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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO Controparte_1 C.F._1 FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San C.F._2
Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
PASETTO FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO Controparte_2 C.F._3 e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO CP_2 C.F._4
FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San C.F._2
Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
PASETTO FEDERICO GIACOMO PIPPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO C.F._5 e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO
FEDERICO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO e CP_3 C.F._6 dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO
FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO e CP_4 C.F._7 dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO
FEDERICO
PIPPA NICOLA E IN QUALITÀ DI CP_5 [...]
(C.F. ), con il Controparte_6 C.F._8 patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO
PIPPA NICOLA E IN QUALITÀ DI CP_5 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_7 C.F._9
pagina 1 di 3 dell'avv. PASETTO FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. C.F._2
Foscolo, 5 37047 San Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO
PIPPA NICOLA E PIAZZOLA IN QUALITÀ DI CP_5 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_8 C.F._10 dell'avv. PASETTO FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. C.F._2
Foscolo, 5 37047 San Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_9
), con il patrocinio dell'avv. POGGI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1 difensore avv. POGGI GIUSEPPE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea non è fondata e va quindi respinta.
Un'attenta lettura della CTU medico legale svolta non consente a questo Tribunale di ravvisare in capo ai sanitari profili di colpa alcuna.
Come affermato dal CTU l'indicazione ad intervenire devesi ritenere giustificata;
la complicazione in perforazione dell'arteria cerebrale è imputabile alla scarsa consistenza dei vasi del paziente
(arteriopatico e con fragilità parietale arteriosa); l'embolizzazione con la colla nel vaso lacerato è stata determinata presumibilmente (il CTU usa tale espressione probabilistica in quanto dalla documentazione neuroradiologica disponibile non si sarebbe potuto esprimere un giudizio in termini di certezza) dalla copiosità e ed inarrestabilità della lacerazione.
Unici aspetti potenzialmente dubbi circa la buona condotta medica sono quelli concernenti la assenza di controllo angiografico in carotide interna durante l'embolizzazione e l'uso della colla acrilica a riparazione del vaso lacerato.
Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, il CTU non ravvisa profili di responsabilità sanitaria: quanto alla mancanza del controllo angiografico, il CTU rileva che non è consuetudine l'effettuazione di un tale tipo di controllo, motivo per il quale la sua mancanza non può essere considerato comportamento difforme dalle buone regole della pratica clinica;
quanto all'utilizzo della colla, nulla ha potuto valutare il CTU attesa la mancanza di documentazione radiologica idonea a valutare l'entità della lacerazione e, conseguentemente, l'appropriatezza o meno dell'utilizzo del materiale in questione.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale a rigettare la domanda attorea.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna gli attori, in via tra loro solidale, alla refusione delle spese di causa, liquidate in €.
10.000,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 23 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO Controparte_1 C.F._1 FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San C.F._2
Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
PASETTO FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO Controparte_2 C.F._3 e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO CP_2 C.F._4
FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San C.F._2
Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
PASETTO FEDERICO GIACOMO PIPPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO C.F._5 e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO
FEDERICO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO e CP_3 C.F._6 dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO
FEDERICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO e CP_4 C.F._7 dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio C.F._2
ITALIA; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO
FEDERICO
PIPPA NICOLA E IN QUALITÀ DI CP_5 [...]
(C.F. ), con il Controparte_6 C.F._8 patrocinio dell'avv. PASETTO FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. Foscolo, 5 37047 San Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO
PIPPA NICOLA E IN QUALITÀ DI CP_5 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_7 C.F._9
pagina 1 di 3 dell'avv. PASETTO FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. C.F._2
Foscolo, 5 37047 San Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO
PIPPA NICOLA E PIAZZOLA IN QUALITÀ DI CP_5 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_8 C.F._10 dell'avv. PASETTO FEDERICO e dell'avv. ORSOLATO NICOLA ( Via U. C.F._2
Foscolo, 5 37047 San Bonifacio ITALIA;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASETTO FEDERICO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_9
), con il patrocinio dell'avv. POGGI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1 difensore avv. POGGI GIUSEPPE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea non è fondata e va quindi respinta.
Un'attenta lettura della CTU medico legale svolta non consente a questo Tribunale di ravvisare in capo ai sanitari profili di colpa alcuna.
Come affermato dal CTU l'indicazione ad intervenire devesi ritenere giustificata;
la complicazione in perforazione dell'arteria cerebrale è imputabile alla scarsa consistenza dei vasi del paziente
(arteriopatico e con fragilità parietale arteriosa); l'embolizzazione con la colla nel vaso lacerato è stata determinata presumibilmente (il CTU usa tale espressione probabilistica in quanto dalla documentazione neuroradiologica disponibile non si sarebbe potuto esprimere un giudizio in termini di certezza) dalla copiosità e ed inarrestabilità della lacerazione.
Unici aspetti potenzialmente dubbi circa la buona condotta medica sono quelli concernenti la assenza di controllo angiografico in carotide interna durante l'embolizzazione e l'uso della colla acrilica a riparazione del vaso lacerato.
Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, il CTU non ravvisa profili di responsabilità sanitaria: quanto alla mancanza del controllo angiografico, il CTU rileva che non è consuetudine l'effettuazione di un tale tipo di controllo, motivo per il quale la sua mancanza non può essere considerato comportamento difforme dalle buone regole della pratica clinica;
quanto all'utilizzo della colla, nulla ha potuto valutare il CTU attesa la mancanza di documentazione radiologica idonea a valutare l'entità della lacerazione e, conseguentemente, l'appropriatezza o meno dell'utilizzo del materiale in questione.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale a rigettare la domanda attorea.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna gli attori, in via tra loro solidale, alla refusione delle spese di causa, liquidate in €.
10.000,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 23 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 3 di 3