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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1519/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_3
Parte_4
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi:
Per 'avv. PULA VANDA, la quale precisa Parte_1 Parte_2
le conclusioni come da memoria depositata a cui si riporta.
Per essuno. Controparte_1 Parte_3 Parte_4
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
L'avv. Pula dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Ad ore 17.10, all'esito della camera di consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2022 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PULA VANDA, elettivamente domiciliato in C.F._2
Corso Mazzini, 18 47863 NOVAFELTRIA ITALIA presso il difensore avv. PULA VANDA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
C.F. ) Parte_3 C.F._4
C.F. ) Parte_4 C.F._5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza odierna, i convenuti sono rimasti contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le attrici domandano l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato urbano di civile abitazione, posta in comune di IA (RN) Loc.tà
Uffogliano n. 83 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Fg. 28 particella 50 sub. 3
Cat. A/4 classe 2 – 1,5 vani, mq 17 Rendita € 29,44 con diritto alla corte foglio 28 mappale n. 81.
Secondo quanto esposto in atto di citazione, le attrici hanno acquistato iure successionis in morte del padre , tra gli altri beni, anche la piena proprietà del fabbricato sito in IA (RN) Persona_1
pagina 2 di 5 Loc.tà Uffogliano n. 83, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Fg. 28 particelle 50 sub. 2, 51 sub. 1 e 50 sub. 3.
Tuttavia, mentre i mappali 50 sub 2 e 51 sub 1 al catasto risultano intestati esclusivamente alle odierne attrici, la porzione identificata al fg. 28 mappale 50 sub 3, oltre che a e Parte_1 [...]
intestatarie ciascuna di 3/12, è cointestata anche ad Parte_2 Controparte_1 Parte_4
e in ragione di 1/6 ciascuno.
[...] Parte_3
Tale cointestazione, secondo quanto riferito dalle attrici, sarebbe frutto di un errore, in quanto l'intero fabbricato era di proprietà di nonno delle odierne parti, cui sono succeduti i due Persona_2
figli (padre delle odierne attrici) e (madre degli odierni convenuti). Persona_1 Persona_3
Quest'ultima ha alienato al fratello la propria quota di comproprietà dell'eredità paterna con atto notarile del 05/07/1991, in cui per una svista non è stata menzionata la particella n. 50 sub 3.
Dalla stipula di tale atto, anche la porzione identificata dalla predetta particella, inscindibilmente annessa ai mappali 51 sub. 1 e 50 sub. 2, è stata posseduta in via esclusiva da e, alla Persona_1
morte di quest'ultimo, dalle figlie e Pt_1 Parte_2
Le stesse, con il presente giudizio, preceduto dal tentativo di mediazione, chiedono di accertare il proprio acquisto per usucapione della predetta particella, dichiarando di possederla in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico da oltre vent'anni, unendo il proprio possesso a quello esercitato dal proprio dante causa ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c.
2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 11/01/2023, è stata dichiarata la contumacia di e Alla stessa udienza il Giudice ha disposto la Parte_4 Parte_3
rinnovazione della notifica nei confronti di che è stato dichiarato contumace, Controparte_1
dopo una ulteriore rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 17/04/2024.
3. La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata e l'ammissione delle testimonianze di e sui capitoli formulati in atto di citazione. Testimone_1 Controparte_2
All'udienza del 20/09/2024 è stata assunta la testimonianza di . La difesa dell'attrice ha Testimone_1
comunicato che nelle more era deceduto il teste e ha chiesto di poter sentire al suo posto il teste CP_2
Tale testimonianza è stata assunta dal Giudice onorario delegato per l'istruttoria Testimone_2
orale, che ha riservato la decisione sul punto al Giudice titolare del procedimento.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, dal punto di vista processuale deve essere dichiarata inammissibile la testimonianza di trattandosi di testimone non indicato da parte Testimone_2
attrice entro la scadenza delle preclusioni istruttorie.
pagina 3 di 5 In proposito è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire
i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019).
5. Venendo al merito, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
In diritto occorre premettere che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,
“In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per
l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
11903 del 09/06/2015).
