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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 773 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 773/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Bolano (SP), Località Venaro n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Marian (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Gaeta (LT), Via Argentina n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Marian (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 12/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03/04/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Vezzano UR (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 03/09/1984), maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 76/2024, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 28/05/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 11/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“
1. I coniugi sono economicamente autosufficienti di tal che non saranno tenuti ad obblighi di reciproco mantenimento.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con apposita e separata scrittura, ogni ulteriore questione economica tra di loro intercorsa.”
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente pag. 2 di 4 da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della autosufficienza Per_1
economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Vezzano UR (SP) in data 07/05/1988 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio
[...] pag. 3 di 4 del predetto Comune di Vezzano UR (SP) dell'anno 1988, al n. 1, parte I, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“
1. I coniugi sono economicamente autosufficienti di tal che non saranno tenuti ad obblighi di reciproco mantenimento.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con apposita e separata scrittura, ogni ulteriore questione economica tra di loro intercorsa.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/03/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 773/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Bolano (SP), Località Venaro n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Marian (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Gaeta (LT), Via Argentina n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Marian (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 12/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03/04/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Vezzano UR (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 03/09/1984), maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 76/2024, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 28/05/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 11/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“
1. I coniugi sono economicamente autosufficienti di tal che non saranno tenuti ad obblighi di reciproco mantenimento.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con apposita e separata scrittura, ogni ulteriore questione economica tra di loro intercorsa.”
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente pag. 2 di 4 da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della autosufficienza Per_1
economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Vezzano UR (SP) in data 07/05/1988 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio
[...] pag. 3 di 4 del predetto Comune di Vezzano UR (SP) dell'anno 1988, al n. 1, parte I, alle condizioni concordate tra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“
1. I coniugi sono economicamente autosufficienti di tal che non saranno tenuti ad obblighi di reciproco mantenimento.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con apposita e separata scrittura, ogni ulteriore questione economica tra di loro intercorsa.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/03/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4