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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1010/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 12.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti CIERI Tommaso e CIERI Leonardo, Via P.Rapino 6 - Ortona (Ch)
CONTRO
Controparte_1 avv. SECONDINO Katiuscia, c/o Via Potenza 7 - Pescara Controparte_1
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 5.6.2024 Parte_1 conveniva in giudizio espo Controparte_1 dipendenze della predetta società, lamentava l'illegittimità della determinazione di decadenza dal trattamento economico di malattia (con riferimento al periodo di malattia dal 23.10.2023 al 30.1.2024), dalla società disposta per il periodo dal 29.12.2023 al 7.1.2024 per complessivi €598,52, per essere risultata formalmente assente, alla data di sabato 20.1.2024 alle ore 11:25, alla visita domiciliare di controllo (c.d. visita fiscale) presso la propria abitazione, deducendo che “la stessa, pur essendo in casa, non ha sentito suonare il campanello dell'abitazione, dato che nella fascia oraria precedente al pranzo stava passando l'aspirapolvere, ciò le ha impedito di sentire il campanello e il medico ne ha dichiarato l'assenza”; e precisando che “la sig.ra è solita svolgere alcune Pt_1 faccende domestiche nella giornata del sabato che includono il passare l'aspirapolvere e, prima di pranzare, si intrattiene brevemente in giardino con i propri familiari e dal giardino (esterno rispetto all'abitazione di Montesilvano in Via Casino del Colle n. 14) non è possibile sentire il citofono/campanello della casa”, aggiungendo infine che “(…) l'odierna istante assumeva, nel periodo di malattia di cui si discute, i seguenti farmaci antidepressivo atipico e benzodiazepina a basso dosaggio (all. 2), i quali le causano sonnolenza e intontimento e ciò può avere determinato una disattenzione della stessa nel rispondere al campanello”.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Il fatto stesso dedotto in ricorso, ossia che la ricorrente, al momento della visita di controllo, non aveva sentito il campanello perché “passava l'aspirapolvere e, successivamente, si intratteneva in giardino con i propri famigliari”, dimostra un comportamento evidentemente censurabile in quanto non affatto conforme a buona fede e correttezza ed agli oneri di minimale diligenza.
Invece la ricorrente avrebbe potuto e dovuto passare l'aspirapolvere al di fuori delle fasce orarie prestabilite per la visita fiscale, evitando il rischio di non sentire il campanello, ed evitare di intrattenersi in giardino, dove lei sapeva bene (come dedotto in ricorso) che il campanello non si sente, proprio in quelle medesime fasce orarie.
Tanto più avrebbe dovuto attenersi a tali (ovvi) accorgimenti qualora stesse assumendo, come da lei dichiarato in ricorso, farmaci (comunque “a basso dosaggio”) che le causavano “sonnolenza e intontimento” (ma non le
2 compromettevano la capacità di intendere e di voler attenersi alla normale diligenza).
Va dunque richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce che la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è conseguente solo alla materiale assenza dal domicilio nelle fasce orarie, ma anche alle fattispecie nelle quali il lavoratore, pur presente al proprio domicilio, abbia di fatto adottato un comportamento (pur non doloso ma) carente della necessaria diligenza (anche proprio qualora egli si sia di fatto posto “in condizione di non udire il campanello della porta del proprio domicilio”), precisandosi altresì che la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore medesimo:
• “Con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia;
tale presupposto può realizzarsi anche nel caso in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza (nella specie, ponendosi in condizione di non udire il campanello della porta del proprio domicilio) per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. In mancanza di tale reperibilità la sanzione della decadenza dal trattamento economico (per i primi dieci giorni di malattia) è limitata ai giorni in cui per tale ragione non sia stato possibile eseguire il controllo medico e fino alla data della successiva visita che abbia accertato l'effettiva sussistenza dello stato morboso inabilitante del dipendente. (V 4448/88, mass n 459419; (V 1290/88, mass n 457462)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3512 del 27/04/1990, Rv. 466855 - 01);
• “La decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di malattia, prevista dall'art. 5, quattordicesimo comma, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988, opera anche nell'ipotesi in cui il lavoratore medesimo, pur presente al proprio domicilio, abbia di fatto adottato un comportamento non necessariamente doloso bensì soltanto carente della debita diligenza, che ha impedito l'esecuzione del controllo sanitario” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8484 del 30/07/1993, Rv. 483369 - 01,
che in motivazione ha precisato che “(…) In relazione alle circostanze accertate nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto quindi esprimere il proprio giudizio sulla diligenza richiesta al lavoratore stabilendo, in particolare, se nel recarsi nella cantina lo stesso fosse tenuto ad avvertire le persone eventualmente rimaste nell'abitazione del possibile arrivo del medico o potesse invece ritenersi sufficiente l'eventuale affidamento sul fatto che dette persone avrebbero comunque reso edotto il medico della circostanza, si da farlo attendere per il breve tempo necessario a richiamarlo dalla cantina. Ha invece esaminato la fattispecie soltanto sotto il profilo della intenzione - esclusa - del lavoratore di eludere la visita di controllo, senza considerare che la decadenza in questione non presuppone necessariamente un comportamento doloso, ed ha quindi omesso di accertare se nel caso concreto sussisteva o meno una violazione del suddetto dovere di collaborazione.”);
• “L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia
3 valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5000 del 22/05/1999, Rv. 526547 - 01);
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Non pare invece pertinente il precedente richiamato da parte ricorrente, che è relativo esclusivamente all' (eventuale e nel giudizio all'esame non ricorrente) procedimento disciplinare (e non a mere trattenute stipendiali) e, comunque, a fattispecie nella quale era stata ritenuta una sufficiente diligenza del lavoratore in malattia, considerato non solo che egli stava compiendo un atto effettivamente necessario del vivere quotidiano, ossia il lavarsi sotto la doccia, ma anche che lo stesso, una volta avuta contezza di quanto accaduto, si era immediatamente attivato, circostanze invece non allegate nel caso di specie:
• “L'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche (annullata, nella specie, la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata ad un lavoratore in malattia che al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché "sotto la doccia" e ciò aveva impedito l'accesso del medico fiscale nell'abitazione)” (Cassazione civile sez. VI, 18/07/2022, n.22484,
che in motivazione ha precisato che “(…) da tempo questa Corte ha osservato che la procedura di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 5, attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell' , travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro e non CP_2 costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari;
2.1. la decadenza dal trattamento economico può essere annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo, che trovano fondamento nel potere-dovere degli enti erogatori di prestazioni previdenziali di accertare nell'ambito della loro gestione amministrativa l'esistenza del rischio posto a base delle prestazioni stesse;
2.2. a detta sanzione può aggiungersi un'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro (cfr. fra le tante Cass. n. 9709 del 2000 e Cass. n. 24681 del 2016);
2.3. corollario del principio è che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l'istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest'ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall'art. 2106 c.c., e sul piano formale dalla L. n. 300 del 1970, art. 7; 3. ciò detto va osservato che il CCNL invocato dalla società ricorrente inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l'assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all'interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all'accesso del medico competente;
3.1. quest'ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l'istituto previdenziale (ed infatti le pronunce richiamate dalla ricorrente - Cass. n. 5420 del 2006 e Cass. n. 4216 del 1997 sono state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la decadenza dal trattamento di malattia) non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono;
4. dai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, dopo aver accertato (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) che il lavoratore era presente all'interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l'immediata attivazione del S., una volta avuta contezza di quanto accaduto;
4.1. l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in
4 malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche;
5. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato (…)”);
*** Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 12.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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