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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12750/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12750/2024 tra
Pt_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 5 dicembre 2024 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. COSTARINO SILVIA MARIA Pt_1
Per l'avv. AMERICO MARIA ANTONIETTA con la sig.ra personalmente Controparte_1 P_
Per nessuno è presente P_
Il Giudice
Dichiara la contumacia di;
invita le parti a precisare le conclusioni. P_
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa del 5.11.24.
Il procuratore di conclude come da memoria integrativa del 20.11.24, Controparte_1
aderendo alla domanda di risoluzione del contratto;
chiede dichiararsi che nulla è dovuto dalla a titolo di canoni. P_
I procuratori chiedono di essere esonerati dal presenziare in udienza alla lettura del provvedimento.
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
pagina 1 di 7 Marco Ciccarelli
pagina 2 di 7 N. R.G. 12750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 5.12.2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12750/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. COSTARINO SILVIA MARIA in forza di procura Pt_1 P.IVA_1
allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata dall'Avv. AMERICO MARIA Controparte_1 C.F._1
ANTONIETTA in forza di procura allegata alla memoria del 20.11.2024
CONVENUTA
(C.F. ) P_ C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - Accertare il Pt_1
mancato adempimento da parte dei signori e alle obbligazioni P_ Controparte_1
derivanti dal contratto di locazione di cui è causa;
- Dichiarare risolto il contratto di locazione per fatto e colpa dei signori e - Dato atto dell'accordo di mediazione P_ Controparte_1
intervenuto con la conduttrice dichiarare tenuto e condannare il signor Controparte_1 P_
pagina 3 di 7 al pagamento della morosità maturata, pari ad oggi ad € 8.934,94, oltre agli interessi ex art. P_
1284 IV comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- Dichiarare tenuto e condannare il signor P_
al pagamento delle spese legali del presente procedimento e del procedimento per la
[...]
convalida dello sfratto da liquidarsi anche alla luce del comportamento processuale tenuto dall'intimato”.
: “Voglia il Tribunale Ill.no, reiectis contrariis, Riservato il diritto di Email_1
ulteriormente produrre e dedurre;
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra la ed i sigg.ri e;
Dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Parte_1 Controparte_1 P_
per intervenuta cessazione della materia del contendere, a fronte dell'accordo Controparte_1
raggiunto con in persona del legale rappresentante pro tempore, nella procedura di Parte_1
mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e sfratto per morosità dall'immobile Pt_1 P_ Controparte_1
sito in Torino, Strada del Portone n. 25 per il mancato pagamento di canoni, spese accessorie e quota tassa di registro per complessivi € 4.926,94.
All'udienza dell'8.07.2024 non si è opposta alla convalida dello sfratto Controparte_1
mentre ha dichiarato di voler proporre opposizione “per una serie di motivazioni che si P_
riserva di documentare”.
Il Giudice, stante l'assoluta genericità dell'opposizione del sig. e non ritenendo P_
sussistenti gravi motivi contrari, ha ordinato il rilascio ex art. 665 c.p.c., assegnando all'uopo termine fino al 16.08.2024.
È stato introdotto procedimento di mediazione al quale non ha partecipato;
in P_
sede di mediazione è stato raggiunto un accordo tra e Controparte_1 Pt_1
La locatrice, tenuto conto dell'accordo raggiunto con la sig.ra , ha precisato le P_
conclusioni nei sensi riportati in epigrafe.
*
pagina 4 di 7 1. L'attrice chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, strada del Portone n. 25. La locatrice ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 4.05.2020, registrato il 25.05.2020 (doc.
1 - sfratto).
Sul punto si osserva che la convenuta all'udienza dell'8.07.2024 non si è Controparte_1
opposta alla convalida, riconoscendo di fatto la morosità; il convenuto , invece, in tale P_
sede ha dichiarato di voler proporre opposizione per una serie di motivi che si riservava di formulare, contestazioni che non ha in realtà mai proposto, rimanendo contumace.
La domanda di risoluzione va dunque accolta, poiché il conduttore – onerato di P_
provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – rimanendo contumace non ha provato di aver pagato i canoni contestati.
2. Con ordinanza emessa in data 16.07.2024, è stato ordinato il rilascio dell'immobile, assegnando all'uopo termine fino al 16.08.2024; accertata e dichiarata la risoluzione del contratto, si conferma il provvedimento di rilascio.
3. Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento dei canoni, va dato atto che la materia del contendere è cessata tra la locatrice e , in forza dell'accordo raggiunto Controparte_1
in mediazione in data 14.10.2024. Con la sottoscrizione di tale verbale, la conduttrice P_
, che aveva già rilasciato l'immobile a gennaio 2024, si è impegnata a versare alla locatrice la
[...]
somma complessiva di € 8.000,00. A fronte del puntuale pagamento di quanto previsto da tale accordo, ha dichiarato di “non avere null'altro a pretendere dalla sig.ra , a Pt_1 Controparte_1
qualsivoglia titolo e/o ragione dedotti e/o deducibili in relazioni alle obbligazioni a suo carico discendenti dalla locazione dell'immobile sito in Torino, strada del Portone n. 25” e “di rinunciare ad ogni domanda connessa, nonché ad ogni ipotetica ulteriore pretesa nei confronti della stessa”. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento canoni tra e . Pt_1 Controparte_1
3.1 Di tale accordo non può beneficiare : l'art. 1304 c.c. dispone infatti che P_
“la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. Il convenuto non ha reso alcuna dichiarazione in tale senso e non può pertanto profittare di tale transazione.
pagina 5 di 7 4. Il conduttore , non costituendosi in giudizio, non ha provato (com'era suo P_
onere) di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni. Per quanto riguarda, invece, le somme chieste da a titolo di oneri accessori (€ 1.458,58), va rilevato che l'attrice non specifica a Pt_1
quale periodo facciano riferimento (limitandosi ad affermare che la somma di € 690,49 è dovuta a titolo di conguaglio spese 2022) e non produce alcun documento da cui sia possibile evincere l'ammontare degli oneri accessori relativi all'immobile locato e il loro pagamento da parte del locatore. Il doc. 2 prodotto con l'intimazione rappresenta infatti un mero “estratto conto” prodotto dalla stessa parte attrice. La domanda di condanna relativa agli oneri non può quindi essere accolta. Il convenuto va condannato al pagamento dei soli canoni insoluti nella misura di € 7.476. P_
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di P_
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 919
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 709
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 2.479, oltre € 280 per spese vive;
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti in data
4.05.2020 e registrato in data 25.05.2020, relativo all'immobile sito in Torino, strada del Portone n. 25
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 16.07.2024; dato atto dell'accordo raggiunto in mediazione fra e , Pt_1 Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento canoni tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
pagina 6 di 7 condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.476, oltre interessi P_ Pt_1
ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dalla domanda al saldo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di P_ Pt_1
liquidandole in € 2.479, oltre € 280 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12750/2024 tra
Pt_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 5 dicembre 2024 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. COSTARINO SILVIA MARIA Pt_1
Per l'avv. AMERICO MARIA ANTONIETTA con la sig.ra personalmente Controparte_1 P_
Per nessuno è presente P_
Il Giudice
Dichiara la contumacia di;
invita le parti a precisare le conclusioni. P_
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa del 5.11.24.
Il procuratore di conclude come da memoria integrativa del 20.11.24, Controparte_1
aderendo alla domanda di risoluzione del contratto;
chiede dichiararsi che nulla è dovuto dalla a titolo di canoni. P_
I procuratori chiedono di essere esonerati dal presenziare in udienza alla lettura del provvedimento.
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
pagina 1 di 7 Marco Ciccarelli
pagina 2 di 7 N. R.G. 12750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 5.12.2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12750/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. COSTARINO SILVIA MARIA in forza di procura Pt_1 P.IVA_1
allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata dall'Avv. AMERICO MARIA Controparte_1 C.F._1
ANTONIETTA in forza di procura allegata alla memoria del 20.11.2024
CONVENUTA
(C.F. ) P_ C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - Accertare il Pt_1
mancato adempimento da parte dei signori e alle obbligazioni P_ Controparte_1
derivanti dal contratto di locazione di cui è causa;
- Dichiarare risolto il contratto di locazione per fatto e colpa dei signori e - Dato atto dell'accordo di mediazione P_ Controparte_1
intervenuto con la conduttrice dichiarare tenuto e condannare il signor Controparte_1 P_
pagina 3 di 7 al pagamento della morosità maturata, pari ad oggi ad € 8.934,94, oltre agli interessi ex art. P_
1284 IV comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- Dichiarare tenuto e condannare il signor P_
al pagamento delle spese legali del presente procedimento e del procedimento per la
[...]
convalida dello sfratto da liquidarsi anche alla luce del comportamento processuale tenuto dall'intimato”.
: “Voglia il Tribunale Ill.no, reiectis contrariis, Riservato il diritto di Email_1
ulteriormente produrre e dedurre;
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra la ed i sigg.ri e;
Dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Parte_1 Controparte_1 P_
per intervenuta cessazione della materia del contendere, a fronte dell'accordo Controparte_1
raggiunto con in persona del legale rappresentante pro tempore, nella procedura di Parte_1
mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e sfratto per morosità dall'immobile Pt_1 P_ Controparte_1
sito in Torino, Strada del Portone n. 25 per il mancato pagamento di canoni, spese accessorie e quota tassa di registro per complessivi € 4.926,94.
All'udienza dell'8.07.2024 non si è opposta alla convalida dello sfratto Controparte_1
mentre ha dichiarato di voler proporre opposizione “per una serie di motivazioni che si P_
riserva di documentare”.
Il Giudice, stante l'assoluta genericità dell'opposizione del sig. e non ritenendo P_
sussistenti gravi motivi contrari, ha ordinato il rilascio ex art. 665 c.p.c., assegnando all'uopo termine fino al 16.08.2024.
È stato introdotto procedimento di mediazione al quale non ha partecipato;
in P_
sede di mediazione è stato raggiunto un accordo tra e Controparte_1 Pt_1
La locatrice, tenuto conto dell'accordo raggiunto con la sig.ra , ha precisato le P_
conclusioni nei sensi riportati in epigrafe.
*
pagina 4 di 7 1. L'attrice chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, strada del Portone n. 25. La locatrice ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 4.05.2020, registrato il 25.05.2020 (doc.
1 - sfratto).
Sul punto si osserva che la convenuta all'udienza dell'8.07.2024 non si è Controparte_1
opposta alla convalida, riconoscendo di fatto la morosità; il convenuto , invece, in tale P_
sede ha dichiarato di voler proporre opposizione per una serie di motivi che si riservava di formulare, contestazioni che non ha in realtà mai proposto, rimanendo contumace.
La domanda di risoluzione va dunque accolta, poiché il conduttore – onerato di P_
provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – rimanendo contumace non ha provato di aver pagato i canoni contestati.
2. Con ordinanza emessa in data 16.07.2024, è stato ordinato il rilascio dell'immobile, assegnando all'uopo termine fino al 16.08.2024; accertata e dichiarata la risoluzione del contratto, si conferma il provvedimento di rilascio.
3. Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento dei canoni, va dato atto che la materia del contendere è cessata tra la locatrice e , in forza dell'accordo raggiunto Controparte_1
in mediazione in data 14.10.2024. Con la sottoscrizione di tale verbale, la conduttrice P_
, che aveva già rilasciato l'immobile a gennaio 2024, si è impegnata a versare alla locatrice la
[...]
somma complessiva di € 8.000,00. A fronte del puntuale pagamento di quanto previsto da tale accordo, ha dichiarato di “non avere null'altro a pretendere dalla sig.ra , a Pt_1 Controparte_1
qualsivoglia titolo e/o ragione dedotti e/o deducibili in relazioni alle obbligazioni a suo carico discendenti dalla locazione dell'immobile sito in Torino, strada del Portone n. 25” e “di rinunciare ad ogni domanda connessa, nonché ad ogni ipotetica ulteriore pretesa nei confronti della stessa”. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento canoni tra e . Pt_1 Controparte_1
3.1 Di tale accordo non può beneficiare : l'art. 1304 c.c. dispone infatti che P_
“la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. Il convenuto non ha reso alcuna dichiarazione in tale senso e non può pertanto profittare di tale transazione.
pagina 5 di 7 4. Il conduttore , non costituendosi in giudizio, non ha provato (com'era suo P_
onere) di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni. Per quanto riguarda, invece, le somme chieste da a titolo di oneri accessori (€ 1.458,58), va rilevato che l'attrice non specifica a Pt_1
quale periodo facciano riferimento (limitandosi ad affermare che la somma di € 690,49 è dovuta a titolo di conguaglio spese 2022) e non produce alcun documento da cui sia possibile evincere l'ammontare degli oneri accessori relativi all'immobile locato e il loro pagamento da parte del locatore. Il doc. 2 prodotto con l'intimazione rappresenta infatti un mero “estratto conto” prodotto dalla stessa parte attrice. La domanda di condanna relativa agli oneri non può quindi essere accolta. Il convenuto va condannato al pagamento dei soli canoni insoluti nella misura di € 7.476. P_
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di P_
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
[...]
Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 919
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 709
• fase decisoria € 851
E dunque in totale € 2.479, oltre € 280 per spese vive;
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti in data
4.05.2020 e registrato in data 25.05.2020, relativo all'immobile sito in Torino, strada del Portone n. 25
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 16.07.2024; dato atto dell'accordo raggiunto in mediazione fra e , Pt_1 Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento canoni tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
pagina 6 di 7 condanna al pagamento in favore di della somma di € 7.476, oltre interessi P_ Pt_1
ex art. 1284 comma 4° c.p.c. dalla domanda al saldo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di P_ Pt_1
liquidandole in € 2.479, oltre € 280 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 7 di 7