Sentenza 10 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/08/2022, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2022
N. 01355/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2022, proposto da
NO GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Maurizio Piccinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliato ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'esecuzione
in parte qua del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce n. 1729 dell’1/12/2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Vantaggiato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, con ricorso notificato il 16/05/2022 e depositato in giudizio il 19/05/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce n. 1729 dell’1/12/2021, con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, ha annullato il provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. M.INF.DGTSUD U. 0124726 del 02.11.20, con cui si disponeva la revoca dei codici meccanografici operativi n. BR/1181 e n. AG/BR/0181(sportello STA) (con i quali l'Agenzia di pratiche automobilistiche “Palumbo”, di proprietà del Sig. GI NO, espletava le pratiche di motorizzazione presso la Sezione di Brindisi dell'U.M.C. di Lecce), nella parte recante condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di €.1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge. Chiede, altresì, il rimborso del contribuito unificato e la nomina, ove occorra, per l’ipotesi di inadempimento, del Commissario ad acta , che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il 27/05/2022, si è costituito in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/06/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del suo Assistito, alla coltivazione del Ricorso ” e conseguentemente ha chiesto di provvedere in conformità alla suddetta dichiarazione, anche con compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Nella Camera di Consiglio del 19/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza, regolarmente proposto, è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che il 30/06/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del suo Assistito, alla coltivazione del Ricorso ” e conseguentemente ha chiesto di provvedere in conformità alla suddetta dichiarazione, anche con compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
E’ principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare - come avvenuto nel caso di specie - di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti (anche considerata l’istanza in tal senso della parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO