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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19443/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento, vertente
TRA
[...]
_1
(P. Iva ), in persona dei curatori
[...] P.IVA_1 fallimentari dott. e dell'avv. Luigi Tedeschi, rapp.ta e difesa dall'avv. Camillo Parte_2
Cancellario, in virtù di procura in calce all'atto di intervento del 23/3/2022.
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del p.t. e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del prefetto p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/1/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il (d'ora in poi Parte_3
”) agiva in giudizio nei confronti della (d'ora in _1 Controparte_4 poi ”), chiedendo condannarsi la stessa al pagamento della somma di CP_3
€ 3.965.540,41, oltre interessi e spese del giudizio, quale compenso maturato per la prestazione del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. In particolare, a sostegno della pretesa deduceva:
-che la , all'esito della procedura di gara bandita in data 15/9/15 (bando n. 28351), CP_3
aveva affidato ad esso istante il servizio di accoglienza sottoscrivendo una serie di contratti distinti;
- che, a norma dell'art. 5 degli accordi sottoscritti, era stato previsto un importo giornaliero pari ad € 34,30 oltre IVA per ogni straniero effettivamente ospitato e per tutta la durata del contratto;
- che, in base ai suddetti contratti (art. 6), la avrebbe dovuto liquidare il dovuto CP_3
dietro presentazione della fattura (conformemente al D.M.E.F. n. 55/13 attuativo della l.
244/07 art 1 commi da 209 a 213), con cadenza mensile e in base alle effettive presenze risultanti dai report giornalieri firmati da ciascun migrante e controfirmati dal legale rapp.te della ditta affidataria del servizio, tenuto conto del costo pro capite o pro die indicato dall'art. 5);
- che, in ogni caso, il pagamento doveva avvenire nei limiti delle risorse assegnate e previo accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale;
- che, per tutti gli affidamenti in essere, dal luglio 2017 al luglio 2018, esso istante aveva trasmesso alla i report giornalieri debitamente firmati, come documentato dai CP_3
moduli di consegna;
- che erano state, altresì, emesse, per lo stesso periodo, le fatture elettroniche, per un importo totale di € 1.639.681,09 per l'anno 2017 e di € 3.070.508,96 per l'anno 2018;
- che la aveva provveduto al pagamento solo del minor importo di € 744.649,64, CP_3 per cui era rimasta insoluta la somma di € 3.965.540.41, di cui aveva sollecitato il pagamento con diffida inoltrata a mezzo pec il 1/10/18 e ancora l'8/11/18;
- che, intanto, aveva presentato ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. innanzi al Tribunale di
Benevento;
- che il Tribunale, con decreto del 15/2/19, nominati i Commissari giudiziali, aveva concesso termine di 120 giorni per presentare il piano di concordato preventivo e la restante documentazione prevista, successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto del
12/6/19.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
che eccepivano, rispettivamente, il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva;
nel merito, deducevano l'insussistenza del credito azionato in quanto il _1
non aveva provato di aver depositato tutta la documentazione giustificativa richiesta dal decreto interministeriale del 18/10/2017; che, inoltre, per tutte le fatture relative ai servizi resi nell'anno 2017 era già avvenuto l'integrale pagamento di quanto dovuto, come da tabella riassuntiva riprodotta in comparsa di risposta;
che l'istante era incorsa in una serie di gravi inadempimenti, che avevano già dato luogo a decurtazioni ed applicazioni di penali, fino alla sospensione dei pagamenti resasi necessaria dalla pendenza di un procedimento penale a carico di alcune persone coinvolte nella gestione del . _1
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 15/4/2020, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c. e la causa proseguiva nelle forme del rito ordinario.
Indi, stante la mancata richiesta di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more veniva dichiarato dal Tribunale di Benevento il fallimento del _1
(sentenza n. 63 del 17/11/21).
Con comparsa depositata il 23/3/2022, interveniva in giudizio la Curatela fallimentare che faceva proprie le conclusioni già rassegnate dal . _1
Quindi, con ordinanza pronunciata in data 28/1/2025 all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, preliminarmente, va evidenziato, in punto di legittimazione passiva, che la notifica del ricorso introduttivo al , presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'avvenuta costituzione in giudizio dello stesso, hanno determinato la regolare instaurazione del rapporto processuale, traducendosi in una mera irregolarità l'evocazione in giudizio della , quale parte del rapporto Controparte_3
negoziale dedotto in giudizio, la quale, in quanto mero organo periferico dell'Amministrazione centrale, non è dotata di una propria soggettività giuridica. (cfr. ex multis, Cass. 20/10/2020, n. 22802).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di estinzione del processo, formulata dall'Amministrazione convenuta, atteso che se è vero che, in caso di fallimento di una delle parti, l'interruzione del processo opera automaticamente, è pur vero che il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o, comunque, comunicata dall'ufficio giudiziario (cfr. Cass. S.U. 7/5/2021, n. 12154; conf. Cass. 08/07/2024, n.18580). Pertanto, nella specie, non essendovi stata nel processo alcuna dichiarazione di interruzione, l'avvenuta costituzione in giudizio della Curatela, con comparsa di intervento depositata in data
23/3/2023, deve ritenersi tempestiva, essendo rimasto inoperante l'effetto interruttivo ope legis del giudizio in mancanza di un atto di conoscenza legale del fallimento idoneo a far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova osservare che la pretesa creditoria azionata in giudizio trova il suo fondamento in una serie di contratti con cui la dava in affidamento al Controparte_3 _1
il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione
[...]
internazionale, presso alcune strutture dislocate sul territorio beneventano.
In particolare, vengono in rilievo le prestazioni rese da luglio 2017 a luglio 2018, avendo l'istante agito per il pagamento del corrispettivo in relazione ai servizi resi nel corso di tali annualità, per un totale di € 1.639.681,09 per il 2017 e di € 3.070.508,96 per il 2018.
Preliminarmente, va osservato che in comparsa di costituzione e risposta il , CP_1
nel replicare ai punti 7) e 9) del ricorso, ha allegato in modo analitico e circostanziato di aver pagato tutte le fatture relative ai servizi forniti nell'anno 2017 specificamente indicate nell'atto introduttivo, riproducendo una tabella riepilogativa delle fatture e dei versamenti effettuati, nonché delle specifiche decurtazioni, penalità ed accantonamenti.
Ebbene, la riproduzione, nell'atto di costituzione in giudizio di tale schema riepilogativo, accompagnata dalla chiara ed inequivoca affermazione di aver eseguito il pagamento di tutte le fatture dell'anno 2017, costituisce senz'altro un'allegazione difensiva dotata del carattere della specificità. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. ex multis, Cass. 3/4/2025, n. 8900).
A fronte, dunque, di tale allegazione, era onere di prendere posizione, in _1
modo chiaro ed analitico, sulle asserzioni concernenti il presunto credito azionato in relazione all'anno 2017, dovendo, in mancanza, ritenersi come ammessi i fatti posti a fondamento della formulata eccezione, secondo la dinamica processuale disegnata dall'art. 115 c.p.c. Il
, invece, nell'appendice scritta ex art. 183 comma 6 c.p.c., non ha fatto alcun _1
riferimento alla dedotta parziale estinzione del credito, rimanendo completamente silente rispetto a quanto dedotto dall'Amministrazione con riferimento alle fatture concernenti l'anno
2017. Il ha, poi, sollevato una serie di contestazioni attinenti alla documentazione CP_1
giustificativa del credito azionato, evidenziando, in particolare, che le fatture con i report delle presenze degli ospiti assistiti servivano soltanto ad un primo controllo dell'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accoglienza, ma non consentivano di effettuare i pagamenti occorrendo, a tal fine, che il producesse la documentazione richiesta dal _1 decreto interministeriale del di concerto con il Ministero dell'Economia Controparte_1
e delle Finanze, datato 18/10/2017.
Sul punto occorre osservare che già il regolamento contrattuale delle singole convenzioni subordinava il pagamento del corrispettivo per la prestazione del servizio di accoglienza ad una accurata rendicontazione sulla base delle effettive presenze riportate nei report giornalieri, richiamati all'art. 2) dei contratti in atti, debitamente firmati da ciascun migrante e controfirmati dal legale rappresentante della o dal Responsabile Parte_4
di Struttura, e da compilare secondo il modello allegato al bando di gara, trasmessi alla ed alla locale Questura, e secondo il costo pro capite/pro die indicato nel precedente CP_3
art. 6). Il documento contabile doveva essere corredato dal prospetto riepilogativo delle presenze, riferito al periodo oggetto di fatturazione, con l'ulteriore precisazione per cui i pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo articolo 9)
“verranno effettuati di regola a 60 giorni dalla ricezione del documento contabile sopra menzionato ferma restando la disponibilità di fondi da parte del ”. Controparte_1
Dunque, la ratio di tale disciplina era chiaramente quella di collegare la quantificazione del corrispettivo alla verifica delle effettive presenze dei migranti pressi centri di accoglienza.
Al fine di rafforzare tale esigenza di verifica, il Legislatore con l'art. 13 ter D.L. n.
50/2017, conv. nella L. n. 96/2017, ha espressamente richiamato l'esecutivo di governo alla individuazione di precisi obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi per la gestione dell'accoglienza da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate. L'attuazione di tale disposizione ha avuto luogo mediante il citato decreto interministeriale del 18/10/2017, che espressamente prescrive la necessità che le fatture per la liquidazione dei corrispettivi degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza siano corredate da documentazione giustificativa della spesa, con produzione, tra l'atro, del registro presenze degli ospiti e copia del registro pocket money. Ne discende che, per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale normativa, l'obbligo di rendicontazione del servizio costituisce elemento essenziale, prescritto ex lege, cui resta subordinata la liquidazione del compenso dell'affidatario. Va rilevato che la , all'indomani dell'entrata in vigore della Controparte_3
citata normativa, ne ha ribadito il contenuto con circolare del 23/11/2017, nella quale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione già previsti dai singoli capitolati, ha indicato la documentazione che era necessario acquisire ai fini della liquidazione delle fatture, provvedendo, con successiva nota n. n. 41470 del 30.11.2017 (all.5 alla memoria ex art 183 secondo termine), a darne comunicazione agli aggiudicatari dei servizi, tra cui il _1
.
[...]
Ebbene, il istante non ha fornito prova idonea di aver provveduto - con _1 riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2018 ricadenti senz'altro nell'ambito di applicazione della richiamata normativa – alle richieste di integrazione documentale avanzate dalla con le numerose note prodotte in atti. CP_3
In particolare, sono agli atti dell'amministrazione convenuta numerose note con le quali la richiedeva al la trasmissione della suddetta Controparte_3 _1 documentazione ed altre con le quali deliberava l'applicazione di decurtazioni in ragione dell'avvenuto parziale svolgimento delle prestazioni a norma dell'art. 16) delle convenzioni.
Inoltre, risultano depositati in atti i solleciti rivolti ai curatori fallimentari con nota n. 34074 del 27/4/22 delle note n. 56261, 56263, 56264, 56266, 56267,56268 e 56270 del 7/8/20,pure allegate, con cui è stata richiesta ai liquidatori del l'integrazione della _1
documentazione amministrativo-contabile.
A fronte di tali contestazioni, il si è limitato a versare in atti, peraltro, con _1 riferimento soltanto all'anno 2018, le note di invio alla Prefettura dei reports giornalieri dei migranti - ma non anche documentazione asseritamente inviata- rimanendo del tutto silente, invece, con riferimento alla richiesta di integrazione documentale ai sensi del decreto interministeriale del 18/10/2017.
In definitiva, la prova del credito azionato e della relativa quantificazione non può desumersi dalla documentazione allegata in atti, costituita essenzialmente dalla mera produzione delle fatture, non corredata dalle rendicontazioni prescritte convenzionalmente e dalla successiva normativa di settore, risultando, sostanzialmente, impossibile, in questa sede, determinare il numero dei migranti ed i giorni di loro effettiva permanenza presso i svariati
Centri di Accoglienza in gestione del , cui va ricollegato il diritto al pagamento del _1
corrispettivo in favore dello stesso.
Né la prova del credito può desumersi, diversamente da quanto sostenuto dall'istante, dal preteso riconoscimento del debito che la dott.ssa Responsabile del Servizio Persona_1
Contabilità e Gestione Economica presso la , avrebbe compiuto Controparte_3 nell'ambito del procedimento penale a carico di e, precisamente, nel verbale Controparte_5 di sequestro preventivo ex art. 321 co 2 c.p.p., dichiarando ““Il allo _1 stato per l'anno 2018 vanta un credito di € 3.070.508,96 oltre iva”.
Infatti, premesso che il riconoscimento di debito ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento, si deve tenere presente che quando proviene da una Pubblica
Amministrazione non solo deve essere redatto per iscritto da parte del soggetto che è in grado di impegnare l'ente nei rapporti con i terzi, ma deve anche essere trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 5 L. n. 289/2002
(cfr. Cass. 8/8/2024, n. 22464; Cass. . 25/1/2022 n. 2091).
Nel caso di specie, mancano del tutto i suindicati requisiti formali e sostanziali, tenuto conto che la dichiarazione è stata resa nell'ambito del suindicato procedimento penale per finalità del tutto estranee all'affermazione dell'esistenza del debito nei confronti del
, con la conseguenza che la stessa lungi dall'essere espressione di una volontà _1
ricognitiva del debito, deve qualificarsi piuttosto come una mera dichiarazione di scienza, inidonea a produrre l'invocato effetto giuridico.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del Parte_5 [...]
e della , così provvede: CP_1 Controparte_6
a) rigetta la domanda;
b) condanna la Curatela Fallimentare al pagamento, in favore dell'Amministrazione convenuta, delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 28.561,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 20/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19443/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento, vertente
TRA
[...]
_1
(P. Iva ), in persona dei curatori
[...] P.IVA_1 fallimentari dott. e dell'avv. Luigi Tedeschi, rapp.ta e difesa dall'avv. Camillo Parte_2
Cancellario, in virtù di procura in calce all'atto di intervento del 23/3/2022.
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del p.t. e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del prefetto p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/1/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il (d'ora in poi Parte_3
”) agiva in giudizio nei confronti della (d'ora in _1 Controparte_4 poi ”), chiedendo condannarsi la stessa al pagamento della somma di CP_3
€ 3.965.540,41, oltre interessi e spese del giudizio, quale compenso maturato per la prestazione del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. In particolare, a sostegno della pretesa deduceva:
-che la , all'esito della procedura di gara bandita in data 15/9/15 (bando n. 28351), CP_3
aveva affidato ad esso istante il servizio di accoglienza sottoscrivendo una serie di contratti distinti;
- che, a norma dell'art. 5 degli accordi sottoscritti, era stato previsto un importo giornaliero pari ad € 34,30 oltre IVA per ogni straniero effettivamente ospitato e per tutta la durata del contratto;
- che, in base ai suddetti contratti (art. 6), la avrebbe dovuto liquidare il dovuto CP_3
dietro presentazione della fattura (conformemente al D.M.E.F. n. 55/13 attuativo della l.
244/07 art 1 commi da 209 a 213), con cadenza mensile e in base alle effettive presenze risultanti dai report giornalieri firmati da ciascun migrante e controfirmati dal legale rapp.te della ditta affidataria del servizio, tenuto conto del costo pro capite o pro die indicato dall'art. 5);
- che, in ogni caso, il pagamento doveva avvenire nei limiti delle risorse assegnate e previo accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale;
- che, per tutti gli affidamenti in essere, dal luglio 2017 al luglio 2018, esso istante aveva trasmesso alla i report giornalieri debitamente firmati, come documentato dai CP_3
moduli di consegna;
- che erano state, altresì, emesse, per lo stesso periodo, le fatture elettroniche, per un importo totale di € 1.639.681,09 per l'anno 2017 e di € 3.070.508,96 per l'anno 2018;
- che la aveva provveduto al pagamento solo del minor importo di € 744.649,64, CP_3 per cui era rimasta insoluta la somma di € 3.965.540.41, di cui aveva sollecitato il pagamento con diffida inoltrata a mezzo pec il 1/10/18 e ancora l'8/11/18;
- che, intanto, aveva presentato ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. innanzi al Tribunale di
Benevento;
- che il Tribunale, con decreto del 15/2/19, nominati i Commissari giudiziali, aveva concesso termine di 120 giorni per presentare il piano di concordato preventivo e la restante documentazione prevista, successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto del
12/6/19.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
che eccepivano, rispettivamente, il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva;
nel merito, deducevano l'insussistenza del credito azionato in quanto il _1
non aveva provato di aver depositato tutta la documentazione giustificativa richiesta dal decreto interministeriale del 18/10/2017; che, inoltre, per tutte le fatture relative ai servizi resi nell'anno 2017 era già avvenuto l'integrale pagamento di quanto dovuto, come da tabella riassuntiva riprodotta in comparsa di risposta;
che l'istante era incorsa in una serie di gravi inadempimenti, che avevano già dato luogo a decurtazioni ed applicazioni di penali, fino alla sospensione dei pagamenti resasi necessaria dalla pendenza di un procedimento penale a carico di alcune persone coinvolte nella gestione del . _1
Pertanto, chiedevano il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 15/4/2020, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c. e la causa proseguiva nelle forme del rito ordinario.
Indi, stante la mancata richiesta di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more veniva dichiarato dal Tribunale di Benevento il fallimento del _1
(sentenza n. 63 del 17/11/21).
Con comparsa depositata il 23/3/2022, interveniva in giudizio la Curatela fallimentare che faceva proprie le conclusioni già rassegnate dal . _1
Quindi, con ordinanza pronunciata in data 28/1/2025 all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, preliminarmente, va evidenziato, in punto di legittimazione passiva, che la notifica del ricorso introduttivo al , presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e l'avvenuta costituzione in giudizio dello stesso, hanno determinato la regolare instaurazione del rapporto processuale, traducendosi in una mera irregolarità l'evocazione in giudizio della , quale parte del rapporto Controparte_3
negoziale dedotto in giudizio, la quale, in quanto mero organo periferico dell'Amministrazione centrale, non è dotata di una propria soggettività giuridica. (cfr. ex multis, Cass. 20/10/2020, n. 22802).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di estinzione del processo, formulata dall'Amministrazione convenuta, atteso che se è vero che, in caso di fallimento di una delle parti, l'interruzione del processo opera automaticamente, è pur vero che il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o, comunque, comunicata dall'ufficio giudiziario (cfr. Cass. S.U. 7/5/2021, n. 12154; conf. Cass. 08/07/2024, n.18580). Pertanto, nella specie, non essendovi stata nel processo alcuna dichiarazione di interruzione, l'avvenuta costituzione in giudizio della Curatela, con comparsa di intervento depositata in data
23/3/2023, deve ritenersi tempestiva, essendo rimasto inoperante l'effetto interruttivo ope legis del giudizio in mancanza di un atto di conoscenza legale del fallimento idoneo a far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova osservare che la pretesa creditoria azionata in giudizio trova il suo fondamento in una serie di contratti con cui la dava in affidamento al Controparte_3 _1
il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione
[...]
internazionale, presso alcune strutture dislocate sul territorio beneventano.
In particolare, vengono in rilievo le prestazioni rese da luglio 2017 a luglio 2018, avendo l'istante agito per il pagamento del corrispettivo in relazione ai servizi resi nel corso di tali annualità, per un totale di € 1.639.681,09 per il 2017 e di € 3.070.508,96 per il 2018.
Preliminarmente, va osservato che in comparsa di costituzione e risposta il , CP_1
nel replicare ai punti 7) e 9) del ricorso, ha allegato in modo analitico e circostanziato di aver pagato tutte le fatture relative ai servizi forniti nell'anno 2017 specificamente indicate nell'atto introduttivo, riproducendo una tabella riepilogativa delle fatture e dei versamenti effettuati, nonché delle specifiche decurtazioni, penalità ed accantonamenti.
Ebbene, la riproduzione, nell'atto di costituzione in giudizio di tale schema riepilogativo, accompagnata dalla chiara ed inequivoca affermazione di aver eseguito il pagamento di tutte le fatture dell'anno 2017, costituisce senz'altro un'allegazione difensiva dotata del carattere della specificità. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. ex multis, Cass. 3/4/2025, n. 8900).
A fronte, dunque, di tale allegazione, era onere di prendere posizione, in _1
modo chiaro ed analitico, sulle asserzioni concernenti il presunto credito azionato in relazione all'anno 2017, dovendo, in mancanza, ritenersi come ammessi i fatti posti a fondamento della formulata eccezione, secondo la dinamica processuale disegnata dall'art. 115 c.p.c. Il
, invece, nell'appendice scritta ex art. 183 comma 6 c.p.c., non ha fatto alcun _1
riferimento alla dedotta parziale estinzione del credito, rimanendo completamente silente rispetto a quanto dedotto dall'Amministrazione con riferimento alle fatture concernenti l'anno
2017. Il ha, poi, sollevato una serie di contestazioni attinenti alla documentazione CP_1
giustificativa del credito azionato, evidenziando, in particolare, che le fatture con i report delle presenze degli ospiti assistiti servivano soltanto ad un primo controllo dell'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accoglienza, ma non consentivano di effettuare i pagamenti occorrendo, a tal fine, che il producesse la documentazione richiesta dal _1 decreto interministeriale del di concerto con il Ministero dell'Economia Controparte_1
e delle Finanze, datato 18/10/2017.
Sul punto occorre osservare che già il regolamento contrattuale delle singole convenzioni subordinava il pagamento del corrispettivo per la prestazione del servizio di accoglienza ad una accurata rendicontazione sulla base delle effettive presenze riportate nei report giornalieri, richiamati all'art. 2) dei contratti in atti, debitamente firmati da ciascun migrante e controfirmati dal legale rappresentante della o dal Responsabile Parte_4
di Struttura, e da compilare secondo il modello allegato al bando di gara, trasmessi alla ed alla locale Questura, e secondo il costo pro capite/pro die indicato nel precedente CP_3
art. 6). Il documento contabile doveva essere corredato dal prospetto riepilogativo delle presenze, riferito al periodo oggetto di fatturazione, con l'ulteriore precisazione per cui i pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo articolo 9)
“verranno effettuati di regola a 60 giorni dalla ricezione del documento contabile sopra menzionato ferma restando la disponibilità di fondi da parte del ”. Controparte_1
Dunque, la ratio di tale disciplina era chiaramente quella di collegare la quantificazione del corrispettivo alla verifica delle effettive presenze dei migranti pressi centri di accoglienza.
Al fine di rafforzare tale esigenza di verifica, il Legislatore con l'art. 13 ter D.L. n.
50/2017, conv. nella L. n. 96/2017, ha espressamente richiamato l'esecutivo di governo alla individuazione di precisi obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi per la gestione dell'accoglienza da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate. L'attuazione di tale disposizione ha avuto luogo mediante il citato decreto interministeriale del 18/10/2017, che espressamente prescrive la necessità che le fatture per la liquidazione dei corrispettivi degli aggiudicatari dei servizi di accoglienza siano corredate da documentazione giustificativa della spesa, con produzione, tra l'atro, del registro presenze degli ospiti e copia del registro pocket money. Ne discende che, per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale normativa, l'obbligo di rendicontazione del servizio costituisce elemento essenziale, prescritto ex lege, cui resta subordinata la liquidazione del compenso dell'affidatario. Va rilevato che la , all'indomani dell'entrata in vigore della Controparte_3
citata normativa, ne ha ribadito il contenuto con circolare del 23/11/2017, nella quale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione già previsti dai singoli capitolati, ha indicato la documentazione che era necessario acquisire ai fini della liquidazione delle fatture, provvedendo, con successiva nota n. n. 41470 del 30.11.2017 (all.5 alla memoria ex art 183 secondo termine), a darne comunicazione agli aggiudicatari dei servizi, tra cui il _1
.
[...]
Ebbene, il istante non ha fornito prova idonea di aver provveduto - con _1 riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2018 ricadenti senz'altro nell'ambito di applicazione della richiamata normativa – alle richieste di integrazione documentale avanzate dalla con le numerose note prodotte in atti. CP_3
In particolare, sono agli atti dell'amministrazione convenuta numerose note con le quali la richiedeva al la trasmissione della suddetta Controparte_3 _1 documentazione ed altre con le quali deliberava l'applicazione di decurtazioni in ragione dell'avvenuto parziale svolgimento delle prestazioni a norma dell'art. 16) delle convenzioni.
Inoltre, risultano depositati in atti i solleciti rivolti ai curatori fallimentari con nota n. 34074 del 27/4/22 delle note n. 56261, 56263, 56264, 56266, 56267,56268 e 56270 del 7/8/20,pure allegate, con cui è stata richiesta ai liquidatori del l'integrazione della _1
documentazione amministrativo-contabile.
A fronte di tali contestazioni, il si è limitato a versare in atti, peraltro, con _1 riferimento soltanto all'anno 2018, le note di invio alla Prefettura dei reports giornalieri dei migranti - ma non anche documentazione asseritamente inviata- rimanendo del tutto silente, invece, con riferimento alla richiesta di integrazione documentale ai sensi del decreto interministeriale del 18/10/2017.
In definitiva, la prova del credito azionato e della relativa quantificazione non può desumersi dalla documentazione allegata in atti, costituita essenzialmente dalla mera produzione delle fatture, non corredata dalle rendicontazioni prescritte convenzionalmente e dalla successiva normativa di settore, risultando, sostanzialmente, impossibile, in questa sede, determinare il numero dei migranti ed i giorni di loro effettiva permanenza presso i svariati
Centri di Accoglienza in gestione del , cui va ricollegato il diritto al pagamento del _1
corrispettivo in favore dello stesso.
Né la prova del credito può desumersi, diversamente da quanto sostenuto dall'istante, dal preteso riconoscimento del debito che la dott.ssa Responsabile del Servizio Persona_1
Contabilità e Gestione Economica presso la , avrebbe compiuto Controparte_3 nell'ambito del procedimento penale a carico di e, precisamente, nel verbale Controparte_5 di sequestro preventivo ex art. 321 co 2 c.p.p., dichiarando ““Il allo _1 stato per l'anno 2018 vanta un credito di € 3.070.508,96 oltre iva”.
Infatti, premesso che il riconoscimento di debito ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento, si deve tenere presente che quando proviene da una Pubblica
Amministrazione non solo deve essere redatto per iscritto da parte del soggetto che è in grado di impegnare l'ente nei rapporti con i terzi, ma deve anche essere trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 5 L. n. 289/2002
(cfr. Cass. 8/8/2024, n. 22464; Cass. . 25/1/2022 n. 2091).
Nel caso di specie, mancano del tutto i suindicati requisiti formali e sostanziali, tenuto conto che la dichiarazione è stata resa nell'ambito del suindicato procedimento penale per finalità del tutto estranee all'affermazione dell'esistenza del debito nei confronti del
, con la conseguenza che la stessa lungi dall'essere espressione di una volontà _1
ricognitiva del debito, deve qualificarsi piuttosto come una mera dichiarazione di scienza, inidonea a produrre l'invocato effetto giuridico.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del Parte_5 [...]
e della , così provvede: CP_1 Controparte_6
a) rigetta la domanda;
b) condanna la Curatela Fallimentare al pagamento, in favore dell'Amministrazione convenuta, delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 28.561,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, 20/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)