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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 753 / 2025
Il Giudice designato SA UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv.to VECCHIO SILVANA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to INCLETOLLI Controparte_1
FLAVIA; resistente
Oggetto: Indennità disoccupazione AS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire da parte dell' l'indennità CP_1 mensile di disoccupazione NASpI e per l'effetto condannare l' resistente al pagamento CP_1 in proprio favore della predetta indennità oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
A fondamento della pretesa parte ricorrente ha dedotto: - d i essere stata dipendente di dal 1.03.2023 ha dedotto a fondamento della Controparte_2 domanda che con comunicaizone del 20.09.2024 il datore di lavoro aveva disposto il suo trasferimento presso la sede sita in Castelfranco Emilia (MO) via Manzolino Est n. 2, con effetto dal 20.10.2024, ovvero oltre 500 km dalla residenza e dalla precedente sede di lavoro;
- c he pertanto era stata costretta a presentare le dimissioni per giusta causa in data 17.10.2024 per “Trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro sita oltre 50 km dall'indirizzo di residenza ovvero raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici”, con decorrenza dal
10.10.2024;
- c he in data 21.10.2024 aveva presentato all' domanda amministrativa per la fruizione CP_1 dell'indennità NASpI;
- c he l' con nota del 13.11.2024 aveva comunicato il rigetto della pratica di CP_1 disoccupazione con la seguente motivazione: “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni solo qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive”;
- c he avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo, anch'esso respinto.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal d. lgs. 22/2015 per la fruizione dell'indennità NASpI.
In particolare, sussiste il requisito della perdita involontaria della propria occupazione, avendo ella rassegnato le dimissioni per giusta causa in considerazione delle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distanza più di 50
Km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Ritenuto quindi illegittimo il rifiuto dell' convenuto di erogare l'indennità richiesta alla CP_1 luce delle allegazioni e deduzioni che precedono, la ricorrente ha chiesto dichiarare il proprio diritto all' indennità di disoccupazione NA e per l'effetto condannare l' all' indennità CP_1 di disoccupazione oltre accessori come per legge. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, resistendo CP_1 all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Premessa una ricognizione della normativa che disciplina la NASpI, nel merito l' ha fatto rilevare che la domanda amministrativa di CP_1 erogazione dell'indennità non è stata accolta in quanto non è stata adeguatamente provata la giusta causa delle dimissioni: rileva la legittimità del proprio operato in quanto non è sufficiente, ai fini del diritto alla prestazione AS, che il lavoratore rifiuti il trasferimento ad una sede distante più di 50 KM, ma è necessario che venga fornita anche la prova che il provvedimento di trasferimento del datore di lavoro non sia sorretto dalle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.2103 c.c. e che il lavoratore impugni o dichiari di voler agire in giudizio avverso il comportamento illecito del datore di lavoro.
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza del 27.11.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e pertanto, va accolto.
Il giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente a percepire dall' il CP_1 trattamento di disoccupazione denominato “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego”
(NASpI) a seguito di dimissioni asseritamente rassegnate per giusta causa.
L' ha sostanzialmente motivato il diniego della prestazione con il mancato CP_1 assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere di provare la giusta causa delle dimissioni.
La prestazione richiesta dalla parte ricorrente è stata istituita con il d. lgs. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo:
“1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
In base alla normativa citata devono quindi ricorrere cumulativamente il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo e quello lavorativo.
Come chiarito dallo stesso l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è CP_1 tuttavia consentito anche in altri casi, di seguito elencati:
a) d imissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare 20 ottobre 2003, n. 163); CP_1
b) d imissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
c) r isoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
d) r isoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
e) l icenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6 del decreto legislativo n. 23 del 2015; f) l icenziamento disciplinare.
Nel caso in esame, con riguardo al requisito contributivo, parte ricorrente ha provato i periodi lavorativi e contributivi susseguitisi nel tempo (cfr. estratto contributivo in atti), idonei ad integrare i requisiti di legge di cui alla predetta disciplina, mediante produzione di tutti i prospetti paga, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellato in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione del beneficio.
