Art. 19.
Dopo l' articolo 21 della legge 4 novembre 1963, numero 1457 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis. - Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze prevista dall' articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 .
"Art. 21-ter. - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.
L'Azienda per le foreste demaniali puo' acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.
"Art. 21-quater. - Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all' articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 , possono essere concessi anche i mutui di cui all' articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .
I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.
Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata".
Dopo l' articolo 21 della legge 4 novembre 1963, numero 1457 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 21-bis. - Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze prevista dall' articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 .
"Art. 21-ter. - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.
L'Azienda per le foreste demaniali puo' acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.
"Art. 21-quater. - Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all' articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 , possono essere concessi anche i mutui di cui all' articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .
I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.
Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata".