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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 13798 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 13798 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate con le memorie di cui all'articolo 352 cpc e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pomezia n. 11, presso lo studio dell'avv.
Filippo Martucci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
( cf ) (già , in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Gracchi n. 91, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torrisi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente
APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le memorie di cui all'articolo 352.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella qualità di Parte_1
cessionaria del credito indennitario asseritamente spettante ad in Controparte_3
conseguenza del danneggiamento del suo veicolo BMW targato EV049YW, assicurato con la società avvenuto il 28 novembre 2017 aveva convenuto in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Roma la società al fine di sentirla condannare Controparte_2
al pagamento dell'indennizzo di polizza spettante a seguito di tale danneggiamento –
A sostegno della domanda aveva dedotto che il in data 28 novembre 2018 CP_3
aveva parcheggiato la sua auto in via del Gazodromo alle ore 17 e quando si era recato a riprenderla alle ore 23 aveva constatato che il veicolo era stato rigato sulla intera fiancata destra.
Il 1 dicembrer 2028 si era recato presso la Stazione dei Carabinieri della Garbatella a denunziare il fatto ed aveva denunziato il sinistro alla Assicurazione prevedendo la polizza stipulata anche la garanzia per gli atti vandalici.
Aveva fatto riparare la vettura presso la società attrice alla quale aveva ceduto il credito risarcitorio, in relazione alla fattura per la riparazione del veicolo ammontante ad euro 2.000
emessa.
Poiché la Assicurazione non aveva liquidato l'indennizzo, la società attrice aveva esletata,
senza esito la mediazione ed aveva introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere l'indennizzo di polizza ritenuto dovuto al netto della franchigia del 10%.
Si era costituita la società contestando la fondatezza della Controparte_2
domanda e contestando la ammissibilità della cessione del credito in relazione agli indennizzi di polizza.
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel merito ha indicato che non corrispondeva al vero quanto indicato in citazione in ordine al fatto che il veicolo fosse stato parcheggiato alle ore 17 in via del Gazomento dal momento che il sistema di tracciamento satellitare presente sul veicolo indicava che il veicolo alle 17 si trovava altrove, essendo stato parcheggiato in via del gazometro solo dopo le ore 21.
Era stata contestata tale anomalia al proprietario il quale aveva formato una dichiarazione nella quale rinunziava all0indennizzo salvo, poi, cambiare idea nel recarsi presso la carrozzeria e del fatto il proprio accertatore aveva informato la Stazione dei Carabinieri ove era stata presentata la denunzia,
IN ogni caso era onere della società attrice procedere alla prova dei fatti costitutivi del diritto che si intendeva far valere in giudizio.
Aveva contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto l'indennizzo di polizza.
Nel corso del giudizio è stato sentito come teste il creditore cedente, la segretaria della carrozzeria attrice e la moglie del cedente, espletata una consulenza tecnica per valutare il costo di riparazione dei danni sul veicolo. il Giudice di pace con sentenza 689/2024
ritenendo non provato il fatto per le intrinseche contraddizioni tra quanto denunziato dal proprietario del veicolo e quanto emergente dalle registrazioni del sistema di localizzazione presente sul veicolo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società contestando le Parte_1
risultanze dell'impianto di rilevazione satellitare della posizione e dellostato del veicolo evidenziando che comunque tale impianto aveva confermato che il veicolo era stato parcheggiato in via del Gazodromo dopo le ire 21 e che quando la aveva ripresa era presente il graffio. Ha ribadito che il proprietario aveva distrutto la denunzia di sinistro in conseguenza delle pressioni subite da parte dell'incaricato della Assicurazione che aveva
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
evidenziato le incongruenze presenti e che la dichiarazione presente in atti doveva considerarsi estorta come confermato dai testi escussi.
Ha chiesto quindi l'indennizzo sulla base dei costi di riparazione indicati dal CTU ai quali doveva aggiungersi l'importo di euro 200 a titolo di fermo tecnico.
Si è costituita la società (ora chiedendo il rigetto dell'appello in quanto i CP_2 CP_1
testi escussi non avevano fugato i dubbi emersi in conseguenza delle contraddizioni tra quanto dichiarato nell'atto di citazione e quanto risultante dalle rilevazioni del sistema satellitare al di là della vicenda della rinunzia all'indennizzo sottoscritta dal proprietario e poi revocata .
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti nelle memorie 352
cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il presente giudizio verte sulla richiesta di indennizzo, proposta dalla società appellante sulla base della cessione del credito effettuata dal proprietario del veicolo.
Trattandosi di un indennizzo per atti vandalici deve essere stata fornita la prova che il veicolo prima del parcheggio era privo di danni e che poi era stato ritrovato con il danneggiamento, precisando anche il luogo ove tale danneggiamento si sarebbe verificato anche al fine di escludere che tale danneggiamento possa essere stato determinato da una errata condotta di guida del conducente.
Risulta che il proprietario si è recato il 18 dicembre 2018 presso la Controparte_3
Stazione dei Carabinieri della Garbatella per denunziare il danneggiamento del suo veicolo avvenuto tre giorni prima.
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nella denunzia resa alle ore 13 del giorno 1 dicembre 2018 il ha denunziato un CP_3
atto vandalico sul suo veicolo BMW costituito da una rigatura sulla intera fiancata destra del veicolo che era stata realizzata tra le ore 17 quando aveva parcheggiato il veicolo in via dei Capocci n. 28 e le ore 23 quando si era recato a riprendere il veicolo stesso.
Tale dichiarazione non risulta essere mai stata oggetto di rettifica.
Nel corso della fase stragiudiziale la Assicurazione aveva contestato tale circostanza,
evidenziando che il veicolo, sul quale era installato un antifurto satellitare che registrava la posizione del veicolo ed i periodi di movimento e di sosta non era mai stato parcheggiato dove il proprietario aveva dichiarato di aver parcheggiato il veicolo e dove lo aveva ripreso costatando il danneggiamento.
In questa situazione si inserisce la dichiarazione di rinunzia all'indennizzo poi revocata da parte dell'attore posta in essere in conseguenza della prospettazione delle possibili conseguenze dell'aver fornito ai Carabinieri informazioni errate che avrebbero comunque impedito alcun accertamento, essendo il luogo dichiarato assai lontano da quelli in cui si sarebbe trovato il veicolo nel lasso di tempo indicato dal proprietario in cui il veicolo sarebbe rimasto fermo.
Nell'atto di citazione la società cessionaria pone a base della sua azione il fatto che il veicolo fosse stato parteggiato alle ore 17 in via del Gazometro e trovato rigato lo stesso giorno alle ore 23.
Il dispositivo satellitare smentisce tale affermazione indicando che il veicolo era stato parcheggiato solo alle ore 21,14.
Nel corso del giudizio è stato sentito come teste il proprietario del veicolo che aveva ceduto il credito pro solvendo, malgrado lo stesso fosse quindi tenuto al pagamento della riparazione nel caso di mancato pagamento da parte del soggetto tenuto al pagamento e quindi aveva un chiaro interesse al giudizio che non ne avrebbe consentito la escussione
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
come teste anche se in relazione alla vicenda collaterale della rinunzia all'indennizzo che non assume alcun rilievo nel presente giudizio.
Per quanto riguarda il fatto, tenuto conto che la denunzia ai Carabinieri non appare rilevante essendo indicato che il veicolo era parcheggiato in un luogo in cui il veicolo non era mai stato e normalmente, all'atto di denunziare un fatto si cerca di fornire informazioni precise alla Autorità differenza di quanto avvenuto nel caso concreto over erano stati forniti elementi che non avrebbero consentito in alcun modo di svolgere qualsiasi accertamento non essendo mai stato parcheggiato il veicolo in via dei Capocci nei pressi del civico 28 e non essendo stato neppure evidenziato che il veicolo era dotato di un rilevatore satellitare.
Inoltre nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che il veicolo non presentava il danneggiamento prima di essere parcheggiato, avendo la teste, moglie dell'attore, indicato di aver constatato la presenza del graffio sulla fiancata al momento in ci aveva preso il veicolo con il marito, ma non ha indicato che si trovava insieme allo stesso quando era andata con lui al ristorante, del quale non è stata indicata la ubicazione, al fine di confermare che al momento del parcheggio non era presente il graffio.
Di conseguenza non risulta essere stata fornita la prova del fatto che tale graffio fosse stato posto in essere da terze persone al fine di danneggiare il veicolo e non sia connesso ad esempio ad una manovra errata del proprietario, situazione che non rientra nella garanzia di polizza come atti vandalici.
D'altra parte non si comprende la ragione per la quale il proprietario si sia recato a sporgere denunzia per indicare che il veicolo in qual giorno era parcheggiato dalla ore 17
alle ore 23 in un luogo, via dei Capocci n. 28, in cui il veicolo non risulta esservi mai stato e che lo stesso attore ha modificato nell'atto di citazione e non appare poter essere inquadrato tale fatto come un errato ricordo dal momento che la denunzia è un atto serio e che lo stesso ha scelto di attendere tre giorni prima di sporgere la denunzia e non ha fatto
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alcuno sforzo per ricordare dove si trovasse il veicolo al momento del fatto, malgrado in giudizio abbia indicato che era presente l'attuale moglie che a distanza di anni ricordava perfettamente il luogo ove era parcheggiato il veicolo e la presenza del danneggiamento e che, di conseguenza, poteva ricordare all'attore almeno il luogo in cui era parcheggiato il veicolo senza dover denunciare fatti non corrispondenti al vero alle forze dell'ordine, tenuto anche conto che avendo un localizzatore satellitare poteva accertare dove fosse parcheggiato il veicolo chiedendolo al gestore del servizio.
In questo contesto le contraddizioni esistenti nella plurime versioni fornite dal proprietario,
la prima ai Carabinieri, non corrispondete al vero in quanto il veicolo non era mai stato parcheggiato il 29 novembre 2018 in dei Capocci, la seconda nel presente giudizio da parte della società cessionario, che doveva aver acquisito la informazione dal proprietario,
che aveva collocato il veicolo come parcheggiato in via del Gazometro fin dalle ore 17,
avendo l'attore denunziato ai Carabinieri di non aver fatto uso del veicolo parcheggiato dalla ore 17 alle ore 23, circostanza anche questa non rivelatasi del tutto vera dal momento che fino alle 21,14 il veicolo si trovava altrove ed era in uso da parte del proprietario, e la mancata prova del fatto che il danno fosse stato effettivamente causato il
28 novembre 2018, non avendo fornito la prova che il veicolo non avesse graffi prima del parcheggio.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace n.
689/2024 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P.Q.M.
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
nei confronti della sentenza del giudice di pace n. 689/2024 previa Parte_2
integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.000 complessivi,
[...]
di cui euro 2.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese di giudizio nella misura del 15%;
Così deciso in Roma, lì 22 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 13798 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate con le memorie di cui all'articolo 352 cpc e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pomezia n. 11, presso lo studio dell'avv.
Filippo Martucci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
( cf ) (già , in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Gracchi n. 91, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torrisi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente
APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le memorie di cui all'articolo 352.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella qualità di Parte_1
cessionaria del credito indennitario asseritamente spettante ad in Controparte_3
conseguenza del danneggiamento del suo veicolo BMW targato EV049YW, assicurato con la società avvenuto il 28 novembre 2017 aveva convenuto in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Roma la società al fine di sentirla condannare Controparte_2
al pagamento dell'indennizzo di polizza spettante a seguito di tale danneggiamento –
A sostegno della domanda aveva dedotto che il in data 28 novembre 2018 CP_3
aveva parcheggiato la sua auto in via del Gazodromo alle ore 17 e quando si era recato a riprenderla alle ore 23 aveva constatato che il veicolo era stato rigato sulla intera fiancata destra.
Il 1 dicembrer 2028 si era recato presso la Stazione dei Carabinieri della Garbatella a denunziare il fatto ed aveva denunziato il sinistro alla Assicurazione prevedendo la polizza stipulata anche la garanzia per gli atti vandalici.
Aveva fatto riparare la vettura presso la società attrice alla quale aveva ceduto il credito risarcitorio, in relazione alla fattura per la riparazione del veicolo ammontante ad euro 2.000
emessa.
Poiché la Assicurazione non aveva liquidato l'indennizzo, la società attrice aveva esletata,
senza esito la mediazione ed aveva introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere l'indennizzo di polizza ritenuto dovuto al netto della franchigia del 10%.
Si era costituita la società contestando la fondatezza della Controparte_2
domanda e contestando la ammissibilità della cessione del credito in relazione agli indennizzi di polizza.
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel merito ha indicato che non corrispondeva al vero quanto indicato in citazione in ordine al fatto che il veicolo fosse stato parcheggiato alle ore 17 in via del Gazomento dal momento che il sistema di tracciamento satellitare presente sul veicolo indicava che il veicolo alle 17 si trovava altrove, essendo stato parcheggiato in via del gazometro solo dopo le ore 21.