A ciò si aggiunga che, in virtù del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. è del tutto irrilevante che con riguardo ai periodi lavorativi di cui ai prospetti paga i contributi siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, essendo consentito l'accredito dei contributi non prescritti in favore del lavoratore interessato, atteso che il principio suddetto produce l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, con conseguente diritto di quest'ultimo alla integrità della posizione contributiva maturata nel corso del rapporto di lavoro. A carico dell'ente previdenziale, per effetto di tale principio, grava pertanto il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, nonché l'obbligo, nei limiti della prescrizione, di garantire l'integrità della posizione assicurativa del lavoratore.
Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l' aveva espressamente Controparte_3 analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore “ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività”, concludendo che “anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto-legge 5 ottobre
2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91”.
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi “in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda”, con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione
(dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l' ha precisato che, in caso CP_1 di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, “è possibile accedere alla indennità di disoccupazione
NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano”, con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento” sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”, e che, “in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.”, di talché “qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore CP_1 dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”. Nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che “in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge
n.92 del 2012”, evidenziando poi che “alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare, nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario”.
CP_ Non è incompatibile con tale orientamento interpretativo la circostanza che la Circolare
n.163 del 20.10.2003 abbia previsto che le dimissioni possano definirsi per giusta causa se motivate sulla base di uno “spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.
2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999)”. Tale previsione, infatti, comporta che debbano ritenersi motivate per giusta causa le dimissioni rese a seguito di trasferimento non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, anche se comportante uno spostamento del lavoratore ad altra sede dell'azienda che non superi la soglia dei 50 km di distanza dalla residenza del lavoratore e/o degli 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici.
In altri termini, se le dimissioni sono motivate da un trasferimento non sorretto da
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, esse si intendono comunque rassegnate per giusta causa, rilevando esclusivamente l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, senza che possa assumere rilievo alcuno la distanza della sede di destinazione dalla sede di provenienza, con conseguente carattere involontario dello stato di disoccupazione diritto a percepire la NASpI. Se invece il trasferimento superi la soglia dei 50 km di distanza dalla residenza del lavoratore e/o degli 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici, ed il lavoratore lo rifiuti, lo stato di disoccupazione conseguente alle dimissioni è comunque da ritenersi involontario, senza necessità di andare ad indagare la legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. Ciò che rileva, in tale evenienza, è esclusivamente la circostanza che in caso di trasferimento ad una distanza così rilevante, la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro costituisce l'inevitabile conseguenza di uno stravolgimento delle condizioni di lavoro oggettivamente conseguente al trasferimento stesso.
Ne segue che, in tale ultimo caso, non è necessario che le dimissioni siano motivate da giusta causa, per cui, da un lato, nessun rilievo può essere attribuito alla illiceità o meno della condotta datoriale.
In tale ipotesi, infatti, la condotta datoriale ben può essere pienamente legittima (sussistendo
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a sostegno del trasferimento), senza che ciò faccia venir meno il diritto del lavoratore di rifiutare il trasferimento ad una così grande distanza, rilevando esclusivamente la circostanza che lo spostamento della sede lavorativa ad una tale distanza comporta oggettivamente una variazione delle condizioni di lavoro di portata tale da legittimare il rifiuto del lavoratore, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione che ne deriva.
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire il dipendente in una sede distante oltre 500 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione, distanza percorribile in non meno di 4.5 ore di viaggio legittima senz'altro il rifiuto del lavoratore e le sue conseguenti dimissioni, le quali, pur non essendo tecnicamente motivate da giusta causa (non essendo stata mai posta in dubbio dal lavoratore la ricorrenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a base del trasferimento, desumibili peraltro dalla circostanza di collocazione in
CIG dal 1.01.2024 al 19.10.2024), devono ritenersi comunque giustificate dalla circostanza che lo spostamento della sede lavorativa ad una tale distanza ha comportato oggettivamente uno stravolgimento delle condizioni di lavoro di portata tale da giustificare il rifiuto del lavoratore e le sue conseguenti dimissioni.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, salvo per la fase di istruzione/trattazione, liquidata al valore minimo (5.201-26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiarai dichiara il diritto di all' indennità di disoccupazione NA Parte_1 richiesta con domanda del 21.10.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 relativa prestazione per il periodo e nella misura di legge, oltre interessi legali;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 3.727,00 oltre spese generali IVA e CPA, come per legge.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
SA UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 753 / 2025
Il Giudice designato SA UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv.to VECCHIO SILVANA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to INCLETOLLI Controparte_1
FLAVIA; resistente
Oggetto: Indennità disoccupazione AS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire da parte dell' l'indennità CP_1 mensile di disoccupazione NASpI e per l'effetto condannare l' resistente al pagamento CP_1 in proprio favore della predetta indennità oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
A fondamento della pretesa parte ricorrente ha dedotto: - d i essere stata dipendente di dal 1.03.2023 ha dedotto a fondamento della Controparte_2 domanda che con comunicaizone del 20.09.2024 il datore di lavoro aveva disposto il suo trasferimento presso la sede sita in Castelfranco Emilia (MO) via Manzolino Est n. 2, con effetto dal 20.10.2024, ovvero oltre 500 km dalla residenza e dalla precedente sede di lavoro;
- c he pertanto era stata costretta a presentare le dimissioni per giusta causa in data 17.10.2024 per “Trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro sita oltre 50 km dall'indirizzo di residenza ovvero raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici”, con decorrenza dal
10.10.2024;
- c he in data 21.10.2024 aveva presentato all' domanda amministrativa per la fruizione CP_1 dell'indennità NASpI;
- c he l' con nota del 13.11.2024 aveva comunicato il rigetto della pratica di CP_1 disoccupazione con la seguente motivazione: “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni solo qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive”;
- c he avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo, anch'esso respinto.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal d. lgs. 22/2015 per la fruizione dell'indennità NASpI.
In particolare, sussiste il requisito della perdita involontaria della propria occupazione, avendo ella rassegnato le dimissioni per giusta causa in considerazione delle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distanza più di 50
Km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Ritenuto quindi illegittimo il rifiuto dell' convenuto di erogare l'indennità richiesta alla CP_1 luce delle allegazioni e deduzioni che precedono, la ricorrente ha chiesto dichiarare il proprio diritto all' indennità di disoccupazione NA e per l'effetto condannare l' all' indennità CP_1 di disoccupazione oltre accessori come per legge. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, resistendo CP_1 all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Premessa una ricognizione della normativa che disciplina la NASpI, nel merito l' ha fatto rilevare che la domanda amministrativa di CP_1 erogazione dell'indennità non è stata accolta in quanto non è stata adeguatamente provata la giusta causa delle dimissioni: rileva la legittimità del proprio operato in quanto non è sufficiente, ai fini del diritto alla prestazione AS, che il lavoratore rifiuti il trasferimento ad una sede distante più di 50 KM, ma è necessario che venga fornita anche la prova che il provvedimento di trasferimento del datore di lavoro non sia sorretto dalle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.2103 c.c. e che il lavoratore impugni o dichiari di voler agire in giudizio avverso il comportamento illecito del datore di lavoro.
La causa, di natura documentale, è stata decisa in esito all'udienza del 27.11.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e pertanto, va accolto.
Il giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente a percepire dall' il CP_1 trattamento di disoccupazione denominato “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego”
(NASpI) a seguito di dimissioni asseritamente rassegnate per giusta causa.
L' ha sostanzialmente motivato il diniego della prestazione con il mancato CP_1 assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere di provare la giusta causa delle dimissioni.
La prestazione richiesta dalla parte ricorrente è stata istituita con il d. lgs. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo:
“1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
In base alla normativa citata devono quindi ricorrere cumulativamente il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo e quello lavorativo.
Come chiarito dallo stesso l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è CP_1 tuttavia consentito anche in altri casi, di seguito elencati:
a) d imissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare 20 ottobre 2003, n. 163); CP_1
b) d imissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
c) r isoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
d) r isoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
e) l icenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6 del decreto legislativo n. 23 del 2015; f) l icenziamento disciplinare.
Nel caso in esame, con riguardo al requisito contributivo, parte ricorrente ha provato i periodi lavorativi e contributivi susseguitisi nel tempo (cfr. estratto contributivo in atti), idonei ad integrare i requisiti di legge di cui alla predetta disciplina, mediante produzione di tutti i prospetti paga, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellato in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione del beneficio.
A ciò si aggiunga che, in virtù del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. è del tutto irrilevante che con riguardo ai periodi lavorativi di cui ai prospetti paga i contributi siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, essendo consentito l'accredito dei contributi non prescritti in favore del lavoratore interessato, atteso che il principio suddetto produce l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, con conseguente diritto di quest'ultimo alla integrità della posizione contributiva maturata nel corso del rapporto di lavoro. A carico dell'ente previdenziale, per effetto di tale principio, grava pertanto il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, nonché l'obbligo, nei limiti della prescrizione, di garantire l'integrità della posizione assicurativa del lavoratore.
Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l' aveva espressamente Controparte_3 analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore “ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività”, concludendo che “anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto-legge 5 ottobre
2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91”.
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi “in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda”, con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione
(dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l' ha precisato che, in caso CP_1 di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, “è possibile accedere alla indennità di disoccupazione
NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano”, con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento” sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che “per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”, e che, “in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.”, di talché “qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore CP_1 dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”. Nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che “in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge
n.92 del 2012”, evidenziando poi che “alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare, nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario”.
CP_ Non è incompatibile con tale orientamento interpretativo la circostanza che la Circolare
n.163 del 20.10.2003 abbia previsto che le dimissioni possano definirsi per giusta causa se motivate sulla base di uno “spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.
2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999)”. Tale previsione, infatti, comporta che debbano ritenersi motivate per giusta causa le dimissioni rese a seguito di trasferimento non sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, anche se comportante uno spostamento del lavoratore ad altra sede dell'azienda che non superi la soglia dei 50 km di distanza dalla residenza del lavoratore e/o degli 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici.
In altri termini, se le dimissioni sono motivate da un trasferimento non sorretto da
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, esse si intendono comunque rassegnate per giusta causa, rilevando esclusivamente l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, senza che possa assumere rilievo alcuno la distanza della sede di destinazione dalla sede di provenienza, con conseguente carattere involontario dello stato di disoccupazione diritto a percepire la NASpI. Se invece il trasferimento superi la soglia dei 50 km di distanza dalla residenza del lavoratore e/o degli 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici, ed il lavoratore lo rifiuti, lo stato di disoccupazione conseguente alle dimissioni è comunque da ritenersi involontario, senza necessità di andare ad indagare la legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. Ciò che rileva, in tale evenienza, è esclusivamente la circostanza che in caso di trasferimento ad una distanza così rilevante, la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro costituisce l'inevitabile conseguenza di uno stravolgimento delle condizioni di lavoro oggettivamente conseguente al trasferimento stesso.
Ne segue che, in tale ultimo caso, non è necessario che le dimissioni siano motivate da giusta causa, per cui, da un lato, nessun rilievo può essere attribuito alla illiceità o meno della condotta datoriale.
In tale ipotesi, infatti, la condotta datoriale ben può essere pienamente legittima (sussistendo
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a sostegno del trasferimento), senza che ciò faccia venir meno il diritto del lavoratore di rifiutare il trasferimento ad una così grande distanza, rilevando esclusivamente la circostanza che lo spostamento della sede lavorativa ad una tale distanza comporta oggettivamente una variazione delle condizioni di lavoro di portata tale da legittimare il rifiuto del lavoratore, con conseguente involontarietà dello stato di disoccupazione che ne deriva.
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire il dipendente in una sede distante oltre 500 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione, distanza percorribile in non meno di 4.5 ore di viaggio legittima senz'altro il rifiuto del lavoratore e le sue conseguenti dimissioni, le quali, pur non essendo tecnicamente motivate da giusta causa (non essendo stata mai posta in dubbio dal lavoratore la ricorrenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” a base del trasferimento, desumibili peraltro dalla circostanza di collocazione in
CIG dal 1.01.2024 al 19.10.2024), devono ritenersi comunque giustificate dalla circostanza che lo spostamento della sede lavorativa ad una tale distanza ha comportato oggettivamente uno stravolgimento delle condizioni di lavoro di portata tale da giustificare il rifiuto del lavoratore e le sue conseguenti dimissioni.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, salvo per la fase di istruzione/trattazione, liquidata al valore minimo (5.201-26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiarai dichiara il diritto di all' indennità di disoccupazione NA Parte_1 richiesta con domanda del 21.10.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1 relativa prestazione per il periodo e nella misura di legge, oltre interessi legali;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 3.727,00 oltre spese generali IVA e CPA, come per legge.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
SA UA