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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 2/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 923 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SANTINA D'ERAMO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Le conclusioni delle parti
1. Parte ricorrente domanda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2022 0014171526 000000, con vittoria di spese da distrarsi e condanna ex art. 96 c.p.c.
2. chiede il rigetto della domanda. CP_1
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente, con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del
Tribunale originariamente adito, ha impugnato l'avviso di addebito summenzionato, notificato in data
31.8.2022 e relativo a crediti per contribuzione omessa nella gestione commercianti, oltre oneri accessori, in relazione al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, per l'importo di euro 8.529,65.
2. L'opponente deduce e documenta di aver ceduto l'intero capitale sociale detenuto nella società CHRISANGEL S.r.l., pari al 55%, ed aver cessato ogni incarico amministrativo in data 14.1.2020, come si evince dalla visura della società (all. 2 ricorso), già posta in liquidazione dal dicembre
2019 con nomina del liquidatore e che ha cessato ogni attività dal maggio 2020. Il Persona_1 ricorrente deduce inoltre di essere titolare, per il periodo oggetto del provvedimento opposto, di altra posizione contributiva in qualità di amministratore della società C&A unipersonale S.r.l.s., come risultante dal CUD e dalle buste paga in atti (all. da 3 a 7 ricorso). Formula quindi la domanda in epigrafe, per non debenza delle somme, o in subordine per decadenza a norma degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 46/1999, eccependo anche vizi formali dell'atto.
3. Si è costituita parte resistente, originariamente eccependo l'incompetenza territoriale e, nel merito, eccependo che al di là delle vicende della Chrisangel s.r.l., il ricorrente risulterebbe iscritto in virtù di altra situazione professionale ed in particolare vendo egli proseguito la propria attività “in qualità di preposto agente rappresentante di commercio, socio unico nonché amministratore unico, con altre due società a responsabilità limitata: 1) la c.f attiva in cciaa dal Controparte_2 P.IVA_1
12/08/2019, ma con partita iva aperta sin dal 02/05/2019, (in contemporanea quindi con la : 2) la CP_3
Green Edil 4.0 srls. C.f. dal 10/02/2022”, ed in particolare che egli risulta aver prestato al P.IVA_2 propria attività presso la C&A Unipersonale s.r.l.s., attività in ragione della quale egli è iscritto alla gestione commercianti senza che possa ostarvi la contestuale iscrizione alla gestione separata, dovuta in ragione dell'incarico di amministratore unico contestualmente assunto nella medesima società. L'attività svolta in tal senso risulterebbe, nella prospettazione dell'ente, provata per presunzioni in quanto socio e amministratore unico della C&A, non risultando altri soggetti abilitati a compiere atti di gestione della società.
4. La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto, è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
5. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato in base alle motivazioni che si vanno ad esporre.
6. La questione controversa tra le parti riguarda la sussistenza dell'obbligazione contributiva per la Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. L' afferma che l'iscrizione è CP_1 giustificata dalla qualità di preposto, socio ed amministratore unico della C&A Unipersonale s.r.l.s., che nella stessa avrebbe prestato la propria attività lavorativa personalmente, mentre il ricorrente allega di avere svolto esclusivamente attività di amministrazione in virtù delle quali era iscritto e versava i contributi alla gestione separata, e di non avere pertanto i requisiti soggettivi cui la legge collega l'obbligo di iscrizione.
7. La Legge n. 662/1996, art. 1 comma 203 stabilisce i fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.”
8. I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, con la precisazione che il requisito di prevalenza deve intendersi in relazione alle complessive attività produttive di reddito del soggetto e non già in relazione al complesso dei fattori produttivi dell'impresa, posto che la ratio della richiamata normativa è di valorizzare l'elemento del lavoro personale (Cassazione n. 19273/2018). Deve precisarsi che non rileva l'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore – cui consegue il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata – operando tale attività su un piano giuridico distinto rispetto all'attività lavorativa in seno all'impresa: l'attività di amministrazione riguarda infatti l'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza, mentre l'attività lavorativa inerente lo svolgimento delle attività comprese nell'oggetto sociale è volta alla concreta realizzazione dello scopo sociale (Cassazione, Sez. L, Ord. n. 10426 del 2/5/2018, specificamente in riferimento al socio amministratore di s.r.l.).
9. La prova dei richiamati presupposti per l'iscrizione incombe sull' Quanto alla CP_1 consistenza di tale prova, è ben possibile in quanto generalmente ammesso dall'ordinamento che la stessa sia fornita a mezzo di presunzioni.
10. Nel caso di specie, l'assenza di dipendenti della società è stato elemento ritenuto sufficiente dall'Ente previdenziale per ritenere sussistenti i presupposti per l'obbligo di contribuzione del ricorrente nella gestione commercianti, presumendo che egli, socio unico ed amministratore della C&A
Unipersonale s.r.l.s., prestasse altresì la propria attività lavorativa per la società stessa, il cui oggetto sociale consisterebbe nell'attività di agente e rappresentante di commercio di vernici, carte da parati, e che egli esercitasse quindi, in modo personale e prevalente, attività commerciale. Detta prova è valida ai sensi dell'art. 2729 c.c., sussistendo i requisiti di gravità, precisione e concordanza con le altre risultanze documentali. In particolare, in base alla visura in atti la società risulta attiva fin dal 12.8.2019, richiedendo quindi necessariamente l'apporto di personale;
la società, tuttavia, non risulta avere dipendenti, sicché la gestione concreta della stessa – economicamente riconducibile direttamente in capo al ricorrente, imprenditore – deve ritenersi essere stata posta in essere attraverso il lavoro personale e prevalente di questo, unitamente all'attività di amministratore. L'ente resistente ha peraltro documentato la produzione di un cospicuo reddito, superiore ai 100.000,00 euro, in capo al ricorrente, che a sua volta è indicativo dello svolgimento effettivo da parte della società stessa di attività riconducibile all'oggetto sociale.
11. L'odierno ricorrente non ha contestato gli assunti avversari, limitandosi ad affermare il ruolo ricoperto come amministratore e a negare il proprio coinvolgimento nell'attività di impresa, senza formulare istanze a prova contraria né fornire alcuna spiegazione alternativa in relazione alle modalità di svolgimento, in concreto, delle attività inerenti lo scopo sociale e produttive del reddito documentato.
Non sussistono pertanto elementi per vincere la presunzione – forte – di prestazione personale e CP_ prevalente dell'attività lavorativa in seno alla società, sulla base della quale l ha proceduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti.
12. Quanto alla domanda di decadenza dell'Ente dall'iscrizione a ruolo delle somme oggetto della pretesa per decorso del termine ex art. 25, co. 1, d.lgs. 46/99, la norma prevede che i crediti previdenziali devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello in cui i contributi dovevano essere versati, termine da riferirsi alla notifica dell'avviso di addebito in virtù del combinato disposto tra la norma citata e il comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di individuare il dies a quo, ovvero i termini di versamento ella contribuzione per l'anno 2020. L'ente vi ha invece provveduto mediante richiamo alla normativa emergenziale, ed in particolare al d.l. 9/2020 come integrato dal d.l. 18/2020, con cui è stata disposta la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020 e, successivamente, la previsione di un pagamento in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, quest'ultima con scadenza di 24 mesi a partire dal 31 gennaio 2021, ad opera del d.l. 104/2020. A fronte della richiamata normativa emergenziale, il termine ultimo per il pagamento dei contributi 2020, senza sanzioni né interessi, era previsto addirittura nel 2023, sicché l'avviso di addebito è stato notificato tempestivamente.
13. Quanto ai denunciati vizi formali, ed in particolare alla carenza degli elementi essenziali di cui alla legge 241/90, si osserva che l'avviso di addebito risulta conforme alla disciplina di cui all'art. 30 co.
2 d.l. 70/2010.
14. Ne risulta il rigetto integrale della domanda.
15. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste in capo alla ricorrente. Le stesse sono liquidate in linea ai criteri del D.M. 147/2022 e sulla base del valore della lite dichiarato in atti
(circa 15.000,00 euro). La liquidazione tiene conto (art. 4) della relativa complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività difensionale nella fase istruttoria a fronte del carattere documentale della stessa, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 923 /2023 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 2/10/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 2/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 923 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SANTINA D'ERAMO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Le conclusioni delle parti
1. Parte ricorrente domanda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2022 0014171526 000000, con vittoria di spese da distrarsi e condanna ex art. 96 c.p.c.
2. chiede il rigetto della domanda. CP_1
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente, con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del
Tribunale originariamente adito, ha impugnato l'avviso di addebito summenzionato, notificato in data
31.8.2022 e relativo a crediti per contribuzione omessa nella gestione commercianti, oltre oneri accessori, in relazione al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, per l'importo di euro 8.529,65.
2. L'opponente deduce e documenta di aver ceduto l'intero capitale sociale detenuto nella società CHRISANGEL S.r.l., pari al 55%, ed aver cessato ogni incarico amministrativo in data 14.1.2020, come si evince dalla visura della società (all. 2 ricorso), già posta in liquidazione dal dicembre
2019 con nomina del liquidatore e che ha cessato ogni attività dal maggio 2020. Il Persona_1 ricorrente deduce inoltre di essere titolare, per il periodo oggetto del provvedimento opposto, di altra posizione contributiva in qualità di amministratore della società C&A unipersonale S.r.l.s., come risultante dal CUD e dalle buste paga in atti (all. da 3 a 7 ricorso). Formula quindi la domanda in epigrafe, per non debenza delle somme, o in subordine per decadenza a norma degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 46/1999, eccependo anche vizi formali dell'atto.
3. Si è costituita parte resistente, originariamente eccependo l'incompetenza territoriale e, nel merito, eccependo che al di là delle vicende della Chrisangel s.r.l., il ricorrente risulterebbe iscritto in virtù di altra situazione professionale ed in particolare vendo egli proseguito la propria attività “in qualità di preposto agente rappresentante di commercio, socio unico nonché amministratore unico, con altre due società a responsabilità limitata: 1) la c.f attiva in cciaa dal Controparte_2 P.IVA_1
12/08/2019, ma con partita iva aperta sin dal 02/05/2019, (in contemporanea quindi con la : 2) la CP_3
Green Edil 4.0 srls. C.f. dal 10/02/2022”, ed in particolare che egli risulta aver prestato al P.IVA_2 propria attività presso la C&A Unipersonale s.r.l.s., attività in ragione della quale egli è iscritto alla gestione commercianti senza che possa ostarvi la contestuale iscrizione alla gestione separata, dovuta in ragione dell'incarico di amministratore unico contestualmente assunto nella medesima società. L'attività svolta in tal senso risulterebbe, nella prospettazione dell'ente, provata per presunzioni in quanto socio e amministratore unico della C&A, non risultando altri soggetti abilitati a compiere atti di gestione della società.
4. La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto, è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
5. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato in base alle motivazioni che si vanno ad esporre.
6. La questione controversa tra le parti riguarda la sussistenza dell'obbligazione contributiva per la Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. L' afferma che l'iscrizione è CP_1 giustificata dalla qualità di preposto, socio ed amministratore unico della C&A Unipersonale s.r.l.s., che nella stessa avrebbe prestato la propria attività lavorativa personalmente, mentre il ricorrente allega di avere svolto esclusivamente attività di amministrazione in virtù delle quali era iscritto e versava i contributi alla gestione separata, e di non avere pertanto i requisiti soggettivi cui la legge collega l'obbligo di iscrizione.
7. La Legge n. 662/1996, art. 1 comma 203 stabilisce i fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.”
8. I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, con la precisazione che il requisito di prevalenza deve intendersi in relazione alle complessive attività produttive di reddito del soggetto e non già in relazione al complesso dei fattori produttivi dell'impresa, posto che la ratio della richiamata normativa è di valorizzare l'elemento del lavoro personale (Cassazione n. 19273/2018). Deve precisarsi che non rileva l'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore – cui consegue il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata – operando tale attività su un piano giuridico distinto rispetto all'attività lavorativa in seno all'impresa: l'attività di amministrazione riguarda infatti l'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza, mentre l'attività lavorativa inerente lo svolgimento delle attività comprese nell'oggetto sociale è volta alla concreta realizzazione dello scopo sociale (Cassazione, Sez. L, Ord. n. 10426 del 2/5/2018, specificamente in riferimento al socio amministratore di s.r.l.).
9. La prova dei richiamati presupposti per l'iscrizione incombe sull' Quanto alla CP_1 consistenza di tale prova, è ben possibile in quanto generalmente ammesso dall'ordinamento che la stessa sia fornita a mezzo di presunzioni.
10. Nel caso di specie, l'assenza di dipendenti della società è stato elemento ritenuto sufficiente dall'Ente previdenziale per ritenere sussistenti i presupposti per l'obbligo di contribuzione del ricorrente nella gestione commercianti, presumendo che egli, socio unico ed amministratore della C&A
Unipersonale s.r.l.s., prestasse altresì la propria attività lavorativa per la società stessa, il cui oggetto sociale consisterebbe nell'attività di agente e rappresentante di commercio di vernici, carte da parati, e che egli esercitasse quindi, in modo personale e prevalente, attività commerciale. Detta prova è valida ai sensi dell'art. 2729 c.c., sussistendo i requisiti di gravità, precisione e concordanza con le altre risultanze documentali. In particolare, in base alla visura in atti la società risulta attiva fin dal 12.8.2019, richiedendo quindi necessariamente l'apporto di personale;
la società, tuttavia, non risulta avere dipendenti, sicché la gestione concreta della stessa – economicamente riconducibile direttamente in capo al ricorrente, imprenditore – deve ritenersi essere stata posta in essere attraverso il lavoro personale e prevalente di questo, unitamente all'attività di amministratore. L'ente resistente ha peraltro documentato la produzione di un cospicuo reddito, superiore ai 100.000,00 euro, in capo al ricorrente, che a sua volta è indicativo dello svolgimento effettivo da parte della società stessa di attività riconducibile all'oggetto sociale.
11. L'odierno ricorrente non ha contestato gli assunti avversari, limitandosi ad affermare il ruolo ricoperto come amministratore e a negare il proprio coinvolgimento nell'attività di impresa, senza formulare istanze a prova contraria né fornire alcuna spiegazione alternativa in relazione alle modalità di svolgimento, in concreto, delle attività inerenti lo scopo sociale e produttive del reddito documentato.
Non sussistono pertanto elementi per vincere la presunzione – forte – di prestazione personale e CP_ prevalente dell'attività lavorativa in seno alla società, sulla base della quale l ha proceduto all'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti.
12. Quanto alla domanda di decadenza dell'Ente dall'iscrizione a ruolo delle somme oggetto della pretesa per decorso del termine ex art. 25, co. 1, d.lgs. 46/99, la norma prevede che i crediti previdenziali devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello in cui i contributi dovevano essere versati, termine da riferirsi alla notifica dell'avviso di addebito in virtù del combinato disposto tra la norma citata e il comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di individuare il dies a quo, ovvero i termini di versamento ella contribuzione per l'anno 2020. L'ente vi ha invece provveduto mediante richiamo alla normativa emergenziale, ed in particolare al d.l. 9/2020 come integrato dal d.l. 18/2020, con cui è stata disposta la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020 e, successivamente, la previsione di un pagamento in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, quest'ultima con scadenza di 24 mesi a partire dal 31 gennaio 2021, ad opera del d.l. 104/2020. A fronte della richiamata normativa emergenziale, il termine ultimo per il pagamento dei contributi 2020, senza sanzioni né interessi, era previsto addirittura nel 2023, sicché l'avviso di addebito è stato notificato tempestivamente.
13. Quanto ai denunciati vizi formali, ed in particolare alla carenza degli elementi essenziali di cui alla legge 241/90, si osserva che l'avviso di addebito risulta conforme alla disciplina di cui all'art. 30 co.
2 d.l. 70/2010.
14. Ne risulta il rigetto integrale della domanda.
15. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste in capo alla ricorrente. Le stesse sono liquidate in linea ai criteri del D.M. 147/2022 e sulla base del valore della lite dichiarato in atti
(circa 15.000,00 euro). La liquidazione tiene conto (art. 4) della relativa complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività difensionale nella fase istruttoria a fronte del carattere documentale della stessa, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 923 /2023 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 2/10/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni