TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3295/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ALESSANDRA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CASO ROBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La società assicuratrice ha convenuto in giudizio formulando nei suoi Pt_1 Controparte_1 confronti le seguenti domande:
Accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. alle condizioni contrattali in relazione alla CP_1 mancata consegna della vettura Dacia TG FS174ZK alla compagnia e/o a società da questa CP_2 delegata e accertato e dichiarato che il sig. , dopo avere rilasciato procura a vendere ha CP_1 sottratto la vettura, procedendo alla sua vendita a terzi incassandone il prezzo, condannare il sig.
al pagamento, a favore della della somma di € 8.000,00 quale Controparte_1 Parte_1 valore del mezzo non consegnato e illegittimamente ceduto a terzi, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi, anche ex art. 1284 IV co. c.c. dal dovuto al saldo;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del sig. per i fatti di CP_1 cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1 8.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi e interessi, anche ex art. 1284 IV co. c.c. dal dovuto al saldo.
A sostegno delle domande la società attrice ha dedotto in fatto che in data 31.12.2018, all'atto pagina 1 di 3 dell'acquisto da parte del della vettura Dacia Sandero Tg FS174ZK al prezzo complessivo di CP_1
€ 13.100,00, lo stesso convenuto ha stipulato con la un contratto di assicurazione – polizza Pt_1 denominata Renassic – a copertura dei rischi furto e incendio;
che in data 21.9.2019 il ha CP_1 denunciato ai carabinieri il furto della vettura, poi ritrovata dagli stessi carabinieri gravemente danneggiata;
che il ha trasmesso alla CP_1 Parte_2
– la denuncia di furto ed il verbale di ritrovamento del veicolo, oltre al preventivo dei costi
[...] di riparazione per un importo complessivo di € 14.666,13; che la società attrice, verificata l'antieconomicità della riparazione e la conseguente riconducibilità del sinistro alla fattispecie contrattuale di “danno totale”, ha chiesto al la documentazione necessaria per la liquidazione CP_1 del danno, compresa la procura a vendere il veicolo;
che il ha trasmesso la documentazione CP_1 richiesta, inclusa la procura a vendere il veicolo, ma poi, una volta riscosso l'indennizzo assicurativo, anziché consegnare la vettura alla società attrice, l'ha rivenduta ad un terzo al prezzo di euro 8.000,00, violando gli obblighi contrattuali e conseguendo un ingiusto arricchimento.
Il , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Orbene, rileva in via preliminare ed assorbente questo giudicante che la società attrice non ha fornito la prova del titolo costitutivo dell'azione promossa.
A norma dell'art. 1888 c.c. “Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto” e
“L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto”.
La prova scritta del contratto consiste nella copia cartacea o digitale della polizza, firmata dal contraente e dall'agente assicurativo (Cass. 6693/24). La polizza è dunque il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione ed il suo rilascio rappresenta un obbligo specifico dell'assicuratore che presuppone logicamente e giuridicamente la conclusione del contratto.
Ora, nel caso di specie la società attrice ha allegato le condizioni generali di assicurazione – vale a dire quelle unilateralmente predisposte dall'assicuratore per una serie indeterminata di contratti che assicurano rischi omogenei -, ma non ha prodotto la polizza sottoscritta dalle parti relativa allo specifico rapporto assicurativo in questione, né ha allegato altri documenti utili per l'accertamento della specifica volontà negoziale dei contraenti (ad es. il certificato di assicurazione).
Inoltre, i documenti allegati, comunque inidonei a valere come prova della conclusione del contratto e del relativo contenuto, recano l'indicazione di società diverse dalla società attrice, i cui reali rapporti con la non risultano precisamente dedotti e tantomeno documentati: la procura a vendere il Pt_1 veicolo risulta rilasciata in favore di la corrispondenza stragiudiziale intercorsa con il Controparte_3 procuratore del risulta intestata alla Ancora, la copia della distinta di bonifico CP_1 CP_4 relativa al pagamento dell'indennizzo assicurativo è priva di riferimenti al nominativo dell'ordinante - intestatario del conto di provenienza.
Conseguentemente le domande devono essere rigettate per carenza di prova. La domanda principale è carente della prova del titolo contrattuale posto a fondamento dell'azione; mentre, in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, manca la prova dell'effettiva ingiusta diminuzione patrimoniale subita dalla società attrice in correlazione causale con l'altrui arricchimento.
Nulla deve disporsi per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3295/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ALESSANDRA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CASO ROBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La società assicuratrice ha convenuto in giudizio formulando nei suoi Pt_1 Controparte_1 confronti le seguenti domande:
Accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. alle condizioni contrattali in relazione alla CP_1 mancata consegna della vettura Dacia TG FS174ZK alla compagnia e/o a società da questa CP_2 delegata e accertato e dichiarato che il sig. , dopo avere rilasciato procura a vendere ha CP_1 sottratto la vettura, procedendo alla sua vendita a terzi incassandone il prezzo, condannare il sig.
al pagamento, a favore della della somma di € 8.000,00 quale Controparte_1 Parte_1 valore del mezzo non consegnato e illegittimamente ceduto a terzi, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi, anche ex art. 1284 IV co. c.c. dal dovuto al saldo;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del sig. per i fatti di CP_1 cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1 8.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi e interessi, anche ex art. 1284 IV co. c.c. dal dovuto al saldo.
A sostegno delle domande la società attrice ha dedotto in fatto che in data 31.12.2018, all'atto pagina 1 di 3 dell'acquisto da parte del della vettura Dacia Sandero Tg FS174ZK al prezzo complessivo di CP_1
€ 13.100,00, lo stesso convenuto ha stipulato con la un contratto di assicurazione – polizza Pt_1 denominata Renassic – a copertura dei rischi furto e incendio;
che in data 21.9.2019 il ha CP_1 denunciato ai carabinieri il furto della vettura, poi ritrovata dagli stessi carabinieri gravemente danneggiata;
che il ha trasmesso alla CP_1 Parte_2
– la denuncia di furto ed il verbale di ritrovamento del veicolo, oltre al preventivo dei costi
[...] di riparazione per un importo complessivo di € 14.666,13; che la società attrice, verificata l'antieconomicità della riparazione e la conseguente riconducibilità del sinistro alla fattispecie contrattuale di “danno totale”, ha chiesto al la documentazione necessaria per la liquidazione CP_1 del danno, compresa la procura a vendere il veicolo;
che il ha trasmesso la documentazione CP_1 richiesta, inclusa la procura a vendere il veicolo, ma poi, una volta riscosso l'indennizzo assicurativo, anziché consegnare la vettura alla società attrice, l'ha rivenduta ad un terzo al prezzo di euro 8.000,00, violando gli obblighi contrattuali e conseguendo un ingiusto arricchimento.
Il , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Orbene, rileva in via preliminare ed assorbente questo giudicante che la società attrice non ha fornito la prova del titolo costitutivo dell'azione promossa.
A norma dell'art. 1888 c.c. “Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto” e
“L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto”.
La prova scritta del contratto consiste nella copia cartacea o digitale della polizza, firmata dal contraente e dall'agente assicurativo (Cass. 6693/24). La polizza è dunque il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione ed il suo rilascio rappresenta un obbligo specifico dell'assicuratore che presuppone logicamente e giuridicamente la conclusione del contratto.
Ora, nel caso di specie la società attrice ha allegato le condizioni generali di assicurazione – vale a dire quelle unilateralmente predisposte dall'assicuratore per una serie indeterminata di contratti che assicurano rischi omogenei -, ma non ha prodotto la polizza sottoscritta dalle parti relativa allo specifico rapporto assicurativo in questione, né ha allegato altri documenti utili per l'accertamento della specifica volontà negoziale dei contraenti (ad es. il certificato di assicurazione).
Inoltre, i documenti allegati, comunque inidonei a valere come prova della conclusione del contratto e del relativo contenuto, recano l'indicazione di società diverse dalla società attrice, i cui reali rapporti con la non risultano precisamente dedotti e tantomeno documentati: la procura a vendere il Pt_1 veicolo risulta rilasciata in favore di la corrispondenza stragiudiziale intercorsa con il Controparte_3 procuratore del risulta intestata alla Ancora, la copia della distinta di bonifico CP_1 CP_4 relativa al pagamento dell'indennizzo assicurativo è priva di riferimenti al nominativo dell'ordinante - intestatario del conto di provenienza.
Conseguentemente le domande devono essere rigettate per carenza di prova. La domanda principale è carente della prova del titolo contrattuale posto a fondamento dell'azione; mentre, in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, manca la prova dell'effettiva ingiusta diminuzione patrimoniale subita dalla società attrice in correlazione causale con l'altrui arricchimento.
Nulla deve disporsi per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3