Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 21 marzo 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03057/2025REG.PROV.COLL.
N. 07858/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7858 del 2024, proposto dal signor AI Wu, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziano Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura di Prato e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 327/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Prato e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del diniego frapposto all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Questura di Prato e il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 4235/2024 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata in quanto “ dall’esecuzione della sentenza impugnata possono derivare alla ricorrente profili di pregiudizio dotati dell’attributo dell’irreparabilità ”.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025.
2. La ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno con scadenza settembre 2021, ma rientrava dalla Cina (nonostante il diniego al visto d’ingresso) solo nel novembre 2022 a causa dell’emergenza pandemica.
Formulava quindi una nuova istanza di rinnovo, respinta con il provvedimento impugnato in primo grado.
In sostanza la ricorrente lamenta che la Questura non avrebbe considerato i nuovi e sopraggiunti elementi istruttori sottoposti alla sua attenzione in occasione dell’istanza per il rilascio tardivo del rinnovo del permesso di soggiorno o comunque di un nuovo titolo (consistenti nel regolare reingresso in Italia, nell’assunzione di una stabile posizione lavorativa, nella disponibilità di una dimora certa ed idonea, nella dimostrazione di giustificati e gravi motivi che hanno impedito il tempestivo rientro in Italia, vale a dire la necessità di sottoporsi al ciclo vaccinale da COVID-19 e l’impossibilità a fare rientro prima del termine dello stato di emergenza).
3. Il TAR ha respinto il ricorso valorizzando il fatto che siccome le era stato negato il visto d’ingresso, il suo ingresso sul territorio dello Stato deve considerarsi clandestino: “ Tale posizione risulta più grave rispetto a coloro che si presentino alla frontiera privi di un valido visto rilasciato dalle autorità consolari, giacché evidenzia una condotta in palese spregio delle regole dell’ordinamento giuridico, poiché l’ingresso in Italia non può che essere avvenuto mediante una cosciente rappresentazione non veritiera del proprio status personale ”.
4. Deduce in contrario l’appellante che “ sulla base della documentazione prodotta sia dallo scrivente avvocato, in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che dalla Pubblica Amministrazione resistente, si evince chiaramente che il procedimento che si sarebbe concluso con l’emissione del provvedimento reiettivo del rilascio del visto di reingresso nei confronti della sig.ra AI Wu risultava assolutamente viziato e che pertanto, a seguito del reingresso effettuato dalla ricorrente, la quale si è regolarmente sottoposta ai controlli di frontiera, sussistevano nuovi e sopravvenuti elementi che necessitavano di essere presi in considerazione da parte della Pubblica Amministrazione ai fini dell’acquisizione e valutazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della sig.ra AI Wu ”.
5. Ad avviso del Collegio la sentenza gravata resiste alle critiche svolte con i motivi di gravame.
Durante il giudizio di primo grado l’Amministrazione ha prodotto un provvedimento di diniego del visto d’ingresso sul territorio nazionale notificato alla ricorrente in data 24 ottobre 2022, che non risulta impugnato, il che ha indotto il T.A.R. a ritenere che il provvedimento soprassessorio adottato a seguito dell’istanza di nuovo rilascio di permesso di soggiorno fosse legittimamente fondato sulla non regolare presenza della richiedente nel territorio nazionale (il che, peraltro, assorbe ogni ulteriore questione relativa alle ragioni e alla durata del suo prolungato trattenimento all’estero ed al mancato ritiro del precedente permesso di soggiorno rilasciatole).
A fronte di ciò, l’appellante si limita a definire “ incomprensibile e quasi impossibile ” che in data 5 ottobre 2022 potesse essere stato emesso un provvedimento di diniego del visto d’ingresso, senza però espressamente disconoscere la circostanza della sua avvenuta notifica in data 24 ottobre 2022, e rimarcando come appena pochi giorni prima (il 20 ottobre) il Consolato le avesse riferito di non avere ancora ricevuto aggiornamenti dalla Questura.
Tuttavia, se si considera che l’odierna appellante aveva ricevuto il preavviso di rigetto in data 21 luglio 2022 ed aveva trasmesso le proprie osservazioni tramite il Consolato il 3 ottobre 2022, risulta ben possibile – anche tenuto conto del lungo tempo già decorso – che la Questura abbia immediatamente concluso il procedimento (il diniego di visto reca la data del 5 ottobre 2022) e che la trasmissione all’Autorità consolare abbia avuto luogo dopo il 20 ottobre.
6. Pertanto, gli argomenti di censura consistenti nella prospettazione di dubbi sulle tempistiche del procedimento non risultano decisivi, specie a fronte dell’avvenuta ricezione della notifica del diniego de quo e della sua mancata impugnazione, il che rende assorbente il profilo motivazionale sulla scorta del quale l’Amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito della regolare presenza della richiedente sul territorio nazionale, al punto da nemmeno avviare il procedimento sulla sua successiva istanza di permesso di soggiorno.
Né gli effetti del predetto diniego possono dirsi in alcun modo “sanati” dall’ingresso (formalmente) regolare effettuato dall’odierna istante in Italia in data 3 novembre 2022: sul punto va osservato che ove anche tale diniego fosse avvenuto senza alcun rilievo alla frontiera a causa di un disguido ascrivibile all’Amministrazione – connesso alla restituzione del passaporto ad opera della Questura, o alla mancata tempestiva annotazione del diniego di visto notificato il 24 ottobre -, ciò non consentirebbe comunque di ritenere integrato il requisito, richiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, della regolare presenza della richiedente in Italia.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO