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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/09/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale dei coniugi" e vertente
TRA
,Parte 1 nata a [...] il [...], C.F.
,rappresentata e C.F. 1 difesa dall'Avv. Marco Dragone;
ricorrente
E
,Controparte_1 nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2
resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Parte 1 proponeva domanda di separazione Con ricorso depositato in data 19.4.2024, all'uopo esponendo: personale dal proprio coniuge Controparte 1
- di aver contratto matrimonio con Controparte 1 il 27.7.2002 in BA PI, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BA PI [Atto n.
6 - Parte II
Serie A Anno 2002];
- che dall'unione dei coniugi nascevano 4 figli: Per_1, Persona_2 e Persona 3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per 4 di anni 10;
che, a seguito delle incomprensioni sorte, la prosecuzione della convivenza era divenuta
-
intollerabile.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente precisava che il CP 1 è titolare di un'azienda di allevamento e percepisce le somme erogate dall'AGEA a titolo di contributi, mentre essa ricorrente è dipendente, con contratto part-time, della cooperativa sociale
Dell'Angelo, con mansioni di addetta all'assistenza personale e percepisce uno stipendio mensile di euro 700,00.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: - autorizzare i coniugi Pt_1
[...] e Controparte_1 a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
- dichiarare e pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 ; -
assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte 1 sita nel comune di BA PI (AV) alla via Bonelli n. 25, autorizzando la stessa ad abitarvi unitamente alla figlia minore Per 4 ad utilizzare tutti i mobili arredi, elettrodomestici e qualsivoglia suppellettile presente in casa, con obbligo del sig. CP_1 a rilasciare l'immobile entro la data che sarà stabilita;
-
regolamentare i rapporti economici tra i coniugi per come indicato in ricorso;
stabilire
l'affido condiviso della minore Persona 5 con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre l'obbligo a carico del sig. CP_1 di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia minore Per 4 in favore della sig.ra Parte 1 entro il giorno cinque di ogni mese, nella misura di euro 300,00, con rivalutazione annuale automatica ISTAT, con decorrenza dalla data di presetazione del ricorso e fino a quando la figlia minore non diventerà economicamente autosufficiente;
- stabilire che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito interamente da Parte 1 disporre che ciascun genitore potrà adottare
-
separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia nel periodo in cui la minore si troverà con la stessa, mentre le decisioni e spese straordinarie da affrontare nell'intersse della minore, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate;
- regolamentare le visite e i periodi di permanenza della figlia minore con il padre, come indicato in ricorso;
- stabilire che tutte le spese da sostenersi nell'interesse della minore, siano poste nella misura del 50%a carico del sig. CP 1 e del 50% a carico della sig.ra Pt 1 Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace Controparte 1 sebbene ritualmente citato con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 23.5.2024.
All'esito dell'udienza di comparizione, comparsa la solo parte ricorrente, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori con cui così disponeva:
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
2) AFFIDA la figlia minore Per 4 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore come in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
4) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla moglie Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_4 a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, con decorrenza dalla data della domanda, detratte le somme già versate a tale titolo, e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
6) DISPONE che l'importo dell'assegno unico universale per i figli di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte 1
Indi, disposti e acquisiti gli accertamenti svolti a mezzo della polizia tributaria sulle condizioni economico-patrimoniali di Controparte 1 , all'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte 1 regolarmente citato e non costituitosi.
2.- Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
La ricorrente, infatti, ha dedotto che il matrimonio è stato caratterizzato da insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il resistente, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace, per cui non ha fornito elementi di giudizio tali da indurre questo Collegio a formare un diverso convincimento in ordine alla intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3.- Quanto alle condizioni accessorie, va in primo luogo esaminato il profilo afferente all'affidamento della figlia minore Per 4 di anni dieci.
In merito, va confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento che induca a derogare alla predetta regola.
Va altresì confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre, avendo il padre mostrato il proprio disinteresse al riguardo.
4.- Quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia, il Collegio dispone, in via del tutto precauzionale e con salvezza di diverso accordo tra le parti, che: a) il padre possa tenere con sé la figlia, tutte le settimane, il giovedì pomeriggio, dalle ore
18:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) la figlia trascorrerà dieci giorni con il padre (anche non consecutivi) nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al
26 dicembre oppure i giorni dal 30 dicembre 1° gennaio;
per le vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis;
Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè la minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
5.- Non occorre, altresì, disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, giacchè la ricorrente ha dichiarato, in sede di udienza, di aver lasciato la casa coniugale e di aver locato una nuova abitazione, rinunciando pertanto alla relativa domanda.
6.- Individuata la madre quale genitore collocatario, occorre prevedere a carico del padre
Controparte 1 l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia minore
Per 4
In particolare, il padre deve concorrere al mantenimento della figlia minore con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed alle esigenze della prole.
Invero, "Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, "
professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata" (cfr. Cass. 11025/1997).
Nel caso di specie, quanto alla posizione economico-reddituale dell'obbligato, dalle indagini svolte a mezzo della polizia tributaria è emerso che: Il sig. VI EN è titolare dell'omonima ditta individuale avente P.I. 02370100642 esercente attività agricola nell'ambito dell'allevamento di ovini e caprini. La ditta ha il proprio luogo d'esercizio in BA PI (AV) alla via Bonelli n.25. La ditta in questione aderisce al regime fiscale speciale per gli imprenditori agricoli con un volume d'affari inferiore ad euro 7.000,00, il quale prevede l'esclusione dagli adempimenti contabili ordinari in particolare l'omissione delle dichiarazioni fiscali.
Pertanto si è proceduto alla consultazione della banca dati in uso al corpo "@fattura" che permette di consultare il resoconto delle fatture in qualità di cessionario e cedente da parte del soggetto in questione.
a. Per l'anno d'imposta 2021, il VI EN risulta aver emesso fatture per un totale di euro 6.803,45 a fronte di acquisti per euro 4.161,92.
b. Per l'anno d'imposta 2022, il VI EN risulta aver emesso fatture per un totale di euro 20.935,88 a fronte di acquisti per euro 4.797,23.
Dalla consultazione delle rispettive Banche Dati in uso al Corpo, il sig. VI EN,
titolare di fabbricato sito in BA PI (AV), alla via Bonelli n.17, piano T-1-2, risulta: (vds.all.1) classamento Cat. A/4, della consistenza di 190 m² avente una rendita di euro 395,09;
- titolare di fabbricato sito in BA PI (AV), alla via Bonelli n. 17, Piano T, classamento Cat. C/6, della consistenza di 22 m² e una rendita di euro 35,53;
Attraverso la consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti, banca dati in uso al Corpo, il POSSIDENZE MOBILIARI
VI EN è risultato intestatario di:
Conto corrente presso "Poste Italiane SPA" (vds. all.2)
➤ Carta prepagata presso “LIS PAY SPA" (vds.all.3).
Dal terminale "A.C.I." a disposizione del Reparto, il VI EN risulta essere 5. BENI MOBILI
intestatario di: (vds.all.4) Autoveicolo targato DG430PV dal 20/05/2019; Autoveicolo targato ZA064TY dal 09/12/2019;
Autoveicolo targato CT238SF dal 19/07/2022; Autoveicolo targato DS720JX dal 19/09/2022;
Autoveicolo targato AV346978 dal 29/08/2006; Autoveicolo targato AW028WE dal 20/10/2011;
Autoveicolo targato AZ361EV dal 13/08/2024; Autoveicolo targato ZA181MS dal 20/09/2024. Sulla scorta degli elementi emersi, risulta confermato che il CP 1 svolge un'attività agricola nel settore dell'allevamento che può dirsi remunerativa. In particolare, si segnala, per l'anno
2022, una differenza tra acquisti e vendite pari a circa 16.000,00 euro. Dall'analisi dell'estratto conto bancario, si evince inoltre che il CP_1 percepisce cospicui contributi erogati dall'AGEA (circa 12.000,00 euro annui). Il CP_1 dispone anche di un patrimonio immobiliare ed è proprietario di numerosi di autoveicoli.
Ciò posto, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione alla sua giovane età (10 anni), valutato altresì che la ricorrente, da un lato, sostiene spese per la locazione della nuova abitazione in cui vive con la figlia Per 4 e che, dall'altro, la stessa percepisce per intero l'assegno unico universale, stimasi congruo porre a carico del padre quale contributo fisso mensile per il mantenimento della figlia l'importo di euro 300,00 (trecento/00), da pagarsi, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici annuali
ISTAT.
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del
Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva da Parte 1 genitore convivente con la figlia Per_4
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta. Attesa
l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente vittoriosa, il CP_1 sarà tenuto al relativo pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1143/2024 RG, così provvede:
"1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto il 27.7.2002 in BA PI (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Avellino Anno 2002 Parte II Serie A N. 6];
2) affida la figlia minore Per 4 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore secondo il programma di frequentazione indicato in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
4) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_4 a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
6) dispone che l'importo dell'assegno unico universale per i figli di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte_1
7) condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.206,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15% se dovuti come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
8) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 1. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA PI (AV) per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile;
9) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale dei coniugi" e vertente
TRA
,Parte 1 nata a [...] il [...], C.F.
,rappresentata e C.F. 1 difesa dall'Avv. Marco Dragone;
ricorrente
E
,Controparte_1 nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2
resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Parte 1 proponeva domanda di separazione Con ricorso depositato in data 19.4.2024, all'uopo esponendo: personale dal proprio coniuge Controparte 1
- di aver contratto matrimonio con Controparte 1 il 27.7.2002 in BA PI, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BA PI [Atto n.
6 - Parte II
Serie A Anno 2002];
- che dall'unione dei coniugi nascevano 4 figli: Per_1, Persona_2 e Persona 3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per 4 di anni 10;
che, a seguito delle incomprensioni sorte, la prosecuzione della convivenza era divenuta
-
intollerabile.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente precisava che il CP 1 è titolare di un'azienda di allevamento e percepisce le somme erogate dall'AGEA a titolo di contributi, mentre essa ricorrente è dipendente, con contratto part-time, della cooperativa sociale
Dell'Angelo, con mansioni di addetta all'assistenza personale e percepisce uno stipendio mensile di euro 700,00.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: - autorizzare i coniugi Pt_1
[...] e Controparte_1 a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
- dichiarare e pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 ; -
assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte 1 sita nel comune di BA PI (AV) alla via Bonelli n. 25, autorizzando la stessa ad abitarvi unitamente alla figlia minore Per 4 ad utilizzare tutti i mobili arredi, elettrodomestici e qualsivoglia suppellettile presente in casa, con obbligo del sig. CP_1 a rilasciare l'immobile entro la data che sarà stabilita;
-
regolamentare i rapporti economici tra i coniugi per come indicato in ricorso;
stabilire
l'affido condiviso della minore Persona 5 con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre l'obbligo a carico del sig. CP_1 di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia minore Per 4 in favore della sig.ra Parte 1 entro il giorno cinque di ogni mese, nella misura di euro 300,00, con rivalutazione annuale automatica ISTAT, con decorrenza dalla data di presetazione del ricorso e fino a quando la figlia minore non diventerà economicamente autosufficiente;
- stabilire che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito interamente da Parte 1 disporre che ciascun genitore potrà adottare
-
separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia nel periodo in cui la minore si troverà con la stessa, mentre le decisioni e spese straordinarie da affrontare nell'intersse della minore, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate;
- regolamentare le visite e i periodi di permanenza della figlia minore con il padre, come indicato in ricorso;
- stabilire che tutte le spese da sostenersi nell'interesse della minore, siano poste nella misura del 50%a carico del sig. CP 1 e del 50% a carico della sig.ra Pt 1 Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace Controparte 1 sebbene ritualmente citato con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 23.5.2024.
All'esito dell'udienza di comparizione, comparsa la solo parte ricorrente, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori con cui così disponeva:
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
2) AFFIDA la figlia minore Per 4 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore come in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
4) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla moglie Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_4 a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, con decorrenza dalla data della domanda, detratte le somme già versate a tale titolo, e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
6) DISPONE che l'importo dell'assegno unico universale per i figli di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte 1
Indi, disposti e acquisiti gli accertamenti svolti a mezzo della polizia tributaria sulle condizioni economico-patrimoniali di Controparte 1 , all'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
1.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte 1 regolarmente citato e non costituitosi.
2.- Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
La ricorrente, infatti, ha dedotto che il matrimonio è stato caratterizzato da insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il resistente, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace, per cui non ha fornito elementi di giudizio tali da indurre questo Collegio a formare un diverso convincimento in ordine alla intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3.- Quanto alle condizioni accessorie, va in primo luogo esaminato il profilo afferente all'affidamento della figlia minore Per 4 di anni dieci.
In merito, va confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento che induca a derogare alla predetta regola.
Va altresì confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre, avendo il padre mostrato il proprio disinteresse al riguardo.
4.- Quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia, il Collegio dispone, in via del tutto precauzionale e con salvezza di diverso accordo tra le parti, che: a) il padre possa tenere con sé la figlia, tutte le settimane, il giovedì pomeriggio, dalle ore
18:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) la figlia trascorrerà dieci giorni con il padre (anche non consecutivi) nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al
26 dicembre oppure i giorni dal 30 dicembre 1° gennaio;
per le vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis;
Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè la minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
5.- Non occorre, altresì, disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, giacchè la ricorrente ha dichiarato, in sede di udienza, di aver lasciato la casa coniugale e di aver locato una nuova abitazione, rinunciando pertanto alla relativa domanda.