Era stata contestata tale anomalia al proprietario il quale aveva formato una dichiarazione nella quale rinunziava all0indennizzo salvo, poi, cambiare idea nel recarsi presso la carrozzeria e del fatto il proprio accertatore aveva informato la Stazione dei Carabinieri ove era stata presentata la denunzia,
IN ogni caso era onere della società attrice procedere alla prova dei fatti costitutivi del diritto che si intendeva far valere in giudizio.
Aveva contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto l'indennizzo di polizza.
Nel corso del giudizio è stato sentito come teste il creditore cedente, la segretaria della carrozzeria attrice e la moglie del cedente, espletata una consulenza tecnica per valutare il costo di riparazione dei danni sul veicolo. il Giudice di pace con sentenza 689/2024
ritenendo non provato il fatto per le intrinseche contraddizioni tra quanto denunziato dal proprietario del veicolo e quanto emergente dalle registrazioni del sistema di localizzazione presente sul veicolo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società contestando le Parte_1
risultanze dell'impianto di rilevazione satellitare della posizione e dellostato del veicolo evidenziando che comunque tale impianto aveva confermato che il veicolo era stato parcheggiato in via del Gazodromo dopo le ire 21 e che quando la aveva ripresa era presente il graffio. Ha ribadito che il proprietario aveva distrutto la denunzia di sinistro in conseguenza delle pressioni subite da parte dell'incaricato della Assicurazione che aveva
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
evidenziato le incongruenze presenti e che la dichiarazione presente in atti doveva considerarsi estorta come confermato dai testi escussi.
Ha chiesto quindi l'indennizzo sulla base dei costi di riparazione indicati dal CTU ai quali doveva aggiungersi l'importo di euro 200 a titolo di fermo tecnico.
Si è costituita la società (ora chiedendo il rigetto dell'appello in quanto i CP_2 CP_1
testi escussi non avevano fugato i dubbi emersi in conseguenza delle contraddizioni tra quanto dichiarato nell'atto di citazione e quanto risultante dalle rilevazioni del sistema satellitare al di là della vicenda della rinunzia all'indennizzo sottoscritta dal proprietario e poi revocata .
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti nelle memorie 352
cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il presente giudizio verte sulla richiesta di indennizzo, proposta dalla società appellante sulla base della cessione del credito effettuata dal proprietario del veicolo.
Trattandosi di un indennizzo per atti vandalici deve essere stata fornita la prova che il veicolo prima del parcheggio era privo di danni e che poi era stato ritrovato con il danneggiamento, precisando anche il luogo ove tale danneggiamento si sarebbe verificato anche al fine di escludere che tale danneggiamento possa essere stato determinato da una errata condotta di guida del conducente.
Risulta che il proprietario si è recato il 18 dicembre 2018 presso la Controparte_3
Stazione dei Carabinieri della Garbatella per denunziare il danneggiamento del suo veicolo avvenuto tre giorni prima.
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nella denunzia resa alle ore 13 del giorno 1 dicembre 2018 il ha denunziato un CP_3
atto vandalico sul suo veicolo BMW costituito da una rigatura sulla intera fiancata destra del veicolo che era stata realizzata tra le ore 17 quando aveva parcheggiato il veicolo in via dei Capocci n. 28 e le ore 23 quando si era recato a riprendere il veicolo stesso.
Tale dichiarazione non risulta essere mai stata oggetto di rettifica.
Nel corso della fase stragiudiziale la Assicurazione aveva contestato tale circostanza,
evidenziando che il veicolo, sul quale era installato un antifurto satellitare che registrava la posizione del veicolo ed i periodi di movimento e di sosta non era mai stato parcheggiato dove il proprietario aveva dichiarato di aver parcheggiato il veicolo e dove lo aveva ripreso costatando il danneggiamento.
In questa situazione si inserisce la dichiarazione di rinunzia all'indennizzo poi revocata da parte dell'attore posta in essere in conseguenza della prospettazione delle possibili conseguenze dell'aver fornito ai Carabinieri informazioni errate che avrebbero comunque impedito alcun accertamento, essendo il luogo dichiarato assai lontano da quelli in cui si sarebbe trovato il veicolo nel lasso di tempo indicato dal proprietario in cui il veicolo sarebbe rimasto fermo.
Nell'atto di citazione la società cessionaria pone a base della sua azione il fatto che il veicolo fosse stato parteggiato alle ore 17 in via del Gazometro e trovato rigato lo stesso giorno alle ore 23.
Il dispositivo satellitare smentisce tale affermazione indicando che il veicolo era stato parcheggiato solo alle ore 21,14.
Nel corso del giudizio è stato sentito come teste il proprietario del veicolo che aveva ceduto il credito pro solvendo, malgrado lo stesso fosse quindi tenuto al pagamento della riparazione nel caso di mancato pagamento da parte del soggetto tenuto al pagamento e quindi aveva un chiaro interesse al giudizio che non ne avrebbe consentito la escussione
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
come teste anche se in relazione alla vicenda collaterale della rinunzia all'indennizzo che non assume alcun rilievo nel presente giudizio.
Per quanto riguarda il fatto, tenuto conto che la denunzia ai Carabinieri non appare rilevante essendo indicato che il veicolo era parcheggiato in un luogo in cui il veicolo non era mai stato e normalmente, all'atto di denunziare un fatto si cerca di fornire informazioni precise alla Autorità differenza di quanto avvenuto nel caso concreto over erano stati forniti elementi che non avrebbero consentito in alcun modo di svolgere qualsiasi accertamento non essendo mai stato parcheggiato il veicolo in via dei Capocci nei pressi del civico 28 e non essendo stato neppure evidenziato che il veicolo era dotato di un rilevatore satellitare.
Inoltre nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che il veicolo non presentava il danneggiamento prima di essere parcheggiato, avendo la teste, moglie dell'attore, indicato di aver constatato la presenza del graffio sulla fiancata al momento in ci aveva preso il veicolo con il marito, ma non ha indicato che si trovava insieme allo stesso quando era andata con lui al ristorante, del quale non è stata indicata la ubicazione, al fine di confermare che al momento del parcheggio non era presente il graffio.
Di conseguenza non risulta essere stata fornita la prova del fatto che tale graffio fosse stato posto in essere da terze persone al fine di danneggiare il veicolo e non sia connesso ad esempio ad una manovra errata del proprietario, situazione che non rientra nella garanzia di polizza come atti vandalici.
D'altra parte non si comprende la ragione per la quale il proprietario si sia recato a sporgere denunzia per indicare che il veicolo in qual giorno era parcheggiato dalla ore 17
alle ore 23 in un luogo, via dei Capocci n. 28, in cui il veicolo non risulta esservi mai stato e che lo stesso attore ha modificato nell'atto di citazione e non appare poter essere inquadrato tale fatto come un errato ricordo dal momento che la denunzia è un atto serio e che lo stesso ha scelto di attendere tre giorni prima di sporgere la denunzia e non ha fatto
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alcuno sforzo per ricordare dove si trovasse il veicolo al momento del fatto, malgrado in giudizio abbia indicato che era presente l'attuale moglie che a distanza di anni ricordava perfettamente il luogo ove era parcheggiato il veicolo e la presenza del danneggiamento e che, di conseguenza, poteva ricordare all'attore almeno il luogo in cui era parcheggiato il veicolo senza dover denunciare fatti non corrispondenti al vero alle forze dell'ordine, tenuto anche conto che avendo un localizzatore satellitare poteva accertare dove fosse parcheggiato il veicolo chiedendolo al gestore del servizio.
In questo contesto le contraddizioni esistenti nella plurime versioni fornite dal proprietario,
la prima ai Carabinieri, non corrispondete al vero in quanto il veicolo non era mai stato parcheggiato il 29 novembre 2018 in dei Capocci, la seconda nel presente giudizio da parte della società cessionario, che doveva aver acquisito la informazione dal proprietario,
che aveva collocato il veicolo come parcheggiato in via del Gazometro fin dalle ore 17,
avendo l'attore denunziato ai Carabinieri di non aver fatto uso del veicolo parcheggiato dalla ore 17 alle ore 23, circostanza anche questa non rivelatasi del tutto vera dal momento che fino alle 21,14 il veicolo si trovava altrove ed era in uso da parte del proprietario, e la mancata prova del fatto che il danno fosse stato effettivamente causato il
28 novembre 2018, non avendo fornito la prova che il veicolo non avesse graffi prima del parcheggio.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace n.
689/2024 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P.Q.M.
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
nei confronti della sentenza del giudice di pace n. 689/2024 previa Parte_2
integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società Parte_2 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.000 complessivi,
[...]
di cui euro 2.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese di giudizio nella misura del 15%;
Così deciso in Roma, lì 22 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 313798 ANNO 2024 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale