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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3616/2024 del ruolo generale promossa da:
, nato in [...] il [...], domiciliato in BORGO VENETO Parte_1
(PD) Via Borgo Eniano, 11/12, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Formenton (C.F. C.F._1
) del Foro di Padova, giusta procura speciale allegata telematicamente, con domicilio
[...]
eletto in Monselice, Viale della Repubblica
Ricorrente contro
in persona del Ministro e Questura di PADOVA, Controparte_1
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Venezia Resistente oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 decies cpc Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Il caso di specie tratta di ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento Cat. A 12/2024/Imm. BS20 emesso dalla Questura di Padova in data
5.1.2024, notificato al Sig. in data 24.01.2024, con il quale è stato decretato il Pt_1
rigetto della richiesta dell'istante di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di pagina 1 di 5 famiglia ai sensi art. 10 D.lgs 30/2007.
Il ricorrente precisava:
-di aver contratto matrimonio con la sig.ra , nata il [...], Persona_1
cittadina romena e di aver chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadina europea,
-che la coniuge iscritta all'Anagrafe di Montagnana dal Persona_1
31.12.2021 risulta regolarmente assunta presso l'impresa FAVAZZA ADRIANO, con una retribuzione media mensile di € 1.200,00;
Contestava quindi l'illogicità, contraddittorietà e sommarietà della motivazione del provvedimento del Questore di Padova e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti CP_1
nella relazione della Questura di Padova ove venivano evidenziati i numerosi reati commessi dal ricorrente contro la persona e contro il patrimonio, la pericolosità sociale dello stesso, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2025 ove non compariva il , il procuratore dava atto che il CP_1
ricorrente si trovava in Marocco per l'esecuzione del provvedimento di espulsione.
Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo dopo discussione tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata istruita documentalmente.
§§§
Si premette il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente
(art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla
Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e pagina 2 di 5 proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n.
78 del 2005).
Risulta tuttavia, che il ricorrente si è reso responsabile di vari reati e non risulta ancora avere un'occupazione o un reddito automono.
La gravità dei fatti, la reiterazione dei reati dimostrano un'inclinazione delittuosa del ricorrente che nonostante sia oggi residente in Italia, ha tenuto una condotta contraria all'ordine pubblico.
I delitti commessi rientrano nella fattispecie della pericolosità sociale.
Si dà atto poi che il ricorrente non ha mai dimostrato il possesso del requisito del reddito minimo previsto e determinato dall'importo dell'assegno sociale così come previsto dall'art.29 D.Lgs.286/98.
Non vi è dubbio che i fatti definitivamente accertati siano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
E' vero, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale
(sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Questo però non significa che tutte le volte che l'amministrazione pur dando atto dell'esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare ai fini del diniego la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano pagina 3 di 5 subvalenti rispetto alla sicurezza dello stato, sia per ciò solo inadempiente all'obbligo di motivazione scaturente dall'art.5 comma 5 D.Lgs.286/99 e dell'art.3 L.241/99.
Esistono reati considerati ai fini dell'ingresso e della permanenza sul territorio nazionale particolarmente gravi da imporre l'allontanamento e vi sono comportamenti quali la recidiva sintomatici della pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate.
Nel caso di specie, il ricorrente è sposato con cittadina comunitaria la quale lavora ed ha disponibilità di alloggio. Non hanno figli in comune.
Tuttavia, gli elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità.
Del resto, la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale.
La motivazione del diniego resa dall'amministrazione è dunque nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che in concreto ne deriva, pienamente sufficiente.
La domanda non risulta fondata e il provvedimento adottato dalla Questura di Padova va confermato.