6.- Individuata la madre quale genitore collocatario, occorre prevedere a carico del padre
Controparte 1 l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia minore
Per 4
In particolare, il padre deve concorrere al mantenimento della figlia minore con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed alle esigenze della prole.
Invero, "Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, "
professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata" (cfr. Cass. 11025/1997).
Nel caso di specie, quanto alla posizione economico-reddituale dell'obbligato, dalle indagini svolte a mezzo della polizia tributaria è emerso che: Il sig. VI EN è titolare dell'omonima ditta individuale avente P.I. 02370100642 esercente attività agricola nell'ambito dell'allevamento di ovini e caprini. La ditta ha il proprio luogo d'esercizio in BA PI (AV) alla via Bonelli n.25. La ditta in questione aderisce al regime fiscale speciale per gli imprenditori agricoli con un volume d'affari inferiore ad euro 7.000,00, il quale prevede l'esclusione dagli adempimenti contabili ordinari in particolare l'omissione delle dichiarazioni fiscali.
Pertanto si è proceduto alla consultazione della banca dati in uso al corpo "@fattura" che permette di consultare il resoconto delle fatture in qualità di cessionario e cedente da parte del soggetto in questione.
a. Per l'anno d'imposta 2021, il VI EN risulta aver emesso fatture per un totale di euro 6.803,45 a fronte di acquisti per euro 4.161,92.
b. Per l'anno d'imposta 2022, il VI EN risulta aver emesso fatture per un totale di euro 20.935,88 a fronte di acquisti per euro 4.797,23.
Dalla consultazione delle rispettive Banche Dati in uso al Corpo, il sig. VI EN,
titolare di fabbricato sito in BA PI (AV), alla via Bonelli n.17, piano T-1-2, risulta: (vds.all.1) classamento Cat. A/4, della consistenza di 190 m² avente una rendita di euro 395,09;
- titolare di fabbricato sito in BA PI (AV), alla via Bonelli n. 17, Piano T, classamento Cat. C/6, della consistenza di 22 m² e una rendita di euro 35,53;
Attraverso la consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti, banca dati in uso al Corpo, il POSSIDENZE MOBILIARI
VI EN è risultato intestatario di:
Conto corrente presso "Poste Italiane SPA" (vds. all.2)
➤ Carta prepagata presso “LIS PAY SPA" (vds.all.3).
Dal terminale "A.C.I." a disposizione del Reparto, il VI EN risulta essere 5. BENI MOBILI
intestatario di: (vds.all.4) Autoveicolo targato DG430PV dal 20/05/2019; Autoveicolo targato ZA064TY dal 09/12/2019;
Autoveicolo targato CT238SF dal 19/07/2022; Autoveicolo targato DS720JX dal 19/09/2022;
Autoveicolo targato AV346978 dal 29/08/2006; Autoveicolo targato AW028WE dal 20/10/2011;
Autoveicolo targato AZ361EV dal 13/08/2024; Autoveicolo targato ZA181MS dal 20/09/2024. Sulla scorta degli elementi emersi, risulta confermato che il CP 1 svolge un'attività agricola nel settore dell'allevamento che può dirsi remunerativa. In particolare, si segnala, per l'anno
2022, una differenza tra acquisti e vendite pari a circa 16.000,00 euro. Dall'analisi dell'estratto conto bancario, si evince inoltre che il CP_1 percepisce cospicui contributi erogati dall'AGEA (circa 12.000,00 euro annui). Il CP_1 dispone anche di un patrimonio immobiliare ed è proprietario di numerosi di autoveicoli.
Ciò posto, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione alla sua giovane età (10 anni), valutato altresì che la ricorrente, da un lato, sostiene spese per la locazione della nuova abitazione in cui vive con la figlia Per 4 e che, dall'altro, la stessa percepisce per intero l'assegno unico universale, stimasi congruo porre a carico del padre quale contributo fisso mensile per il mantenimento della figlia l'importo di euro 300,00 (trecento/00), da pagarsi, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici annuali
ISTAT.
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del
Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva da Parte 1 genitore convivente con la figlia Per_4
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta. Attesa
l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente vittoriosa, il CP_1 sarà tenuto al relativo pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1143/2024 RG, così provvede:
"1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto il 27.7.2002 in BA PI (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Avellino Anno 2002 Parte II Serie A N. 6];
2) affida la figlia minore Per 4 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore secondo il programma di frequentazione indicato in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
4) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_4 a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
5) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
6) dispone che l'importo dell'assegno unico universale per i figli di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte_1
7) condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.206,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15% se dovuti come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
8) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 1. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA PI (AV) per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile;
9) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano