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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1546/2024, R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dagli Avv.ti Selena Chiara
GALLETTA e Francesco CARDONE del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palmi alla via C. Battisti n. 41, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, con sede legale in [89128] alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D; Controparte_1
Resistente
(contumace)
NONCHÉ CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del suo Controparte_2
Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
, con sede in Roma, ai sensi dell'art 13 della Controparte_3
Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, Persona_1
del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini,
Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, Quarta Rossella, del
Foro di Lucca, in virtù di procura generale alle liti depositata in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, presso i procuratori che lo difendono CP_2
congiuntamente o separatamente;
Resistente Oggetto: Percezione contributi previdenziali e trattamento di fine servizio per lavoro straordinario svolto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 il ricorrente, dipendente della
[...]
in qualità di infermiere professionale (cat. D4 CCNL Comparto Controparte_4
Sanità Pubblica), dal 28.10.1981 al 31.05.2021– data del pensionamento (come da documentazione di parte versata in atti), deduceva:
- che nell'anno 2008 l' , recependo le previsioni Controparte_4
della D.G.R. n° 548 del 31.07.2006, aveva incrementato i servizi di assistenza domiciliare al fine di decongestionare le strutture ospedaliere eliminando i ricoveri impropri e, al contempo, offrire servizi alternativi al ricovero, disponendo l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 455 dell'11.09.2009, l' di Pt_2
, aveva accolto la disponibilità all'espletamento di prestazioni professionali al Controparte_1 domicilio degli utenti, fuori dall'ordinario orario di servizio presso l'unità di appartenenza, da parte di personale dipendente dell' tra cui l'odierno ricorrente;
CP_4
- che avviato il servizio di ADI, dal mese di luglio 2011 fino al pensionamento, il ricorrente aveva regolarmente ricevuto il compenso per tali prestazioni domiciliari fuori orario di lavoro come riportato nelle buste paga di cui la documentazione versata in atti;
- che tuttavia, nell'anno 2021 il ricorrente, in vista della imminente pensione, visionando l'estratto conto previdenziale, riscontrava che la retribuzione ai fini pensionistici non coincideva con quanto risultante dal reddito complessivo percepito – che includeva anche i servizi di assistenza domiciliare;
- che pertanto all'esito di tale verifica riscontrava quindi che l' non aveva Controparte_1
mai assoggettato tali compensi alla contribuzione previdenziale né li aveva mai inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS).
- che con missiva del 13.05.2020, inoltrate a mezzo pec per il tramite del procuratore - in epoca antecedente il pensionamento e, dunque, la erogazione del relativo trattamento -, l'odierno ricorrente diffidava l' a voler provvedere al versamento in favore Controparte_1 dell' dei contributi omessi anche ai fini del TFS;
CP_2
Contr
- che tali missive, da parte dell' rimanevano prive di riscontro;
- che tali tentativi di definire la vertenza in via stragiudiziale avevano tutti esito negativo;
- che stato conferito incarico ad un perito, dott. (All. 6), affinché effettuasse la Persona_2
valutazione di quanto sopra argomentato e procedesse con il calcolo degli importi omessi da parte
Contr dell' ai fini contributivi e del trattamento di fine servizio;
- che secondo il contenuto nella perizia di parte (allegata in atti) “Per lo sviluppo del calcolo il conteggio è stato effettuato considerando il periodo lavorativo dal 01.07.2011 al 31.10.2021:
€uro 25.605,96 a titolo di contribuzione a carico azienda Cpdel (adi f. or. Part Tirrenica) - €uro 3.876,16 a titolo di contribuzione a carico azienda (adi f. or. Tirrenica);Per un totale complessivo pari ad €uro 29.478,12”;
- che, pertanto, l' ha omesso i contributi previdenziali, anche ai fini Controparte_1 del trattamento di fine servizio, per l'importo complessivo di euro 29.478,12.
Per tali ragioni, l'odierno ricorrente adiva codesto Tribunale per la tutela delle proprie ragioni, chiedendo “1) Accertare, riconoscere e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1
alla percezione dei contributi previdenziali e del trattamento di fine servizio corrispondenti ai compensi percepiti dall'01.07.2011 al 31.10.2021 in relazione al servizio di ADI;
2) Accertare, riconoscere e dichiarare che l' (C.F. e P.I.: ) ha omesso la Controparte_1 P.IVA_1
corresponsione dei contributi previdenziali e del trattamento di fine servizio a favore dell' CP_2 in relazione ai compensi percepiti dall'01.07.2011 al 31.10.2021 dal sig. Parte_1 per il servizio di ADI;
3) Condannare l' e/o l' alla ricostituzione Controparte_1 CP_2
del trattamento previdenziale e del trattamento di fine servizio [mediante assunzione diretta da parte dell' che acquisirà diritto di rivalsa nei confronti dell' ovvero CP_2 Controparte_1
Cont mediante condanna dell' a corrispondere all' gli importi omessi con conseguente CP_2
rideterminazione del trattamento pensionistico e del TDS, ivi compresi i maturati ratei arretrati] in relazione ai compensi percepiti dall'01.07.2011 al 31.10.2021 dal sig. Parte_1
per il servizio di ADI per un totale complessivo pari ad Euro 29.478,12 o nella misura maggiore
o minore ritenuta di giustizia”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo alle resistenti Controparte_4
questa non si costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace.
[...]
Diversamente si costituiva regolarmente l'ente previdenziale il quale resisteva con ragioni di fatto e di diritto al ricorso chiedendone il rigetto spese vinte.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sentenza.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Parte ricorrente deduce di aver svolto dal mese di luglio 2011 fino al pensionamento, avvenuto il
31.05.2021, prestazioni domiciliari fuori orario di lavoro per le quali riceveva regolare compenso, come documentato da buste paga allegate in atti, senza però che l' Controparte_1
assoggettasse tali compensi alla contribuzione previdenziale, non includendo tali prestazioni nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS).
Allegava perizia contabile produceva conteggi di quanto omesso dall' nel Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali, anche ai fini del trattamento di fine servizio, per l'importo complessivo di euro 29.478,12.
Sul punto si osserva come nel TFS sono computabili solo gli elementi fissi e continuativi e non gli elementi accessori che vengono erogati solo per brevi periodi e/o per eventuali incarichi ricoperti.
Ed infatti, la circostanza che un emolumento abbia carattere di “fissità e continuità” e sia valutabile in quota “A” del trattamento pensionistico non è di per sé elemento sufficiente per determinare l'assoggettamento anche a contribuzione ai fini del TFS.
Ciò è sancito dalla Corte di Cassazione a SS. UU., infatti, il principio secondo cui non tutti gli emolumenti che presentano carattere di retributività possono essere valutati in sede di TFS ma soltanto quelli per i quali ne sia stata espressamente prevista la computabilità da una norma di legge.
In particolare, la citata Corte con sentenza n. 3673/97 ha stabilito che la tassatività della retribuzione contributiva prevista dall'art. 11 della legge 152/68 non consente una interpretazione estensiva della voce “stipendio o salario” e conseguentemente di poter includere nella base di calcolo della indennità premio di servizio anche quegli emolumenti non esplicitamente indicati nel citato articolo.
È però da rilevare che siffatta interpretazione ha sovvertito precedenti orientamenti della stessa
Corte, la quale si era negli anni passati pronunciata nel senso che alla voce “stipendio” doveva darsi un significato più ampio. Se l' avesse pedissequamente seguito le conclusioni di CP_5
cui alla citata sentenza 3673/97 si sarebbe creata una disparità di trattamento tra gli ex iscritti che avevano ottenuto l'IPS comprensiva di alcune indennità e il personale in servizio che non avrebbe avuto più diritto ai medesimi benefici.
Pertanto, gli emolumenti non rientranti nella previsione dell'art. 11 della Legge 152/68 ma che, prima della citata sentenza, erano assoggettabili a contribuzione, continuano ad essere valutati in sede di TFS, così come quelli per i quali ne sia stata espressamente stabilita la computabilità dalle norme di riferimento. Nel caso di specie, non si può affermare integrata la suddetta ipotesi e pertanto computabile nel calcolo anche l'indennità non continuativa e/o fissa.
La domanda è pertanto infondata. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Ragioni di equità inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da Parte_1
contro nonché contro
[...] Controparte_4 CP_2
disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
- Dichiara la contumacia nel presente giudizio della convenuta;
Controparte_1
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Palmi, 30/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti