Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 10952/2023 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
T R A (C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Castel Volturno (CE), alla Via L.
Ariosto n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pirozzi (PEC:
), che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti,
OPPONENTE
E (C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso XXII Marzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Bertini (PEC:
, che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la CP_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatole da
[...]
quest'ultima il 28.11.2023 in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Napoli Nord n. 1432/2021 depositato in forma esecutiva il 07.04.2021, non opposto e divenuto definitivo.
In particolare, l'opponente rilevava che a seguito della notifica in data
09.04.2021 del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo ingiunto di € 32.030,02 oltre interessi ed accessori, in uno all'atto di precetto per complessivi € 44.063,31, provvedeva a versare alla CP_1
un acconto di € 19.500,00; quindi, in data 06.07.2022 la creditrice
[...]
provvedeva alla notifica di altro atto di precetto, per Controparte_1
l'importo a saldo di € 27.283,33 che, in data 11.07.2022, veniva opposto dalla innanzi al Tribunale di Napoli Nord con giudizio R.G. Parte_1
n. 7789/2022, in pendenza del quale la notificava alla Controparte_1
altro atto di precetto in rinnovazione, che pure veniva Parte_1
giudizialmente opposto (R.G. n. 11551/2022); quindi, la Controparte_1
rinunciava all'atto di precetto notificato in rinnovazione e si estingueva il relativo giudizio di opposizione;
poi, anche il giudizio di opposizione avverso il precetto notificato il 06.07.2022 si estingueva, a seguito di accordo verbale tra le parti per cui, a fronte della somma precettata di € 27.283,33, la debitrice si impegnava a pagare a saldo e stralcio la somma Parte_1
complessiva di € 15.000,00, da corrispondersi con un acconto di € 3.000,00
e, per i restanti € 12.000,00, con n. 8 rate da € 1.500,00 ciascuna;
tuttavia la non riusciva a pagare solo le ultime 3 rate (per un totale di € Parte_1
4.500,00), ma la notificava in data 28.11.2023 altro atto di Controparte_1
precetto per l'importo complessivo di € 21.368,09, oggetto della presente opposizione.
Sul punto, l'opponente rilevava che il mancato Parte_1 pagamento dell'accordo non avrebbe potuto dare riviviscenza al decreto ingiuntivo n. 1432/2021, essendo intervenuta novazione del debito a seguito dell'accordo transattivo, che non prevedeva la decadenza dal beneficio del termine, per cui la avrebbe potuto agire solo per il recupero Controparte_1
delle n. 3 rate scadute ed impagate.
Inoltre, la rilevava l'inesattezza del conteggio elaborato Parte_1
dalla nel notificato atto di precetto quanto ai dovuti Controparte_1
interessi, perché nella fattispecie non trovava applicazione la disciplina della maggiorazione di cui all'art. 62 comma 3 D.L. 1/2012, non essendo la un fornitore di prodotti alimentari, ma solo un Controparte_1
intermediario.
Concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto e, gradatamente, per la non debenza della maggiorazione di cui all'art. 62 comma 3 D.L. 1/2012, altresì tenuto conto che i contratti in materia avrebbero dovuto essere redatti per iscritto a pena di nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 62 D.L. 1/2012; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la impugnando le avverse Controparte_1
deduzioni e chiedendone il rigetto;
con condanna della al Parte_1
risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese e competenze di lite.
In particolare la premettendo i continui Controparte_1
inadempimenti da parte della che documentava, per il Parte_1
pagamento di quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, deduceva che con accordo transattivo scritto -e non verbale- del
15.03.2023, prodotto in atti, le parti avevano concordato il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 15.000,00 (art. 3.1) da corrispondersi, quanto ad € 3.000,00 il 15.03.2023 (art. 3.1.1) e quanto ad € 12.000,00 in n. 8 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna, la prima con scadenza 15.03.2023 e le restanti entro il giorno 15 di ogni mese successivo fino al saldo (art. 3.2); inoltre, nella predetta transazione scritta era altresì espressamente previsto
(art. 3.5) che l'accordo non costituiva novazione dell'obbligazione principale e cha anche il solo ritardo nel pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., con facoltà della di procedere senza ulteriore preavviso al Controparte_1
recupero coattivo del complessivo credito, con imputazione degli acconti ricevuti a interessi, a spese e, da ultimo, al capitale.
Inoltre, la evidenziava che il Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord ingiungeva alla il pagamento, oltre che della somma Parte_1
capitale richiesta, anche degli interessi, espressamente come da domanda, fino al soddisfo;
e nella domanda, gli interessi erano così richiesti: “interessi moratori maturati e maturandi da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.
Lgs. 231/2002 con la maggiorazione di cui all'art. 62, comma 3, D.L.
1/2012 con decorrenza dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo”; perciò, poiché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo, era ormai preclusa alla ogni eccezione al riguardo. Parte_1
Con ordinanza del 22.05.2024 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la data del 16.12.2024 dalla quale computare i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a fissare l'udienza del 17.12.2024, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Successivamente, la causa veniva rinviata per esigenze di ruolo al
29.04.2025.
Svoltasi l'udienza del 29.04.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. La ha ammesso il mancato pagamento delle Parte_1
ultime tre rate dell'accordo transattivo raggiunto con la Controparte_1
assumendo trattarsi di accordo verbale novativo dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo n. 1432/2021 e così tacendo che, in realtà, l'accordo in questione era invece contenuto nell'atto di transazione scritto del
15.03.2023, regolarmente sottoscritto dalle parti e dai procuratori delle stesse.
Sul punto è indubbio che fosse stato concordato tra le parti che la transazione in questione non costituisse novazione dell'obbligazione principale, altresì le parti statuendo che l'inadempimento, o anche il solo ritardo nell'adempimento, avrebbe comportato la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della scrittura transattiva e della cui clausola risolutiva la ha poi dichiarato alla di volersi avvalere Controparte_1 Parte_1
attraverso la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, redatto in virtù del titolo definitivamente esecutivo di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 1432/2021 del 07.04.2021, imputando i ricevuti pagamenti agli interessi, alle spese ed al capitale, per il residuo saldo dovuto, comunque non contestato, quanto al capitale ed agli interessi moratori, dalla Parte_1
È quindi infondata l'eccezione al riguardo avanzata dalla CP_2
[...]
2. Relativamente all'altra eccezione avanzata dall'opponente
[...]
riguardante l'illegittimità della maggiorazione degli interessi Parte_1
richiesta dalla ai sensi dell'art. 62 comma 3 D.L. 1/2012, va Controparte_1
detto che nel decreto ingiuntivo in questione, non opposto e perciò divenuto cosa giudicata, è stata espressamente concessa la chiesta maggiorazione degli interessi ai sensi del comma 3 dell'art. 62 D.L. 1/2012; per cui, la doglianza ora avanzata al riguardo dalla è Parte_1
inammissibile, in quanto essa avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi evidentemente di contestazione del diritto del creditore a monte dell'ingiunzione e non di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Perciò anche tale motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
3. In considerazione di quanto innanzi rilevato ed atteso che la oltre ad essere inadempiente come dalla stessa confermato, Parte_1
ha evidentemente tentato di ritardare il pagamento del dovuto, finanche promuovendo il presente giudizio senza menzionare l'atto di transazione scritto intervenuto fra le parti, nonché basando l'opposizione su elementi che ben conosceva essere infondati come documentato in atti, nella scelta della di proporre, comunque, opposizione a precetto ex art. Parte_1
615 c.p.c. ben possono ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata espressamente richiesta da parte opposta;
con conseguente condanna di al pagamento, oltre che delle spese Parte_1
di lite, di una somma a titolo di risarcimento danni, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Parte_1
favore di che si liquidano nella misura indicata in Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 2.500,00 liquidata di ufficio ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Aversa il 29.04.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis