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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'udienza di discussione del 16 gennaio 2024 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9602/2022 R.G.L.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(CT), via Roma n. 2, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Gabriele Castorina, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò per procura generale alle liti in Notar di Roma del 23.1.2023 (rep Persona_1
n..37590/7131);
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13-14/10/2022 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000339839 notificata in data 22.09.2022 con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 19.000,00 - oltre spese, a titolo di sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016. Eccepiva il difetto di notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione, nonché la decadenza.
Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
22/10/2022).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente l' il quale CP_1 eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Dichiarava che a seguito della sopravvenuta normativa di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto –legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»” aveva adottato provvedimento di rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, che allegava. A seguito dell'udienza del 17/10/2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti, con ordinanza 18/10/2023, il ricorrente
è stato invitato a documentare la data di comunicazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, per come dedotta, dovendosi preliminarmente delibare in punto di tempestività dell'azione.
Il ricorrente, con deposito del 20/12/2023, ha prodotto riepilogo della spedizione dell'atto giudiziario di , ove si evince che la notifica dell'ordinanza CP_2 ingiunzione è stata notificata al ricorrente in data 22.09.2022.
All'udienza odierna, previa discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva pronunciata sentenza ex art.429 c.p.c. di cui si è data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
§§§§§
Ai fini della definizione della presente controversia, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedente pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c., può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 2184/2023 pubblicata il 22/05/2023 resa nel ricorso n. 880/2023 R.G., estens. dott. Mario Fiorentino).
Invero, come evidenziato nel richiamato precedente di questo ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
Di recente, peraltro, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha previsto che
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è confermata dal recente intervento normativo di cui all'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1 gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.” (cfr sentenza n. 2184/2023 cit.).
§§§§
Il ricorso si profila tempestivo (alla stregua della documentazione all'uopo acquisita come supra), in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
Nel merito, il ricorso si profila fondato avuto riguardo al motivo – da ritenersi assorbente – che attiene alla dedotta decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione.
Richiamando ancora una volta il citato precedente si osserva come “L'art. 14 l.
689/1981 – sulla cui applicabilità si rinvia a quanto sopra evidenziato - prevede che:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr sentenza n.
2184/2023 cit.).
Con considerazioni valevoli anche nel caso in questione (cfr sempre sentenza n.
2184/2023 citata) si rileva che nel caso in esame “… il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, se non astratte considerazioni che non possono avere rilevanza nel caso di specie, pena la disapplicazione della disposizione in questione.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' .” CP_3
(cfr sentenza n.2184/2023 cit .).
Nella specie, quindi, stando ai dati desumibili dalla stessa ordinanza ingiunzione oggetto di gravame nonché al prodotto atto di accertamento (ed a prescindere da ogni verifica circa l'effettiva rituale notificazione degli atti prodromici) a fronte di contributi che scadevano al marzo 2016, deve rilevarsi che viene prodotta relata di notifica della contestazione delle violazioni effettuata il 21/10/2017, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione (25/09/2017), avendo l' notificato i detti atti (cfr. data CP_1 emergente dall'avviso di ricevimento) dopo oltre un anno dalle violazioni riferite al periodo 02/2016 e comunque con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data
6.2.2016, con riferimento alle violazioni anteriori a tale data.
In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90 o 120 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sulla scorta di quanto sin qui rassegnato, dunque, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e della rideterminazione operata (come in atti) e vengono poste a carico dell' CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del
Procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9602/2022 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
1. ANNULLA l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in € 350,00 per compensi, oltre esborsi, IVA e
CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 16/01/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona