Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1977, n. 813
Articolo 2
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24 novembre 1977
Art. 1.
Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti potra' concedere per l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 , ed in deroga all' articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1978.
Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.
Entrata in vigore il 24 novembre 1977