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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La OR di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 114/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Parroni ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato presso il suo studio in Terni, piazza Europa n.5, in forza di procura posta su foglio separato e allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-appellante in riassunzione=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Capozzo e Carla Massa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massa in Castiglion del Lago (Pg), via I° maggio n.2, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione in sede di rinvio;
-appellata=
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente in riassunzione come alle note datate 1.7.2024;
Per la parte convenuta nel giudizio di rinvio come alle note datate 28.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto la causa Parte_1
innanzi all'intestata OR a seguito dell'Ordinanza n.32954/2023, emessa dalla terza sezione civile della OR di cassazione il 27.11.2023, che ha cassato la sentenza n.779/2019 della OR di Appello di Perugia in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dallo stesso Pt_1
I fatti di causa traggono origine dalla stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto alcune unità immobiliari ad uso commerciale site in Terni, via Gabelletta n.147,
tra il proprietario e la conduttrice, società IN 41 SR (ora in Parte_1
liquidazione), cui aveva prestato fideiussione accessoria. Controparte_1
Lo stesso lamentando il mancato pagamento delle ultime tre mensilità del Pt_1
canone dovuto dalla conduttrice per il semestre di preavviso di recesso dal contratto,
l'alterazione della cosa locata, la violazione dell'obbligo di restituzione dell'immobile in pristino stato ed il mancato rimborso delle spese effettuate, adiva il Tribunale di Terni
per sentir condannare la conduttrice e la garante all'adempimento di tutte le CP_1
obbligazioni nascenti dal contratto, oltre al pagamento del corrispettivo sino alla restituzione del bene, ex art. 1591 cod. civile.
Si costituiva in giudizio la IN 41 SR che resisteva alla domanda deducendo l'intervenuto accordo transattivo col ricorrente in ragione del quale erano dovuti solo i canoni maturati sino al mese di marzo del 2014, oltre tre mesi per il recesso anticipato,
nonché l'inapplicabilità dell'art.1590 cod. civile alla fattispecie.
pagina 2 di 11 Si costituiva altresì sostenendo che la fideiussione riguardava solo il Controparte_1
pagamento dei canoni di locazione e che con il pagamento effettuato in virtù
dell'accordo transattivo l'obbligazione di garanzia risultava adempiuta.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti ed una CTU;
all'esito della discussione il Tribunale di Terni, con sentenza n.916/2017, accoglieva la domanda avanzata dall' e, per l'effetto: - condannava e la società Pt_1 Controparte_1
IN 41 SR in persona del liquidatore, in solido tra loro, al pagamento della somma di
€.44.544,99 (€.11.280,00 per canoni da luglio a settembre 2014 oltre ad €.33.264,99 per costi di rimessa in pristino dell'immobile); - condannava IN 41 SR in persona del liquidatore al pagamento (a titolo di illegittima protrazione della detenzione) della somma di €.199.739,00; - condannava i resistenti al pagamento delle spese di lite e di quelle della CTU.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Terni interponeva appello principale
[...]
che lamentava: Parte_1
1) l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale aveva ritenuto, pur in assenza dell'attivazione del contraddittorio sul punto, che la responsabilità ex art. 1591
c.c. fosse di natura extracontrattuale e non contrattuale;
2) la mancata condanna dei convenuti al pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute come dovute all' Pt_1
In conformità delle doglianze formulate l'appellante chiedeva che, previo accertamento della responsabilità contrattuale per il ritardo nella restituzione dell'immobile, la garante fosse condannata in solido con la conduttrice;
inoltre chiedeva la condanna degli appellati al pagamento in solido degli interessi legali sulle somme liquidate dal giorno della domanda, oltre al rimborso delle spese di lite del grado di giudizio.
pagina 3 di 11 Pur a fronte di rituale notifica del ricorso la società non si Controparte_2
costituiva e rimaneva contumace, viceversa si costituiva in giudizio che Controparte_1
resisteva all'appello principale e proponeva appello incidentale.
Deduceva l'appellante incidentale: -la limitazione della fideiussione alla sola obbligazione di pagamento dei canoni di locazione;
- l'estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1957 cod. civile;
- l'avvenuta transazione (a fronte della quale la CP_1
aveva pagato con effetto solutorio, nel mese di luglio del 201,4 €.23.011,00 pari a sei mensilità ed alla quota di registrazione del contratto); - l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 cod. civile;
- l'erronea imputazione di 3 canoni di locazione anche alla che ove esclusa dal pagamento CP_1
delle obbligazioni che trovano fonte nella legge -e non nel contratto- non doveva ritenersi tenuta a pagare tre mensilità di preavviso (pari ad €.11.280,00).
Sulla base di tutto quanto sostenuto la concludeva per il rigetto dell'appello CP_1
principale e l'accoglimento di tutti i motivi di appello incidentale, insistendo nelle richieste istruttorie non ammesse dal primo giudice.
Con sentenza n.797/2019 la OR di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava gli appellati al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, respingeva gli altri motivi di ricorso dell'appellante principale (ritenendo corretta l'esclusione della da quanto dovuto dalla società conduttrice ex art. 1591 CP_1
c.c.), respingeva tutti i motivi di appello incidentale e condannava l' al Pt_1
pagamento del 60% delle spese processuali del secondo grado di giudizio, dichiarandole compensate per il rimanente 40%.
La citata sentenza veniva ricorsa per cassazione da sulla base di 4 Parte_1
motivi e precisamente: - per violazione dell'art. 101 cpc, in relazione all'art. 360 numeri
3 e 4 cpc, per esser stata rilevata d'ufficio la questione dell'inestensibilità della pagina 4 di 11 responsabilità ex art. 1591 c.c. dal conduttore al fideiussore;
- per violazione dell'art.1591 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del fideiussore per il risarcimento del danno connesso alla violazione -da parte del conduttore- dell'obbligo di restituzione dell'immobile nei termini dovuti;
- per violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la questione relativa alla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite fosse passata in giudicato esclusivamente nei confronti della società conduttrice e non anche della non avendo quest'ultima CP_1
impugnato tale capo della sentenza di primo grado;
- per violazione dell'art. 92 cpc, per avere la corte illegittimamente disposto la compensazione del 40% delle spese di lite relative al grado di appello nonostante l'accoglimento dell'appello principale e l'integrale rigetto dell'appello incidentale.
Resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale Controparte_1
con quattro motivi di impugnazione e segnatamente: 1) per violazione dell'art.1362 c.c.
(in relazione all'art. 360 n.3 cpc), per avere erroneamente la corte territoriale affermato che le parti del contratto di fideiussione avessero esteso l'obbligazione della garante a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e non solo a quelle relative al pagamento dei canoni;
2) per violazione dell'art. 1957 c.c. (in relazione alll'art. 360
numeri 3 e 5 cpc), per avere la corte territoriale erroneamente considerato, ai fini della determinazione della scadenza della fideiussione, l'estinzione dell'intero rapporto contrattuale e non già le date relative alla scadenza dei singoli canoni di locazione;
3)
per violazione dell'art. 1956 c.c. (in relazione all'art. 360 numeri 3 e 5 cpc), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che il creditore non fosse incorso nella violazione degli obblighi sullo stesso incombenti ai pagina 5 di 11 sensi dell'art. 1956 c.c., con particolare riferimento all'avvenuta estensione dei finanziamenti concessi alla società conduttrice pur in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società conduttrice;
4) per violazione dell'art. 257 cpc
(in relazione all'art. 360 numeri 3 e 5 cpc), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di provvedere all'escussione del testimone indicato dalla CP_1
La terza sezione civile della Suprema OR, con Ordinanza n.8254/2024, accoglieva il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale (dichiarando inammissibile il primo ed assorbito il quarto), riteneva infondato il primo motivo di ricorso incidentale ed inammissibili i restanti, conseguentemente cassava la pronuncia impugnata con rinvio alla OR di appello in relazione ai motivi accolti.
Con atto di citazione datato 15.2.2024 riassumeva il giudizio ex Parte_1
art. 392 cpc innanzi all'intestata OR (in diversa composizione) chiedendo di: -
accertare e dichiarare che la società è in mora nel restituire Controparte_2
i beni locati e che, di conseguenza, è tenuta ex art. 1591 c.c. a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna;
- accertare e dichiarare che la CP_1
in qualità di fideiussore, è coobbligata solidale, insieme alla società
[...] [...]
, nei riguardi del ricorrente - condannare a Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
pagare i corrispettivi della locazione dal mese di luglio 2014 sino alla restituzione dei beni nella misura di €.199.739,00 oltre interessi come per legge;
- condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite dei gradi del giudizio (secondo grado, ricorso per
[...]
cassazione e giudizio di riassunzione).
Resisteva alla riassunzione che, ripercorsi i punti di fatto della vicenda, Controparte_1
ribadiva l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall' ed eccepiva la Pt_1
commissione di due errori in fatto da parte della OR di cassazione, vale a dire: 1)
l'accoglimento del terzo motivo di ricorso dell' in ordine alla legittimità del Pt_1
pagina 6 di 11 rifiuto del locatore di ricevere la prestazione della restituzione dell'immobile, che contrariamente a quanto affermato dalla OR Suprema era stata espressamente contestata;
2) l'accoglimento del secondo motivo di ricorso nonostante che il creditore non si fosse attivato entro due mesi dalla scadenza di ogni singola rata del canone, dato che, fermo restando che l'obbligazione del pagamento del canone va tenuta distinta da quella del ripristino del locale, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. si deve far coincidere “con la data delle singole prestazioni e non già con quella di estinzione
dell'intero rapporto”; inoltre la convenuta eccepiva che il provvedimento della OR di cassazione stabiliva il dovere del fideiussore di riconoscere l'indennità ex art. 1591 c.c.
al locatore ma non indicava esattamente il periodo risarcibile.
Sulla base di tutto quanto sostenuto ed esposto la chiedeva che venisse accertata CP_1
l'assenza di responsabilità solidale a suo carico, la decadenza dell'azione ex art. 1957
terzo comma c.c. e la restituzione delle somme già pagate;
in via subordinata l'appellata chiedeva che l'indennità di occupazione fosse limitata alla sola locazione del locale modificato (ovverosia ad ¼ del canone) ed in via ulteriormente subordinata chiedeva che venisse detratta da quanto richiesto dall' la somma già versata dalla Pt_1 CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di svolgere ulteriore attività
istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.5.2025.
*****
Rileva innanzitutto questa OR che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003). pagina 7 di 11 Posta tale doverosa premessa occorre osservare che la difesa della muovendo CP_1
dalla considerazione che la OR di cassazione abbia commesso due errori di fatto, ha chiesto che venisse: A) affermata l'illegittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile (o, quantomeno, che non dovesse considerarsi questione coperta dal giudicato); B) dichiarata l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1957
terzo comma c.c., con conseguente obbligo per l' di restituire le somme già Pt_1
pagate; C) accertata la misura dell'indennità di occupazione, in ogni caso da limitare alla sola locazione del locale modificato (ovverosia ad ¼ del canone).
Orbene, osserva questa OR che il ricorso per cassazione proposto dall' è stato Pt_1
accolto per violazione di legge (art.360 n.3 cpc) ed in relazione a soli due motivi (il secondo ed il terzo), mentre tutti i motivi d'impugnazione contenuti nel controricorso della sono stati rigettati (il primo) o dichiarati inammissibili (il secondo, il terzo CP_1
ed il quarto).
Come è noto, quando la sentenza viene cassata per i motivi previsti dal n. 3 dell'art. 360
cpc il giudizio di rinvio è definito “proprio”, poiché il rinvio ha natura prosecutoria (e rescissoria, che segue il giudizio rescindente svoltosi innanzi alla S.C.).
Viceversa, quando la sentenza viene “annullata” ai sensi dell'art. 360 n.4 cpc o comunque per un error in procedendo e non in iudicando, la causa è semplicemente
“restituita” a quella fase del giudizio di merito in cui si è verificato il vizio che ha determinato l'annullamento della decisione impugnata, con il rinvio cd. restitutorio o
“improprio”. (tra le tante Cass. s.u. 05/15781; Cass. 09/26598).
Tanto premesso è evidente che nella fattispecie, trattandosi di rinvio “proprio”, il dovere di questa OR è quello di conformarsi ai principi di diritto affermati -e disattesi dalla sentenza cassata- vale a dire: 1) dichiarare la natura contrattuale (poiché derivante dalla violazione dell'obbligo di restituzione della cosa locata alla cessazione del contratto pagina 8 di 11 facente capo al conduttore) della responsabilità prevista dall'art.1591 cod. civile, con conseguente riconoscimento che , in qualità di fideiussore, è coobbligata Controparte_1
solidale, insieme alla società , nei riguardi del ricorrente Controparte_2
2) dichiarare il passaggio in giudicato della questione relativa alla legittimità Pt_1
del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile locato in condizioni non conformi a quelle pattuite.
Dalla vincolatività dei principi di diritto affermati discende che nel giudizio di rinvio tutte le questioni, di fatto o di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di annullamento restano precluse, sia nel caso che siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate in sede di legittimità.
Detto ciò, è del tutto evidente che le eccezioni sollevate dalla ove accolte, Pt_1
avrebbero la conseguenza di vanificare totalmente l'Ordinanza della OR di cassazione che ha enunciato i principi di diritto sopra esposti, onde non possono considerarsi ammissibili.
In ogni caso, e nel dettaglio:
- l'illegittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile è
questione coperta dal giudicato, anche perché nemmeno indicata tra i motivi di appello incidentale proposti dalla con la comparsa 5.6.2018 (cfr. pagg. 20 e seguenti), CP_1
sicché non può essere riproposta in questa sede;
- la questione della decadenza dell'azione ex art. 1957 terzo comma c.c. ha formato oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale innanzi alla Suprema OR, motivo che è stato dichiarato inammissibile, conseguentemente la questione è oramai definita ed il giudice del rinvio non ha potere di valutarla nuovamente;
pagina 9 di 11 - la misura dell'indennità di occupazione è stata determinata dal Tribunale di Terni con la sentenza n.916/2017 e la statuizione è passata in giudicato, visto che nessuno dei motivi di impugnazione, principale o incidentale, ha investito tale punto, se non con riferimento agli interessi legali (terzo motivo dell'appello principale).
Riassumendo, tutte le questioni riproposte in questa sede dalla devono CP_1
considerarsi interamente coperte dal giudicato, mentre per quello che riguarda il presente giudizio occorre dar corso ai principi di diritto affermati dalla OR di cassazione e per ciò:
1) preso atto che la società è in mora nel restituire i beni Controparte_2
locati e che, di conseguenza, è tenuta ex art. 1591 c.c. a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, dichiara che , in qualità di fideiussore, è Controparte_1
coobbligata solidale, insieme alla società , nei riguardi del Controparte_2
ricorrente Pt_1
2) condanna a pagare i corrispettivi della locazione dal mese di luglio Controparte_1
2014 sino alla restituzione dei beni, nella misura di €.199.739,00 oltre interessi come per legge;
3) le spese di lite del grado di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità (minima con riguardo alla presente fase).
P.Q.M.
La OR di Appello di Perugia, pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis
reiectis così provvede:
- dichiara che la società è in mora nel restituire i beni locati Controparte_2
e che, di conseguenza, è tenuta ex art. 1591 c.c. a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna;
pagina 10 di 11 - dichiara che , in qualità di fideiussore, è coobbligata solidale, insieme Controparte_1
alla società , nei riguardi del ricorrente Controparte_2 Pt_1
- condanna a pagare i corrispettivi della locazione dal mese di luglio 2014 Controparte_1
sino alla restituzione dei beni, nella misura di €.199.739,00 oltre interessi come indicati nella sentenza n.797/2019 dell'intestata OR e detratto quanto già corrisposto nel corso del giudizio;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del secondo giudizio di merito che liquida in €.1.138,00 per anticipazioni ed
€.5.000,00 per compensi professionali, del giudizio di legittimità che liquida in
€.1.745,00 per anticipazioni ed €.7.655,00 per compensi professionali, del presente giudizio che liquida in €.1.165,50 per anticipazioni ed €.7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre a rimborsare quanto pagato dall in esecuzione della sentenza della OR territoriale Pt_1
n.797/2019.
Così deciso in Perugia, lì 15 settembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La OR di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 114/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Parroni ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato presso il suo studio in Terni, piazza Europa n.5, in forza di procura posta su foglio separato e allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-appellante in riassunzione=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Capozzo e Carla Massa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massa in Castiglion del Lago (Pg), via I° maggio n.2, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione in sede di rinvio;
-appellata=
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente in riassunzione come alle note datate 1.7.2024;
Per la parte convenuta nel giudizio di rinvio come alle note datate 28.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto la causa Parte_1
innanzi all'intestata OR a seguito dell'Ordinanza n.32954/2023, emessa dalla terza sezione civile della OR di cassazione il 27.11.2023, che ha cassato la sentenza n.779/2019 della OR di Appello di Perugia in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dallo stesso Pt_1
I fatti di causa traggono origine dalla stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto alcune unità immobiliari ad uso commerciale site in Terni, via Gabelletta n.147,
tra il proprietario e la conduttrice, società IN 41 SR (ora in Parte_1
liquidazione), cui aveva prestato fideiussione accessoria. Controparte_1
Lo stesso lamentando il mancato pagamento delle ultime tre mensilità del Pt_1
canone dovuto dalla conduttrice per il semestre di preavviso di recesso dal contratto,
l'alterazione della cosa locata, la violazione dell'obbligo di restituzione dell'immobile in pristino stato ed il mancato rimborso delle spese effettuate, adiva il Tribunale di Terni
per sentir condannare la conduttrice e la garante all'adempimento di tutte le CP_1
obbligazioni nascenti dal contratto, oltre al pagamento del corrispettivo sino alla restituzione del bene, ex art. 1591 cod. civile.
Si costituiva in giudizio la IN 41 SR che resisteva alla domanda deducendo l'intervenuto accordo transattivo col ricorrente in ragione del quale erano dovuti solo i canoni maturati sino al mese di marzo del 2014, oltre tre mesi per il recesso anticipato,
nonché l'inapplicabilità dell'art.1590 cod. civile alla fattispecie.
pagina 2 di 11 Si costituiva altresì sostenendo che la fideiussione riguardava solo il Controparte_1
pagamento dei canoni di locazione e che con il pagamento effettuato in virtù
dell'accordo transattivo l'obbligazione di garanzia risultava adempiuta.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti ed una CTU;
all'esito della discussione il Tribunale di Terni, con sentenza n.916/2017, accoglieva la domanda avanzata dall' e, per l'effetto: - condannava e la società Pt_1 Controparte_1
IN 41 SR in persona del liquidatore, in solido tra loro, al pagamento della somma di
€.44.544,99 (€.11.280,00 per canoni da luglio a settembre 2014 oltre ad €.33.264,99 per costi di rimessa in pristino dell'immobile); - condannava IN 41 SR in persona del liquidatore al pagamento (a titolo di illegittima protrazione della detenzione) della somma di €.199.739,00; - condannava i resistenti al pagamento delle spese di lite e di quelle della CTU.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Terni interponeva appello principale
[...]
che lamentava: Parte_1
1) l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale aveva ritenuto, pur in assenza dell'attivazione del contraddittorio sul punto, che la responsabilità ex art. 1591
c.c. fosse di natura extracontrattuale e non contrattuale;
2) la mancata condanna dei convenuti al pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute come dovute all' Pt_1
In conformità delle doglianze formulate l'appellante chiedeva che, previo accertamento della responsabilità contrattuale per il ritardo nella restituzione dell'immobile, la garante fosse condannata in solido con la conduttrice;
inoltre chiedeva la condanna degli appellati al pagamento in solido degli interessi legali sulle somme liquidate dal giorno della domanda, oltre al rimborso delle spese di lite del grado di giudizio.
pagina 3 di 11 Pur a fronte di rituale notifica del ricorso la società non si Controparte_2
costituiva e rimaneva contumace, viceversa si costituiva in giudizio che Controparte_1
resisteva all'appello principale e proponeva appello incidentale.