Le spese vanno compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-rigetta il ricorso proposto da , nato in [...] il [...], Parte_1
domiciliato in BORGO VENETO (PD) Via Borgo Eniano, 11/12, e per l'effetto conferma pagina 4 di 5 il provvedimento Cat. A 12/2024/Imm. BS20 emesso dalla Questura di Padova in data
5.1.2024, notificato al Sig. in data 24.01.2024, con il quale è stato decretato il Pt_1
rigetto della richiesta dell'istante di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi art. 10 D.lgs 30/2007.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Venezia, 22 luglio 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3616/2024 del ruolo generale promossa da:
, nato in [...] il [...], domiciliato in BORGO VENETO Parte_1
(PD) Via Borgo Eniano, 11/12, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Formenton (C.F. C.F._1
) del Foro di Padova, giusta procura speciale allegata telematicamente, con domicilio
[...]
eletto in Monselice, Viale della Repubblica
Ricorrente contro
in persona del Ministro e Questura di PADOVA, Controparte_1
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Venezia Resistente oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 decies cpc Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Il caso di specie tratta di ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento Cat. A 12/2024/Imm. BS20 emesso dalla Questura di Padova in data
5.1.2024, notificato al Sig. in data 24.01.2024, con il quale è stato decretato il Pt_1
rigetto della richiesta dell'istante di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di pagina 1 di 5 famiglia ai sensi art. 10 D.lgs 30/2007.
Il ricorrente precisava:
-di aver contratto matrimonio con la sig.ra , nata il [...], Persona_1
cittadina romena e di aver chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadina europea,
-che la coniuge iscritta all'Anagrafe di Montagnana dal Persona_1
31.12.2021 risulta regolarmente assunta presso l'impresa FAVAZZA ADRIANO, con una retribuzione media mensile di € 1.200,00;
Contestava quindi l'illogicità, contraddittorietà e sommarietà della motivazione del provvedimento del Questore di Padova e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti CP_1
nella relazione della Questura di Padova ove venivano evidenziati i numerosi reati commessi dal ricorrente contro la persona e contro il patrimonio, la pericolosità sociale dello stesso, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2025 ove non compariva il , il procuratore dava atto che il CP_1
ricorrente si trovava in Marocco per l'esecuzione del provvedimento di espulsione.
Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo dopo discussione tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata istruita documentalmente.
§§§
Si premette il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente
(art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla
Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e pagina 2 di 5 proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n.
78 del 2005).
Risulta tuttavia, che il ricorrente si è reso responsabile di vari reati e non risulta ancora avere un'occupazione o un reddito automono.
La gravità dei fatti, la reiterazione dei reati dimostrano un'inclinazione delittuosa del ricorrente che nonostante sia oggi residente in Italia, ha tenuto una condotta contraria all'ordine pubblico.
I delitti commessi rientrano nella fattispecie della pericolosità sociale.
Si dà atto poi che il ricorrente non ha mai dimostrato il possesso del requisito del reddito minimo previsto e determinato dall'importo dell'assegno sociale così come previsto dall'art.29 D.Lgs.286/98.
Non vi è dubbio che i fatti definitivamente accertati siano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
E' vero, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale
(sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Questo però non significa che tutte le volte che l'amministrazione pur dando atto dell'esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare ai fini del diniego la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano pagina 3 di 5 subvalenti rispetto alla sicurezza dello stato, sia per ciò solo inadempiente all'obbligo di motivazione scaturente dall'art.5 comma 5 D.Lgs.286/99 e dell'art.3 L.241/99.
Esistono reati considerati ai fini dell'ingresso e della permanenza sul territorio nazionale particolarmente gravi da imporre l'allontanamento e vi sono comportamenti quali la recidiva sintomatici della pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate.
Nel caso di specie, il ricorrente è sposato con cittadina comunitaria la quale lavora ed ha disponibilità di alloggio. Non hanno figli in comune.
Tuttavia, gli elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità.
Del resto, la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio nazionale.
La motivazione del diniego resa dall'amministrazione è dunque nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che in concreto ne deriva, pienamente sufficiente.
La domanda non risulta fondata e il provvedimento adottato dalla Questura di Padova va confermato.
Le spese vanno compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-rigetta il ricorso proposto da , nato in [...] il [...], Parte_1
domiciliato in BORGO VENETO (PD) Via Borgo Eniano, 11/12, e per l'effetto conferma pagina 4 di 5 il provvedimento Cat. A 12/2024/Imm. BS20 emesso dalla Questura di Padova in data
5.1.2024, notificato al Sig. in data 24.01.2024, con il quale è stato decretato il Pt_1
rigetto della richiesta dell'istante di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi art. 10 D.lgs 30/2007.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Venezia, 22 luglio 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
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