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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta per risarcimento danni al n. 562/2024 R.G.
TRA
Avv. , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...] rappresentato C.F._1
e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato nel suo studio in Messina via
XXIV Maggio n.18, C.F CodiceFiscale_2
ATTORE
E con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1
Capogruppo del gruppo bancario “ ”, iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_1
bancari, Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n. Partita P.IVA_1
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Staiti (C.F. P.IVA_2
– presso il cui studio in Messina, via Peculio Frumentario n. C.F._3
31, ha eletto domicilio.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30.01.2024, l'Avv. dopo avere premesso: Parte_1
1) di avere svolto attività professionale in favore della società Controparte_2
Contr 2) che, per il pagamento di detta attività, la aveva trasmesso sette bonifici bancari per il complessivo importo di €. 12.300,00, con espressa indicazione del
1 beneficiario ma con codice IBAN di altro soggetto, Parte_1 Persona_1
Contr che non aveva alcun rapporto con la , anch'egli correntista presso la banca
; 3) che la aveva erroneamente accreditato le somme sul Controparte_1 CP_3
c/c di anziché sul c/c di;
4) che l'errore è Persona_1 Parte_1 esclusivamente imputabile alla banca convenuta la quale non avrebbe dovuto consentire che i bonifici confluissero sul conto corrente di altro destinatario, differente dall'avente diritto e specificatamente indicato;
tutto ciò premesso, chiedeva Parte_1
all'adito Tribunale: 1)Ritenere e dichiarare che l'avv. è il legittimo Parte_1 beneficiario e destinatario dei bonifici del 22.08.2022 di €.2.000,00, del 22.09.2022 di
€.2.000,00, del 23.11.2022 di €.2.300,00, del 23.12.2022 di €.1.500,00, del 14.02.2023 di
€.1.500,00, del 06.03.2023 di €.1.500,00 e del 26.04.2023 di €.1.500,00, in totale €.
12.300,00 effettuati dalla per prestazioni professionali rese in favore Controparte_2 della stessa in vari giudizi civili pendenti davanti al Tribunale di Siena, CP_2 come si evince dal contenuto degli stessi bonifici. 2) Ritenere e dichiarare che la società convenuta è responsabile per inadempimento contrattuale nei Controparte_1 confronti di per colpa grave per aver omesso di verificare la corrispondenza Parte_1 del nominativo del cliente destinatario dei bonifici, avv. ed il numero IBAN Parte_1
[...] 1000000 14310 identificativo del proprio contratto corrente, consentendo così che confluissero sul conto corrente di un altro cliente Persona_1 medico in pensione. 3) Per l'effetto condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore della complessiva Parte_1 somma di €.12.300,00, come indicata nei bonifici non percepiti oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., contestava le deduzioni di parte avversa, eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, la carenza di legittimazione attiva nonché l'infondatezza delle pretese avversarie, quindi chiedeva al Tribunale il rigetto delle domande attoree.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 20.03.2025 la causa veniva assunta in decisione. 2
**********
Riguardo l'eccezione di improcedibilità per omessa introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva che, nel contesto bancario,
l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che l'attore debba esperire il procedimento di mediazione disciplinato dallo stesso decreto oppure, in alternativa, il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis t.u.b. La parte che intenda agire in giudizio contro la banca può scegliere tra la mediazione speciale bancaria e la procedura generale di mediazione.
Invero, la controversia in oggetto non concerne la gestione di un contratto bancario, quanto, piuttosto, una istanza di risarcimento danni a seguito del comportamento della ritenuto illegittimo dall'attore. Non si richiede, CP_3
pertanto, alcun procedimento di mediazione. Tale questione è stata, implicitamente, esaminata con il rinvio della causa per la decisione all'udienza del 20.03.2025, con ciò escludendosi la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione.
È incontestato che il codice IBAN indicato nel bonifico bancario appartiene a correntista presso la stessa banca . Persona_1 Controparte_1
Ai sensi dell'Art. 24 del Decreto legislativo 11 del 27 gennaio 2010, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico
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fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Secondo la Suprema Corte, la norma non contempla una assoluta esclusione di responsabilità dell'intermediario dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, non esclude in ogni caso la sua responsabilità per tutte le operazioni eseguite secondo l'IBAN indicato dal pagatore. Dalla norma non si evince che non sussista in assoluto alcun obbligo da parte dell'intermediario beneficiario di verificare l'eventuale discordanza tra il titolare del conto di pagamento individuato dall'IBAN inesatto ed il nominativo del beneficiario menzionato nell'ordine di bonifico. La Corte Suprema, con ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio
IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici.
La Banca d'Italia, con il Provvedimento “Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)” del luglio 2011, specifica che, in base agli obblighi di diligenza professionale “i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché
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l'operazione venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l'operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico pone infatti in essere una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente.
Pertanto, al fine di favorire la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico utilizzato dal proprio cliente lo contatterà prima di avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario consapevole contatterà, invece, il prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere di respingere il pagamento
– nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'ordine di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili – esime il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'operazione di pagamento”.
Pertanto, l'intermediario che abbia dato seguito all'operazione di pagamento pur essendo consapevole della discordanza tra il nominativo del beneficiario e il codice iban, ben può essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente del servizio e tale responsabilità … ha natura indubbiamente contrattuale se il conto corrente corrispondente all'IBAN errato è radicato presso lo stesso intermediario che detiene anche il conto del legittimo beneficiario. In questo caso, infatti, tra il prestatore del servizio ed il beneficiario che avrebbe dovuto ricevere il pagamento è in essere un rapporto contrattuale e, di conseguenza, sull'intermediario grava l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto. Ciò significa che egli deve agire, nello svolgimento del mandato conferitogli, salvaguardando gli interessi dell'altra parte contrattuale, tra i quali rientra l'esecuzione corretta dell'operazione. Di conseguenza, nel caso in cui egli, consapevole dell'errore esistente nelle coordinate bancarie, abbia eseguito l'operazione secondo l'IBAN errato, può essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1856, 1710 e 1172 cod. civ. (Cass. ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024).
5 Nell'ipotesi in cui sia beneficiario di fatto che il vero beneficiario siano correntisti della stessa banca, mentre si presume la buona fede dell'intermediario riguardo l'errore del soggetto pagatore nella indicazione del codice iban, spetta al cliente della banca, vero beneficiario del bonifico, fornire prova che l'intermediario fosse consapevole dell'errore dell'utente del servizio. In definitiva, precisa la Suprema Corte che l'intermediario “per essere ritenuto esente da colpa, deve soltanto dimostrare di aver eseguito l'operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato che esclude il controllo di congruità. In sostanza, lo schema di pagamento introdotto con la rende l'intermediario automaticamente inconsapevole Pt_2 dell'eventuale errore dell'utente del servizio come in precedenza individuato, con la conseguenza che, di fatto, tocca a quest'ultimo dimostrare che, nonostante l'adozione di tale sistema, quella consapevolezza era stata comunque acquisita dall'intermediario nel caso specifico (Cass. ordinanza. 17415 del 25 giugno 2024).
Nel caso in oggetto l'attore e il beneficiario di fatto del bonifico bancario,
[...]
sono correntisti presso la stessa banca per cui, per far valere la Per_1 responsabilità dell'intermediario, spettava a fornire prova che Parte_1
l'intermediario, , fosse a conoscenza della discordanza tra Controparte_4 il nominativo del beneficiario e il codice iban. In mancanza di tale prova, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
Considerata la peculiarità del caso nonché la recente giurisprudenza, si ritiene di giustizia disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta ogni domanda attorea.
Spese compensate.
Messina, 26.03.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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