Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreche' non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.
Sono abrogati l' art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreche' non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.
Sono abrogati l' art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93 , ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.