Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 621
CS
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa e erronea valutazione, travisamento di fatti, norme giuridiche e documenti decisivi

    La Corte ha ritenuto che la reperibilità sia un istituto tipizzato che presuppone un formale comando, obblighi specifici di comunicazione dell'ubicazione e di rientro entro due ore, e una durata minima di dodici ore consecutive. La riserva, invece, è una modalità organizzativa interna dei servizi di reparto, funzionale ad assicurarne la continuità e rientra nel generale dovere di disponibilità al servizio del personale militare, senza dare luogo a un autonomo titolo giuridico di reperibilità né alla correlata indennità. La riserva non comporta l'assoggettamento agli obblighi specifici della reperibilità e la sua eventuale chiamata a sostituire il titolare durante il servizio è un'evenienza eccezionale giustificata dallo status militare, ma non soggetta ai vincoli temporali di rientro della reperibilità.

  • Rigettato
    Violazione della Direttiva SMA-ORD-11

    La Corte ha ribadito che la disponibilità rilevante ai fini dell'indennità è quella qualificata e tipizzata della reperibilità, imposta mediante comando formale e caratterizzata da obblighi specifici di rintracciabilità e rientro entro tempi predeterminati, elementi che non ricorrono nella posizione di riserva.

  • Rigettato
    Lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio per reiezione della richiesta di stralcio di documentazione tardiva

    Il motivo è infondato. Non risulta che gli appellanti abbiano formulato istanza di rinvio della trattazione. La produzione documentale dell'Amministrazione, seppur tardiva, era riconducibile all'art. 46, comma 2, c.p.a. e riguardava profili giuridici, non determinando un ampliamento del thema decidendum tale da vulnerare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie

    Il motivo è infondato. L'assenza di una statuizione esplicita sulle richieste istruttorie implica la loro implicita disattesa. La documentazione invocata non riveste carattere decisivo, poiché l'esito del giudizio dipende dall'applicazione delle norme che disciplinano gli istituti della riserva e della reperibilità, non da circostanze fattuali che non incidono sull'inquadramento giuridico. Eventuali sostituzioni oltre l'inizio del turno non dimostrano l'equiparabilità dei due istituti.

  • Rigettato
    Omesso esame di sentenza passata in giudicato e disparità di trattamento

    Il motivo è infondato. Il riferimento a un presunto 'conflitto tra giudicati' è improprio, non essendovi identità delle parti e degli atti impugnati. Il richiamo alla 'disparità di trattamento' è inconferente, trattandosi di figura sintomatica dell'eccesso di potere nell'attività amministrativa, estranea all'attività giurisdizionale. Il giudice di primo grado si è legittimamente discostato dal precedente invocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 621
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 621
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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