizi ed osservava che il , Controparte_4 CP_8 al termine del contratto d'appalto con il era stato posto in CP_9 liquidazione volontaria e quindi estinto così da non essere più giuridicamente
Pagina 2 esistente, ma che era stata la consorziata nella qualità di capogruppo Parte_1 in ATI ad essere chiamata in causa dal per l'incidente avvenuto CP_9 durante l'esecuzione dei lavori in appalto. Osservava ancora l'assicuratrice che la citazione e le chiamate in causa effettuate direttamente dal erano nulle perché il soggetto era estinto e CP_8 comunque inammissibili, perché la sentenza di condanna del Tribunale di Roma era nei confronti di , non del suo assicurato, e così peraltro era Parte_1 CP_8 da considerarsi nullo il decreto ingiuntivo in quanto emesso anche nei confronti di un soggetto che non era parte del giudizio da cui era scaturita la sentenza di condanna ed il relativo pagamento.
Tanto premesso, la chiedeva che fosse dichiarate inammissibili per CP_4 carenza di interesse e/o improponibili le domande tutte, ai fini processuali e sostanziali, anche per inesistenza dello jus postulandi giusta inesistenza del mandato difensionale, avanzate nei confronti della dalla Controparte_4 già estinta nel presente giudizio, in applicazione del Controparte_7 disposto dell'articolo 2495, comma 2 del Codice Civile per non essere la stessa titolare di capacità giuridica, essendosi estinta per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese;
in subordine, nel merito, in via preliminare, rigettare per essere venuto meno l'oggetto della garanzia di cui alla polizza n. 681/03/3261, tutte e ciascuna delle domande proposte nel presente giudizio dalla già estinta
[...] nei confronti della;
in Controparte_7 Controparte_4 ulteriore subordine, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 3032/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 5 febbraio 2010 nei confronti della già estinta
[...] per non essere la stessa debitore delle Assicurazioni di Controparte_7 CP_3
e/o della e/o della in ultimo subordine, Controparte_12 Controparte_13 nel merito, chiedeva che il tribunale, nella ipotesi di rigetto delle eccezioni tutte formulate dalla tenesse conto che ai fini della Controparte_4 determinazione dei limiti massimi della malleva cui la Controparte_4 avrebbe potuto essere eventualmente tenuta, la Polizza n. 681/03/32361
[...] prevedeva ai sensi del frontespizio per responsabilità civile nei confronti di terzi, pari ad euro 516.456,90 – già lire 1.000.000.000 (un miliardo) e che la medesima polizza ai sensi dell'art.
5.3 c.g.a. prevedeva che la non Controparte_4 avrebbe dovuto rimborsare le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati.
Con le memorie ex art 183 C.P.C. comma 6 n. 1 le opponenti precisavano le proprie domande, in particolare affermavano che la polizza con la era da CP_4 considerarsi a beneficio dei componenti dell'ATI avendo come presupposizione la stipula del contratto d'appalto con il (contratto indicato CP_9 espressamente nelle condizioni speciali di polizza, ancorché per errore si fosse indicato quale appaltatore il e che altrimenti la polizza non avrebbe CP_8 avuto alcuna causa ed oggetto, e concludevano chiedendo, quindi, che fosse accertato e dichiarato che la fosse tenuta a mallevare Controparte_4
titolare della omonima impresa quale capogruppo dell'ATI con Parte_1
Pagina 3 e, pertanto, che la stessa fosse condannata a corrispondere a Parte_2 [...]
quanto eventualmente dovuto dal sig. titolare Parte_3 Parte_1 della omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI con in Parte_2 conseguenza della Sentenza del Tribunale Civile di Roma N° 23769/07 e comunque in conseguenza del giudizio di appello avanti la Corte d'Appello Civile di Roma RG 4538/08; ovvero, che fosse condannata a restituire a titolare della Parte_1 omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI con ogni Parte_2 eventuale somma che lo stesso abbia pagato e/o fosse tenuto a pagare a
[...] di in ordine al decreto ingiuntivo opposto nonché all'esito del CP_6 CP_3 predetto giudizio di appello. Le tre opponenti depositavano documenti attestanti il pagamento, da parte di
[...]