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e orale può affermarsi che la particella in questione è stata posseduta dal padre delle odierne attrici e poi da queste ultime in modo esclusivo, tale da escludere ogni rapporto materiale con i beni da parte degli altri comproprietari, per un periodo superiore al ventennio.
In particolare, dalla nota di trascrizione depositata dalle attrici come documento n. 8 risulta che, con atto pubblico del 05/07/1991, vedova ha alienato a la sua quota Persona_3 CP_1 Persona_1
di comproprietà in ragione di 1/2 su alcuni immobili siti a IA, tra cui risultano le particelle 50 sub 2 e 51 sub 1 del foglio 28, ma non quella identificata come 50 sub 3.
Le circostanze dedotte in atto di citazione sono poi state confermate dal teste classe 1949 Testimone_1
residente a [...], il quale ha dichiarato che: “conosco i luoghi da circa 50 anni conoscevo i genitori delle attrici mi chiamavano per effettuare piccole riparazioni. Preciso altresì che io ho abitato fino a circa 10 anni orsono vicino all'immobile in questione poi mi sono spostato poco più avanti.
pagina 4 di 5 Pertanto posso confermare di aver visto dapprima i genitori delle attrici poi le attrici medesimi occuparsi del bene in questione”. Lo stesso teste ha confermato che la porzione identificata dalla particella 50 sub 3 forma un tutt'uno con il resto del fabbricato (identificato dalle particelle 50 sub 2 e
51 sub 1), che è pacificamente di proprietà delle due attrici.
5. Dall'istruttoria è, dunque, emerso che il bene di cui è causa è stato posseduto pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dalle odierne attrici e, prima di loro, dal loro padre, per un periodo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di usucapione con riferimento alla particella suindicata.
Non è necessario ordinare la trascrizione delle sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
6. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che le attrici hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato urbano di civile abitazione, posta in comune di IA (RN) Loc.tà Uffogliano n. 83 distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di IA al Fg. 28 particella 50 sub. 3 Cat. A/4 classe 2 – 1,5 vani, mq 17 Rendita € 29,44 con diritto alla corte foglio 28 mappale n. 81;
2. Compensa le spese di lite.
Rimini, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1519/2022 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_3
Parte_4
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi:
Per 'avv. PULA VANDA, la quale precisa Parte_1 Parte_2
le conclusioni come da memoria depositata a cui si riporta.
Per essuno. Controparte_1 Parte_3 Parte_4
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
L'avv. Pula dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Ad ore 17.10, all'esito della camera di consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2022 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PULA VANDA, elettivamente domiciliato in C.F._2
Corso Mazzini, 18 47863 NOVAFELTRIA ITALIA presso il difensore avv. PULA VANDA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
C.F. ) Parte_3 C.F._4
C.F. ) Parte_4 C.F._5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza odierna, i convenuti sono rimasti contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le attrici domandano l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato urbano di civile abitazione, posta in comune di IA (RN) Loc.tà
Uffogliano n. 83 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Fg. 28 particella 50 sub. 3
Cat. A/4 classe 2 – 1,5 vani, mq 17 Rendita € 29,44 con diritto alla corte foglio 28 mappale n. 81.
Secondo quanto esposto in atto di citazione, le attrici hanno acquistato iure successionis in morte del padre , tra gli altri beni, anche la piena proprietà del fabbricato sito in IA (RN) Persona_1
pagina 2 di 5 Loc.tà Uffogliano n. 83, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di IA al Fg. 28 particelle 50 sub. 2, 51 sub. 1 e 50 sub. 3.
Tuttavia, mentre i mappali 50 sub 2 e 51 sub 1 al catasto risultano intestati esclusivamente alle odierne attrici, la porzione identificata al fg. 28 mappale 50 sub 3, oltre che a e Parte_1 [...]
intestatarie ciascuna di 3/12, è cointestata anche ad Parte_2 Controparte_1 Parte_4
e in ragione di 1/6 ciascuno.
[...] Parte_3
Tale cointestazione, secondo quanto riferito dalle attrici, sarebbe frutto di un errore, in quanto l'intero fabbricato era di proprietà di nonno delle odierne parti, cui sono succeduti i due Persona_2
figli (padre delle odierne attrici) e (madre degli odierni convenuti). Persona_1 Persona_3
Quest'ultima ha alienato al fratello la propria quota di comproprietà dell'eredità paterna con atto notarile del 05/07/1991, in cui per una svista non è stata menzionata la particella n. 50 sub 3.
Dalla stipula di tale atto, anche la porzione identificata dalla predetta particella, inscindibilmente annessa ai mappali 51 sub. 1 e 50 sub. 2, è stata posseduta in via esclusiva da e, alla Persona_1
morte di quest'ultimo, dalle figlie e Pt_1 Parte_2
Le stesse, con il presente giudizio, preceduto dal tentativo di mediazione, chiedono di accertare il proprio acquisto per usucapione della predetta particella, dichiarando di possederla in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico da oltre vent'anni, unendo il proprio possesso a quello esercitato dal proprio dante causa ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c.
2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 11/01/2023, è stata dichiarata la contumacia di e Alla stessa udienza il Giudice ha disposto la Parte_4 Parte_3
rinnovazione della notifica nei confronti di che è stato dichiarato contumace, Controparte_1
dopo una ulteriore rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 17/04/2024.
3. La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata e l'ammissione delle testimonianze di e sui capitoli formulati in atto di citazione. Testimone_1 Controparte_2
All'udienza del 20/09/2024 è stata assunta la testimonianza di . La difesa dell'attrice ha Testimone_1
comunicato che nelle more era deceduto il teste e ha chiesto di poter sentire al suo posto il teste CP_2
Tale testimonianza è stata assunta dal Giudice onorario delegato per l'istruttoria Testimone_2
orale, che ha riservato la decisione sul punto al Giudice titolare del procedimento.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, dal punto di vista processuale deve essere dichiarata inammissibile la testimonianza di trattandosi di testimone non indicato da parte Testimone_2
attrice entro la scadenza delle preclusioni istruttorie.
pagina 3 di 5 In proposito è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire
i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019).
5. Venendo al merito, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
In diritto occorre premettere che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,
“In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per
l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
11903 del 09/06/2015).
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e orale può affermarsi che la particella in questione è stata posseduta dal padre delle odierne attrici e poi da queste ultime in modo esclusivo, tale da escludere ogni rapporto materiale con i beni da parte degli altri comproprietari, per un periodo superiore al ventennio.
In particolare, dalla nota di trascrizione depositata dalle attrici come documento n. 8 risulta che, con atto pubblico del 05/07/1991, vedova ha alienato a la sua quota Persona_3 CP_1 Persona_1
di comproprietà in ragione di 1/2 su alcuni immobili siti a IA, tra cui risultano le particelle 50 sub 2 e 51 sub 1 del foglio 28, ma non quella identificata come 50 sub 3.
Le circostanze dedotte in atto di citazione sono poi state confermate dal teste classe 1949 Testimone_1
residente a [...], il quale ha dichiarato che: “conosco i luoghi da circa 50 anni conoscevo i genitori delle attrici mi chiamavano per effettuare piccole riparazioni. Preciso altresì che io ho abitato fino a circa 10 anni orsono vicino all'immobile in questione poi mi sono spostato poco più avanti.
pagina 4 di 5 Pertanto posso confermare di aver visto dapprima i genitori delle attrici poi le attrici medesimi occuparsi del bene in questione”. Lo stesso teste ha confermato che la porzione identificata dalla particella 50 sub 3 forma un tutt'uno con il resto del fabbricato (identificato dalle particelle 50 sub 2 e
51 sub 1), che è pacificamente di proprietà delle due attrici.
5. Dall'istruttoria è, dunque, emerso che il bene di cui è causa è stato posseduto pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dalle odierne attrici e, prima di loro, dal loro padre, per un periodo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di usucapione con riferimento alla particella suindicata.
Non è necessario ordinare la trascrizione delle sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
6. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che le attrici hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato urbano di civile abitazione, posta in comune di IA (RN) Loc.tà Uffogliano n. 83 distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di IA al Fg. 28 particella 50 sub. 3 Cat. A/4 classe 2 – 1,5 vani, mq 17 Rendita € 29,44 con diritto alla corte foglio 28 mappale n. 81;
2. Compensa le spese di lite.
Rimini, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
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