Deduceva l'appellante incidentale: -la limitazione della fideiussione alla sola obbligazione di pagamento dei canoni di locazione;
- l'estinzione della fideiussione a norma dell'art. 1957 cod. civile;
- l'avvenuta transazione (a fronte della quale la CP_1
aveva pagato con effetto solutorio, nel mese di luglio del 201,4 €.23.011,00 pari a sei mensilità ed alla quota di registrazione del contratto); - l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 cod. civile;
- l'erronea imputazione di 3 canoni di locazione anche alla che ove esclusa dal pagamento CP_1
delle obbligazioni che trovano fonte nella legge -e non nel contratto- non doveva ritenersi tenuta a pagare tre mensilità di preavviso (pari ad €.11.280,00).
Sulla base di tutto quanto sostenuto la concludeva per il rigetto dell'appello CP_1
principale e l'accoglimento di tutti i motivi di appello incidentale, insistendo nelle richieste istruttorie non ammesse dal primo giudice.
Con sentenza n.797/2019 la OR di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava gli appellati al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, respingeva gli altri motivi di ricorso dell'appellante principale (ritenendo corretta l'esclusione della da quanto dovuto dalla società conduttrice ex art. 1591 CP_1
c.c.), respingeva tutti i motivi di appello incidentale e condannava l' al Pt_1
pagamento del 60% delle spese processuali del secondo grado di giudizio, dichiarandole compensate per il rimanente 40%.
La citata sentenza veniva ricorsa per cassazione da sulla base di 4 Parte_1
motivi e precisamente: - per violazione dell'art. 101 cpc, in relazione all'art. 360 numeri
3 e 4 cpc, per esser stata rilevata d'ufficio la questione dell'inestensibilità della pagina 4 di 11 responsabilità ex art. 1591 c.c. dal conduttore al fideiussore;
- per violazione dell'art.1591 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del fideiussore per il risarcimento del danno connesso alla violazione -da parte del conduttore- dell'obbligo di restituzione dell'immobile nei termini dovuti;
- per violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la questione relativa alla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite fosse passata in giudicato esclusivamente nei confronti della società conduttrice e non anche della non avendo quest'ultima CP_1
impugnato tale capo della sentenza di primo grado;
- per violazione dell'art. 92 cpc, per avere la corte illegittimamente disposto la compensazione del 40% delle spese di lite relative al grado di appello nonostante l'accoglimento dell'appello principale e l'integrale rigetto dell'appello incidentale.
Resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale Controparte_1
con quattro motivi di impugnazione e segnatamente: 1) per violazione dell'art.1362 c.c.
(in relazione all'art. 360 n.3 cpc), per avere erroneamente la corte territoriale affermato che le parti del contratto di fideiussione avessero esteso l'obbligazione della garante a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e non solo a quelle relative al pagamento dei canoni;
2) per violazione dell'art. 1957 c.c. (in relazione alll'art. 360
numeri 3 e 5 cpc), per avere la corte territoriale erroneamente considerato, ai fini della determinazione della scadenza della fideiussione, l'estinzione dell'intero rapporto contrattuale e non già le date relative alla scadenza dei singoli canoni di locazione;
3)
per violazione dell'art. 1956 c.c. (in relazione all'art. 360 numeri 3 e 5 cpc), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che il creditore non fosse incorso nella violazione degli obblighi sullo stesso incombenti ai pagina 5 di 11 sensi dell'art. 1956 c.c., con particolare riferimento all'avvenuta estensione dei finanziamenti concessi alla società conduttrice pur in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società conduttrice;
4) per violazione dell'art. 257 cpc
(in relazione all'art. 360 numeri 3 e 5 cpc), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di provvedere all'escussione del testimone indicato dalla CP_1
La terza sezione civile della Suprema OR, con Ordinanza n.8254/2024, accoglieva il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale (dichiarando inammissibile il primo ed assorbito il quarto), riteneva infondato il primo motivo di ricorso incidentale ed inammissibili i restanti, conseguentemente cassava la pronuncia impugnata con rinvio alla OR di appello in relazione ai motivi accolti.
Con atto di citazione datato 15.2.2024 riassumeva il giudizio ex Parte_1
art. 392 cpc innanzi all'intestata OR (in diversa composizione) chiedendo di: -
accertare e dichiarare che la società è in mora nel restituire Controparte_2
i beni locati e che, di conseguenza, è tenuta ex art. 1591 c.c. a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna;
- accertare e dichiarare che la CP_1
in qualità di fideiussore, è coobbligata solidale, insieme alla società
[...] [...]
, nei riguardi del ricorrente - condannare a Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
pagare i corrispettivi della locazione dal mese di luglio 2014 sino alla restituzione dei beni nella misura di €.199.739,00 oltre interessi come per legge;
- condannare CP_1
al pagamento delle spese di lite dei gradi del giudizio (secondo grado, ricorso per
[...]
cassazione e giudizio di riassunzione).
Resisteva alla riassunzione che, ripercorsi i punti di fatto della vicenda, Controparte_1
ribadiva l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall' ed eccepiva la Pt_1
commissione di due errori in fatto da parte della OR di cassazione, vale a dire: 1)
l'accoglimento del terzo motivo di ricorso dell' in ordine alla legittimità del Pt_1
pagina 6 di 11 rifiuto del locatore di ricevere la prestazione della restituzione dell'immobile, che contrariamente a quanto affermato dalla OR Suprema era stata espressamente contestata;
2) l'accoglimento del secondo motivo di ricorso nonostante che il creditore non si fosse attivato entro due mesi dalla scadenza di ogni singola rata del canone, dato che, fermo restando che l'obbligazione del pagamento del canone va tenuta distinta da quella del ripristino del locale, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. si deve far coincidere “con la data delle singole prestazioni e non già con quella di estinzione
dell'intero rapporto”; inoltre la convenuta eccepiva che il provvedimento della OR di cassazione stabiliva il dovere del fideiussore di riconoscere l'indennità ex art. 1591 c.c.
al locatore ma non indicava esattamente il periodo risarcibile.
Sulla base di tutto quanto sostenuto ed esposto la chiedeva che venisse accertata CP_1
l'assenza di responsabilità solidale a suo carico, la decadenza dell'azione ex art. 1957
terzo comma c.c. e la restituzione delle somme già pagate;
in via subordinata l'appellata chiedeva che l'indennità di occupazione fosse limitata alla sola locazione del locale modificato (ovverosia ad ¼ del canone) ed in via ulteriormente subordinata chiedeva che venisse detratta da quanto richiesto dall' la somma già versata dalla Pt_1 CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione senza la necessità di svolgere ulteriore attività
istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.5.2025.
*****
Rileva innanzitutto questa OR che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, così come prospettare nuove tesi difensive (intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria) e formulare nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass. 13/8225;
Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU. n.9069/2003). pagina 7 di 11 Posta tale doverosa premessa occorre osservare che la difesa della muovendo CP_1
dalla considerazione che la OR di cassazione abbia commesso due errori di fatto, ha chiesto che venisse: A) affermata l'illegittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile (o, quantomeno, che non dovesse considerarsi questione coperta dal giudicato); B) dichiarata l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1957
terzo comma c.c., con conseguente obbligo per l' di restituire le somme già Pt_1
pagate; C) accertata la misura dell'indennità di occupazione, in ogni caso da limitare alla sola locazione del locale modificato (ovverosia ad ¼ del canone).
Orbene, osserva questa OR che il ricorso per cassazione proposto dall' è stato Pt_1
accolto per violazione di legge (art.360 n.3 cpc) ed in relazione a soli due motivi (il secondo ed il terzo), mentre tutti i motivi d'impugnazione contenuti nel controricorso della sono stati rigettati (il primo) o dichiarati inammissibili (il secondo, il terzo CP_1
ed il quarto).
Come è noto, quando la sentenza viene cassata per i motivi previsti dal n. 3 dell'art. 360
cpc il giudizio di rinvio è definito “proprio”, poiché il rinvio ha natura prosecutoria (e rescissoria, che segue il giudizio rescindente svoltosi innanzi alla S.C.).
Viceversa, quando la sentenza viene “annullata” ai sensi dell'art. 360 n.4 cpc o comunque per un error in procedendo e non in iudicando, la causa è semplicemente
“restituita” a quella fase del giudizio di merito in cui si è verificato il vizio che ha determinato l'annullamento della decisione impugnata, con il rinvio cd. restitutorio o
“improprio”. (tra le tante Cass. s.u. 05/15781; Cass. 09/26598).
Tanto premesso è evidente che nella fattispecie, trattandosi di rinvio “proprio”, il dovere di questa OR è quello di conformarsi ai principi di diritto affermati -e disattesi dalla sentenza cassata- vale a dire: 1) dichiarare la natura contrattuale (poiché derivante dalla violazione dell'obbligo di restituzione della cosa locata alla cessazione del contratto pagina 8 di 11 facente capo al conduttore) della responsabilità prevista dall'art.1591 cod. civile, con conseguente riconoscimento che , in qualità di fideiussore, è coobbligata Controparte_1
solidale, insieme alla società , nei riguardi del ricorrente Controparte_2
2) dichiarare il passaggio in giudicato della questione relativa alla legittimità Pt_1
del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile locato in condizioni non conformi a quelle pattuite.
Dalla vincolatività dei principi di diritto affermati discende che nel giudizio di rinvio tutte le questioni, di fatto o di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di annullamento restano precluse, sia nel caso che siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate in sede di legittimità.
Detto ciò, è del tutto evidente che le eccezioni sollevate dalla ove accolte, Pt_1
avrebbero la conseguenza di vanificare totalmente l'Ordinanza della OR di cassazione che ha enunciato i principi di diritto sopra esposti, onde non possono considerarsi ammissibili.
In ogni caso, e nel dettaglio:
- l'illegittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell'immobile è
questione coperta dal giudicato, anche perché nemmeno indicata tra i motivi di appello incidentale proposti dalla con la comparsa 5.6.2018 (cfr. pagg. 20 e seguenti), CP_1
sicché non può essere riproposta in questa sede;
- la questione della decadenza dell'azione ex art. 1957 terzo comma c.c. ha formato oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale innanzi alla Suprema OR, motivo che è stato dichiarato inammissibile, conseguentemente la questione è oramai definita ed il giudice del rinvio non ha potere di valutarla nuovamente;
pagina 9 di 11 - la misura dell'indennità di occupazione è stata determinata dal Tribunale di Terni con la sentenza n.916/2017 e la statuizione è passata in giudicato, visto che nessuno dei motivi di impugnazione, principale o incidentale, ha investito tale punto, se non con riferimento agli interessi legali (terzo motivo dell'appello principale).
Riassumendo, tutte le questioni riproposte in questa sede dalla devono CP_1
considerarsi interamente coperte dal giudicato, mentre per quello che riguarda il presente giudizio occorre dar corso ai principi di diritto affermati dalla OR di cassazione e per ciò:
1) preso atto che la società è in mora nel restituire i beni Controparte_2
locati e che, di conseguenza, è tenuta ex art. 1591 c.c. a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, dichiara che , in qualità di fideiussore, è Controparte_1
coobbligata solidale, insieme alla società , nei riguardi del Controparte_2
ricorrente Pt_1
2) condanna a pagare i corrispettivi della locazione dal mese di luglio Controparte_1
2014 sino alla restituzione dei beni, nella misura di €.199.739,00 oltre interessi come per legge;
3) le spese di lite del grado di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità (minima con riguardo alla presente fase).
P.Q.M.
La OR di Appello di Perugia, pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis
reiectis così provvede:
- dichiara che la società è in mora nel restituire i beni locati Controparte_2
e che, di conseguenza, è tenuta ex art. 1591 c.c. a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna;
pagina 10 di 11 - dichiara che , in qualità di fideiussore, è coobbligata solidale, insieme Controparte_1
alla società , nei riguardi del ricorrente Controparte_2 Pt_1
- condanna a pagare i corrispettivi della locazione dal mese di luglio 2014 Controparte_1
sino alla restituzione dei beni, nella misura di €.199.739,00 oltre interessi come indicati nella sentenza n.797/2019 dell'intestata OR e detratto quanto già corrisposto nel corso del giudizio;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del secondo giudizio di merito che liquida in €.1.138,00 per anticipazioni ed
€.5.000,00 per compensi professionali, del giudizio di legittimità che liquida in
€.1.745,00 per anticipazioni ed €.7.655,00 per compensi professionali, del presente giudizio che liquida in €.1.165,50 per anticipazioni ed €.7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre a rimborsare quanto pagato dall in esecuzione della sentenza della OR territoriale Pt_1
n.797/2019.
Così deciso in Perugia, lì 15 settembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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