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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Ada Gambardella - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 29/2025 PU da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASALA Parte_1 C.F._1
TULLIO ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sassari, Viale Sicilia, n. 19 (C.F. e Controparte_1
P.I. ) P.IVA_1
resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, è stata proposta da istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della somma di € 5.743,67, per capitale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali, quale residuo credito portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro n. 798/14 in data 01.10.2014, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 09.09.2020. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. Risulta, altresì, documentato lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale da parte di consistente, in particolare, in attività di Controparte_1 lavori edili. La documentazione versata in atti (informativa pervenuta da Agenzia Entrate e Riscossione da cui risultano debiti per € 432.390,00) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Non vi è inoltre prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Si rileva, peraltro, che, dalla documentazione acquisita in fase istruttoria, in ogni caso, emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, atteso che risultano debiti ben superiori alla soglia di € 500.000 fissata ex lege, emergendo debiti presso Agenzia Entrate e Riscossione per € 432.390 e per oltre € 2.600.000 nei confronti di creditore procedente nella procedura esecutiva Parte_2 immobiliare pendente al n. 111/2020 RGE, come da informativa di cancelleria acquisita. Dall'ultimo bilancio depositato (risalente al 2014) risultano, inoltre, un attivo per oltre € 3.300.000 e debiti per oltre tre milioni. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie pagina 2 di 5 obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito solo in minima parte fruttuoso dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare 266/2013 Rge, dichiarata estinta il 14.3.2019 (doc. 4); irreperibilità presso la sede legale sin dal 2016, come da verbali negativi dei tentativi di pignoramenti mobiliari esperiti dal ricorrente (doc. 3); esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 432.390; omesso deposito dei bilanci sin dal 2014. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_1 legale in Sassari viale Sicilia n. 19, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività P.IVA_1 di lavori edili, n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
pagina 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 10 dicembre 2025 ad ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione pagina 4 di 5 all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 30/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Ada Gambardella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Ada Gambardella - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 29/2025 PU da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASALA Parte_1 C.F._1
TULLIO ricorrente n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sassari, Viale Sicilia, n. 19 (C.F. e Controparte_1
P.I. ) P.IVA_1
resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, è stata proposta da istanza Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della somma di € 5.743,67, per capitale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali, quale residuo credito portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro n. 798/14 in data 01.10.2014, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 09.09.2020. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. Risulta, altresì, documentato lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale da parte di consistente, in particolare, in attività di Controparte_1 lavori edili. La documentazione versata in atti (informativa pervenuta da Agenzia Entrate e Riscossione da cui risultano debiti per € 432.390,00) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Non vi è inoltre prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza ha costantemente affermato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Si rileva, peraltro, che, dalla documentazione acquisita in fase istruttoria, in ogni caso, emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, atteso che risultano debiti ben superiori alla soglia di € 500.000 fissata ex lege, emergendo debiti presso Agenzia Entrate e Riscossione per € 432.390 e per oltre € 2.600.000 nei confronti di creditore procedente nella procedura esecutiva Parte_2 immobiliare pendente al n. 111/2020 RGE, come da informativa di cancelleria acquisita. Dall'ultimo bilancio depositato (risalente al 2014) risultano, inoltre, un attivo per oltre € 3.300.000 e debiti per oltre tre milioni. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie pagina 2 di 5 obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito solo in minima parte fruttuoso dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare 266/2013 Rge, dichiarata estinta il 14.3.2019 (doc. 4); irreperibilità presso la sede legale sin dal 2016, come da verbali negativi dei tentativi di pignoramenti mobiliari esperiti dal ricorrente (doc. 3); esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 432.390; omesso deposito dei bilanci sin dal 2014. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_1 legale in Sassari viale Sicilia n. 19, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, l'attività P.IVA_1 di lavori edili, n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
pagina 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 10 dicembre 2025 ad ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione pagina 4 di 5 all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 30/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Ada Gambardella
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