, nella qualità di capogruppo dell'ATI della somma di euro 400.000,00 ad Pt_1 oltre la somma di euro 30.000,00 più accessori al suo Parte_3 difensore, all'esito della procedura esecutiva iniziata per il pagamento in via coattiva del decreto ingiuntivo opposto. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, osservava che la polizza CP_4 stipulata dal non prevedeva terzi beneficiari, né era fatto CP_8 riferimento all'ATI, piuttosto assicurando tutti i rapporti facenti capo alla
CP_7
Osservava l'assicuratrice che con l'estinzione del consorzio era estinta anche la polizza, e in subordine, nel merito, in via preliminare, rigettare per essere venuto meno l'oggetto della garanzia di cui alla polizza n. 681/03/3261, tutte e ciascuna delle domande proposte nel presente giudizio dalla già estinta Controparte_7 nei confronti della di Assicurazione;
in ulteriore subordine,
[...] Controparte_4 nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 3032/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 5 febbraio 2010 nei confronti della già estinta Controparte_7 per non essere la stessa debitore delle Assicurazioni di CP_3
Con la comparsa conclusionale, infine, documentava l'avvenuto Parte_1 pagamento della somma di euro 400.000,00 oltre euro 64.284,97 per spese di precetto notificato da per il primo e secondo grado del giudizio pendente per il CP_14 risarcimento dei danni a e conclusosi con sentenza della Corte di Parte_4
Appello di Roma n. 114/2014, e con Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19181/2018.
Con la sentenza n. 8650 in data 21-29/4/2015, il Tribunale Civile di Roma revocava, per la sopravvenuta parziale estinzione del credito, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di titolare della omonima impresa, quale capogruppo Parte_1 dell'ATI con e della e condannava questi ultimi, in Parte_2 Controparte_1 Con solido, al pagamento della residua somma di euro 565.420,55 in favore de oltre interessi sulla somma di Controparte_3 euro 400,000,00 dal 7.11.2008 al 9.7.2010, nonché sulla somma di euro 565.420,55 dal 7.11.2008 al saldo;
non accoglieva la domanda di garanzia formulata da
titolare della omonima impresa quale capogruppo dell'ATI con Parte_1
Pagina 4 nei confronti della Parte_2 Controparte_4 in quanto la polizza risultava sottoscritta solo dal . Controparte_15
Avverso detta sentenza hanno proposto appello titolare Parte_1 della omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI con ed Parte_2
limitatamente al rigetto della domanda di garanzia nei Controparte_16 confronti di deducendo che “La Controparte_4 motivazione della sentenza appellata è illegittima per il mancato esame della documentazione allegata al giudizio, unitamente alla mancata applicazione al caso di specie dell'art. 23bis legge 584/1977 introdotto dall'art. 12 legge 687/1984”. Parte appellante rileva che dalla lettura dell'atto costitutivo di si evince CP_7 nelle premesse che titolare dell'omonima impresa e Parte_1 Parte_2 costituite in ATI ed aggiudicatarie del contratto pubblico d'appalto per la manutenzione delle strade della XI Circoscrizione del hanno CP_9 costituito la società consortile ai sensi dell'art. 23 bis della succitata legge, “allo scopo di eseguire i lavori di cui alla presente premessa ... di cui all'aggiudicazione del in data 12 maggior 1994...”; che “Non si tratta, quindi, di una CP_9 società consortile come tutte le altre, ma di un ente costituito dalle imprese in ATI per la gestione di un contratto pubblico d'appalto. … Se, come ritiene la giurisprudenza di legittimità̀ confortata da gran parte della dottrina, la disposizione dell'art. 23bis cit. (conf. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 406 del 1991 e art. 96, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999) ha «la esclusiva portata di legittimare la società̀ consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'ATI, ma non ne comporta la sostituzione», titolare del contratto continua a essere il raggruppamento, rimanendo la società̀ un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò̀ comporta che, anche dopo il subentro della società̀ nella esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra l'associazione temporanea e l'ente committente restando a essi estranea la società̀ subentrante. Dunque, nonostante la costituzione della società̀ consortile, resta pur sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto”. Per cui, in definitiva, sottoscrivendo la polizza assicurativa, il aveva agito CP_8 quale mandatario ed ente di gestione, nell'interesse delle imprese costituenti il le quali quindi erano legittimate ad attivare la polizza, che peraltro CP_8 espressamente richiamava il contratto di appalto, così mostrando l'assicuratore di essere a conoscenza della finalità della polizza e dei soggetti assicurati.
Parte appellante ha quindi chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 8650/2016 del Tribunale Civile di Roma per quanto in motivazione:
Pagina 5 1) accertare e dichiarare che la Controparte_17
, in p.l.r.p.t. è tenuta a mallevare titolare della omonima impresa
[...] Parte_1 quale capogruppo dell'ATI con ed (già Parte_2 Controparte_16 cessionaria dell e per Controparte_13 Controparte_18
l'effetto;
2) condannare la in p.l.r.p.t. a Controparte_17 pagare a titolare della omonima impresa, quale capogruppo dell'ATI Parte_1 con e/o (già Parte_2 Controparte_16 Controparte_13 cessionaria dell ogni somma che lo stesso ha Controparte_18 pagato a in riferimento alla sentenza n. 114/2014 della Parte_3
Corte d'Appello, alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8650/2016 ed al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 3032/2010 pari ad euro 1.137.054,61, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
3) con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La società assicuratrice si è costituita deducendo la infondatezza dei CP_4 motivi di appello, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione, cui integralmente si rinvia, e chiedendone il rigetto. Si è costituita anche Controparte_19 chiedendo di statuire secondo giustizia nel rapporto tra titolare Parte_1 dell'omonima ditta, e la;
dare atto del passaggio im Controparte_17 giudicato della sentenza per ogni altra sua parte, con vittoria di spese.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2025, la causa è stata assegnata in decisione
L'appello è infondato.
L'appellante in sostanza deduce che, essendo stato il - che Controparte_20 ha stipulato la polizza assicurativa - costituito ai sensi dell'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), vale a dire per l'esecuzione di un contratto di appalto (aggiudicato in favore dell'ATI già costituita tra le società di e cfr. atto di Parte_5 Parte_1 costituzione del nelle premesse), ed essendo stato richiamato il contratto
CP_8 di appalto in detta polizza, l'assicurazione andrebbe intesa come prestata in favore dei soggetti costituenti (le imprese già costituite in ATI) il , essendo questo
CP_8 solo un mandatario con funzioni di rappresentanza (per cui, non vi sarebbe alcun rischio del in sé da assicurare, e il contratto di assicurazione sarebbe privo
CP_8 di causa, nella diversa tesi, sostenuta dalla società assicuratrice, per cui assicurato era il solo ).
CP_8
Pagina 6 Il citato art. 23-bis prevedeva che “ Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.
[…]”.
Parte appellante fa derivare dal “subentro” della società costituita per l'esecuzione dell'appalto la conseguenza che la polizza , anche se stipulata dalla società consortile, copra i rischi connessi alla esecuzione dell'appalto, anche per le società costituenti il , rilevando “ In questa situazione, essendo la CP_8 polizza espressamente legata al contratto di appalto ed essendo un semplice CP_7 consorzio di gestione, l'unica interpretazione che si sarebbe potuto dare della polizza, ex art. 1367 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1418, 1882 e 1885 c.c., era quella di considerare assicurate le imprese e ciò Parte_1 Parte_6 perché diversamente il contratto assicurativo sarebbe nullo per mancanza di rischio e comunque illegittimo per falsa applicazione dell'art. 23 bis della legge 584/1977, avendo conferito alla contraente la polizza una responsabilità contrattuale che il
di gestione per legge non ha. In altre parole, il di gestione non CP_8 CP_8 potrebbe mai assicurare se stesso per l'esecuzione di contratti pubblici, non avendo alcuna legittimazione all'esecuzione in proprio dei lavori, e quindi non avendo alcun rischio, per averlo esclusivamente le consorziate.”.
La tesi non risulta fondata.
Ed invero, pur essendo astrattamente ben consentita l'interpretazione della polizza quanto al soggetto beneficiario e al rischio assicurato, in caso di costituzione di soggetti giuridici per l'esecuzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 23 bis. L. cit. (cfr. Cass. 19303/2013), nel caso di specie proprio le caratteristiche del nuovo soggetto a tal fine costituito ( in forma di s.r.l.) e il contenuto del relativo CP_8 atto costitutivo inducono a ritenere che il non possa qualificarsi quale CP_8 mero ente di gestione, esclusivo mandatario dei soggetti che lo hanno costituito, e con mera funzione di rappresentanza. L'atto costitutivo del prevedeva infatti che le imprese e CP_8 Parte_2
– premesso che il aveva aggiudicato all'ATI già da Parte_1 CP_9 essi costituita l'appalto per la realizzazione di opere - “intendono costituire ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 dell'8 agosto 1977 e dell'art. 12 della legge n. 687 dell'8 ottobre 1984, una società consortile allo scopo di eseguire i lavori di cui alla premessa […] e a tutti gli appalti nel settore delle costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni che potranno essere concesse dal Comune di dai Comuni CP_3 della Regione Lazio e da tutti gli enti locali e da tutte le pubbliche amministrazioni”, precisando che “per il raggiungimento dello scopo sociale la
Pagina 7 società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e commerciali che riterrà necessarie e utili […].
In tale contesto, appare evidente che la costituzione della società consortile (a responsabilità limitata) era funzionale anche a scopi diversi da quello della mera esecuzione dell'appalto in oggetto, e pertanto non appare configurabile una mera funzione di gestione ed esecuzione di tale appalto, e di rappresentanza a tal fine delle società costituenti, né quindi una mera funzione di mandatario della società consortile. La S.C. sul punto ha statuito Sez. 1, Sentenza n. 77 del 04/01/2001 infatti che “In tema di appalto di lavori pubblici, l'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell
[...]
ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa Controparte_21 riferimento ad un "subentro" nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante;
sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni;
sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art. 21 della legge n. 584 del 1977. Il regime dell'associazione temporanea d'imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l'uno alla riunione d'imprese regolata dagli artt. 17, 18 e ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 legge 584/1977, il cui tenore è stato trasfuso nell'art. 23, comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva comunitaria 89/440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l'altro (avuto riguardo al rinvio dell'art. 2615 ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società consortile opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all'oggetto) ed è gestita attraverso organi che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati, secondo la generale disciplina dell'art. 2392 cod. civ.. D'altra parte l' adozione, all'interno del fenomeno consortile, del modello organizzativo societario comporta necessariamente una scelta sul piano strutturale tra gli istituti di riferimento. Conseguentemente se anche al - nella sua forma più semplice - è CP_8 possibile applicare il modello giuridico del mandato, nel momento in cui contratta con i terzi, considerato l'esplicito riferimento ad esso dell'art. 2609 cpv. cod. civ., sia pure con gli adattamenti in tema di responsabilità previsti dall'art. 2615 cod. civ., quel modello si appalesa impraticabile allorché si sia di
Pagina 8 fronte alla scelta della formula societaria, che con il mandato non ha alcuna affinità”.
Parimenti, Cass. Sez. 1, con Sentenza n. 7734 del 19/04/2016 ha statuito che “ Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di CP_8 costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo;
e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".
Ne consegue che è ravvisabile nel caso in esame la costituzione di un nuovo soggetto giuridico in senso proprio, nella forma della s.r.l. , che vale ad escludere l'esistenza di un mero rapporto di mandato, come dedotto dalla parte appellante, a sostegno della tesi per cui non sarebbero distinti – neppure ai fini della polizza assicurativa stipulata dal nuovo soggetto - la posizione, gli interessi e l'attività di ogni singola impresa associata, dagli interessi e dall'attività del : al contrario, come risulta anche CP_8 dall'atto costitutivo, questo aveva anche un oggetto sociale proprio, che esclude la configurabilità di un mero rapporto di mandato tra le parti . Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza che nelle Condizioni Particolari della polizza sia espressamente richiamato il contratto di appalto con il Comune di non essendo comunque precisato che la polizza si estendeva anche a beneficio CP_3 dei singoli consorziati per la realizzazione di detto appalto (né risultando la polizza – v. voce “Chi Assicuriamo” limitata peraltro solo a tale contratto). L'appello pertanto deve essere respinto, essendo il contratto assicurativo stipulato da soggetto diverso e autonomo rispetto agli odierni appellanti, dei quali va confermato il difetto di legittimazione ad agire. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Controparte_17 sono compensate, come le spese del primo grado, rispetto a
[...]
citata ai fini della integrità del contraddittorio TE ma sostanzialmente indifferente al merito del giudizio di appello, avente ad oggetto solo il diritto alla manleva tra altri soggetti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 18.000, oltre accessori di legge, nei confronti di Controparte_17 compensa le spese del grado tra gli appellanti e TE
.
[...]
Pagina 9 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 4 settembre 2025 La Cons. est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
La Presidente
dott.ssa Marianna D'Avino
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