Sentenza 23 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2003, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE окронзло ж q. 08 1 55/03 decut infruntive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati GIUSTONIANI Dott. Vito R.G.N. 19618/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 18088 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 2142 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud.17/01/03 Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato FLAVIANO MINDOPI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA ZZ AR, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO REBOA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 12598/99 del Tribunale di ROMA, 2003 Sezione IV Civile, emessa il 07/05/99 e depositata il 92 07/07/99 (R.G. 36230/98); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Flaviano MINDOPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER BA proponeva opposizione avversO il decreto, con il quale il giudice di pace di Roma le ingiungeva di pagare a EG DE la somma di lire 1.800.000. A sostegno dell'opposizione deduceva che con scrittura privata si era obbligata a pagare all'opposta la somma mensile di lire 600.000 per dieci anni quale corrispettivo dell'aiuto economico che essa si impegnava a prestarle per l'acquisto di un immobile;
che l'aiuto non le era stato prestato, sicché la scrittura era diventata "sine causa" e l'obbligazione era venuta meno;
BJvnnd eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito a conoscere dell'efficacia della scrittura concernente il credito complessivo di lire 72.000.000. Nella resistenza dell'opposta il giudice di pace accoglieva l'eccezione di incompetenza e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese. La sentenza veniva gravata di appello principale dalla EG, la quale si lamentava della declaratoria di incompetenza, e di appello incidentale dalla ER, la quale si doleva della compensazione delle spese. Il tribunale di Roma rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale, condannando la EG al pagamento delle spese del doppio grado. Quanto alla competenza considerava che tra di competenza del giudicel'opposizione all'ingiunzione 1 di pace - e la questione di inesistenza dell'obbligazione di competenza del tribunale - esisteva un rapporto di pregiudizialità che induceva competenza del tribunale a conoscere dell'intera causa, per cui correttamente il giudice di pace aveva declinato la competenza;
quanto alle spese riteneva che doveva ricevere applicazione il criterio della soccombenza. EG DE ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso la ER. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, sostenendo BR che il tribunale ha confermato la pronuncia declinatoria della competenza resa dal giudice di pace, mentre avrebbe dovuto scindere la causa di opposizione all'ingiunzione per la quale era funzionalmente competente il giudice di l'esistenzaquella concernente pace da dell'obbligazione in relazione alla quale sussisteva la - e pronunciare sulla prima quale giudice sua competenza previa sospensione del processo a norma di. appello - Ay c.p.c. stante il rapporto di dell'art. 295 pregiudizialità e sulla seconda quale giudice di primo grado. La controricorrente eccepisce l'improcedibilità (rectius l'inammissibilità) del ricorso, evidenziando che il tribunale ha pronunciato solo sulla competenza e la 2 sentenza avrebbe dovuto, perciò, essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza. In relazione all'eccezione, da esaminare preliminarmente, si osserva che qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decide esclusivamente sulla competenza, affermandola o negandola, ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.), deve istanza di regolamento diessere impugnata con competenza, strumento tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza, e, se 10 sia con altro l'impugnazione deve essere dichiaratamezzo, inammissibile. Ai fini dell'impugnabilità con l'istanza di Brunnu regolamento la sentenza non perde la natura di pronuncia sulla competenza se il giudice estende la propria cognizione a questioni di rito о di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della emetta statuizioniquestione della competenza, о consequenziali о accessorie, come quelle sulle spese о sulla revoca del decreto ingiuntivo (Cass. 10.8.1997, n. 7661; Cass. 11.10.1995, n. 10606; Cass. 6.5.1994, n. 4116. Né ai detti fini rileva che la sentenza di primo grado, annullata da quella di secondo dichiarativa della competenza, abbia pronunciato nel merito, dovendosi avere riguardo esclusivamente al contenuto di questa ultima sentenza (Cass. 12.11.1999, n. 12586). 3 E poiché la sentenza del tribunale ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza per valore, avrebbe dovuto essere impugnata, così come dedotto, con istanza di regolamento di competenza invece che con ricorso ordinario per cassazione e ciò ancorché sia pervenuto al rigetto dell'appello attraverso l'esame della questione all'applicabilità del disposto dell'art.relativa 34 c.p.c. ed abbia pronunciato sulle spese. Prima di emettere la declaratoria di inammissibilità occorre, tuttavia, verificare di ufficio se possa ricevere applicazione il principio della conversione del Вонный ricorso per cassazione inammissibile in istanza per regolamento di competenza. Premesso che per la conversione si richiede che il ricorso presenti i requisiti di sostanza e di forma dell'istanza di regolamento e che risulti Osservato il termine perentorio di cui all'art. 47 comma 2, c.p.c., va rilevato che nel caso concreto, mentre è indubitabile che concorrono i detti requisiti, investendo il ricorso unicamente la competenza, invece problematica l'osservanza del termine, tenuto conto che al riguardo si sono profilati due orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte. Secondo uno di tali orientamenti, ove l'istanza di regolamento di competenza sia proposta oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la 4 parte che la propone ha l'onere di provare la data di comunicazione del deposito o l'eventuale difetto di essa e, se non fornisce la prova, il termine di cui all'art. 47 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, considerato che all'istanza di regolamento non applicabile il termineè annuale di cui all'art. 327 c.p.c., specificamente previsto per l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., e che il "dies a quo" viene individuato nella data di pubblicazione della sentenza nell'analoga ipotesi del contumace, il quale non è destinatario della comunicazione di deposito della sentenza (Cass. ord. 29.8.1995, n. 666; Cass. 5.9.1995, n. 672; Cass. 21.5.2001, n. 6911, in motivazione). Secondo l'altro orientamento, largamente maggioritario, la notificazione della sentenza ad iniziativa della parte interessata è sostitutiva della comunicazione, che sia totalmente mancata o è irregolare, e, ove avvenga, il termine per proporre l'istanza di regolamento decorre dalla data in cui si perfeziona, mentre, se manchi pure la notificazione, il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ma in tale caso è quello annuale 327di cui all'art. c.p.c., ritenuto applicabile all'istanza di regolamento di competenza (Cass. 15.5.2000, n. 6232; Cass. 9.11.1996, n. 9818; Cass. 8.7.1999, n. 7170; Cass. 24.11.1998, n. 11928); con specifico riferimento alla questione 5 dell'onere della prova Cass. 9.7.1996, n. 6239, ha diritenuto che la parte che propone l'istanza regolamento di competenza nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, affermando che è non è tenuta a provarlo,mancata la comunicazione, gravando sull'altra parte l'onere di provare che la comunicazione è avvenuta. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento maggioritario, considerato che il mancato funzionamento del meccanismo ufficioso di conoscenza della sentenza (comunicazione del dispositivo ad opera del cancelliere) dellagiustifica l'applicazione dello strumento notificazione, che non estraneo alla sfera del il conseguimento Bounna regolamento di competenza e consente della questionedella finalità di rapida definizione della competenza perseguita dalla legge, e tenuto presente che nel sistema delle impugnazioni ordinarie il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. costituisce termine generale di chiusura per evitare il perpetuarsi della lite. èNella specie non è dato stabilire in quale data avvenuta la comunicazione della sentenza, mancando sia la ricevuta del consegnatario che la notifica dell'ufficiale giudiziario, sicché rimane priva di riscontro la che la comunicazione è deduzione della controricorrente 29.7.1999; tuttavia, siccome la sentenza è avvenuta il stata notificata il 15.10.1999 ed il ricorso proposto il 6 28.10 successivo, si deve ritenere rispettato il termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza. Concorrendo, pertanto, le condizioni all'uopo necessarie il ricorso si converte in istanza di regolamento di competenza. Ciò posto, va rilevato che l'errore di fondo della sentenza impugnata è di non avere considerato che nella specie si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e che per pacifica giurisprudenza in questa materia la competenza ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (Cass. 18.7.2001, n. 9769; Cass. 18.2.2000, n. 1828). Né, come chiarito da questa Corte (Cass. 23.4.2001, n.n. 5970; Cass. 7.5.2001, n. 6351; Cass. 11.12.2000, 15581), mutamenti sono stati indotti dai commi aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla legge 21.11.1991, n. 374, che prevedono la possibilità di proporre al tribunale cause di competenza del giudice di pace, ove connesse per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, perché siano decise nello stesso processo e l'obbligo del giudice di расе, se le cause connesse siano proposte davanti a lui 7 ed al tribunale, di pronunciare anche di ufficio la connessione a favore del tribunale. Si tratta, infatti, di disposizioni che, confrontate con la lettura tradizionale degli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., non consentono alcuna deroga alle competenze del giudicefunzionali, ivi compresa quella dell'opposizione. Ne consegue che il tribunale non avrebbe potuto ritenere l'incompetenza del giudice di pace a conoscere dell'opposizione all'ingiunzione, ma solo della questione pregiudiziale. La sentenza impugnata va cassata con la declaratoria che la competenza a giudicare sulla questione pregiudiziale concernente la scrittura privata è del relazione all'opposizionetribunale di Roma;
in ain decreti ingiuntivi il tribunale deve, invece, rendere una sentenza di appello. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma a questione pregiudiziale. Spese conoscere della compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 31.1.2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Вчимо диниий DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.3 MAG. 2003 IL CANOFLUERE C1 8 Oggi IL CANCELLIERE C1 OC ST