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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2981/2024, promossa in grado d'appello da
nata a [...], il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato stabilito YOUSSEF SOUADI C.F._1
( del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._2
digitalmente all'indirizzo pec: Email_1
appellante contro
( in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Milano Via Caldera n° 21, nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso il suo procuratore e difensore domiciliatario, Avv. MAURO GIARDINI ( CodiceFiscale_3
fax n. 0332 830326 – pec: , ed elettivamente domiciliato Email_2 pagina 1 di 10 in GALLARATE VIA PORTA 3
appellata avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 939/2024, resa inter partes dal Tribunale di
Busto Arsizio, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Cosentino Nicola– R.G. n.
5962/2022, notificata il 16/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio nel merito, in ordine alla produzione del sinistro, condannare , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, con sede in Milano, via Caldera 21, CF: partita iva P.IVA_1 P.IVA_2
R.E.A n. MI-1396833, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle sofferte lesioni subite dalla minore calcolate in Euro 27.427,23, nonché a rifondere al Persona_1
ricorrente le spese di giudizio in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averle anticipate e non riscosse ai sensi dell'art. 97 cpc e dell'art. 142 D.P.R 30 maggio 2002, n.
115.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
-In via istruttoria, si chiede l'ammissione del nuovo testimone sig. e la Testimone_1
rinnovazione dell'esame della testimone per i gravi motivi ivi riportati dalla Testimone_2
sig.ra nella parte motiva del presente appello. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per CP_1
pagina 2 di 10 piaccia alla Eccellentissima corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa giudicare: in via preliminare di rito: dichiarare inammissibile l'appello ed i nuovi documenti, per i motivi indicati nel merito: respingere il proposto appello, confermando la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio in data 16.7.24 n. 939
Con vittoria di spese e compensi di lite anche per questo grado di giudizio
Si oppone alle richieste istruttorie ed alla nuova produzione documentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 939/2024, rigettava la domanda proposta da
– in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 minore – volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da Persona_2
quest'ultima, a seguito di una caduta avvenuta il 3 luglio 2019 all'interno dell'ipermercato
Carrefour di Gallarate, sito in viale Milano 163, condannandola al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.
2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato con atto di citazione del 20 dicembre 2022, con il quale parte attrice conveniva in giudizio CP_1
quale gestore dell'ipermercato, lamentando come la caduta della figlia minore – la quale aveva, in conseguenza, riportato una “frattura sovracondiloidea omerale scomposta” – fosse stata causata da una piastrella danneggiata presente sulla pavimentazione del supermercato e chiedendo, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
3. Costituitasi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_1
attiva dell'attrice nonché l'esistenza di un giudicato riflesso derivante da una precedente pronuncia di rigetto, emessa dal medesimo Tribunale, su una causa con identici petitum e causa petendi in cui era stato, però, convenuto un diverso soggetto quale responsabile del danno.
pagina 3 di 10 Nel merito, parte convenuta contestava la dinamica dell'evento come ricostruita dall'attrice e, di conseguenza, sottolineava l'assenza dei presupposti per muovere un giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c.
4. La causa veniva istruita sia mediante l'escussione della testimone Testimone_3
conoscente dell'attrice e presente al momento dell'incidente, sia attraverso l'espletamento di una C.T.U. medico-legale volta ad accertare natura ed entità delle lesioni riportate dalla minore.
5. Il Tribunale di Busto Arsizio, dopo aver dichiarato la legittimazione ad agire in capo a parte attrice, ne respingeva, tuttavia, le domande, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia ed il danno.
Il Giudice motivava la propria decisione, evidenziando come la testimonianza di Tes_4
non confermasse affatto che la caduta era avvenuta a causa della piastrella scheggiata o
[...]
in prossimità della stessa. Veniva, inoltre, rilevato dal Tribunale come le fotografie prodotte mostrassero solo “una modesta scalfitura” della piastrella, giudicata inidonea a cagionare una caduta. Si evidenziava, infine, che anche le risultanze della C.T.U., pur fornendo prova del fatto storico della caduta, non consentissero, tuttavia, di ritenere provato il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza e censurando: a) l'errata valutazione del nesso causale e la violazione dell'art. 2051
c.c.; b) l'omessa considerazione della mancata prova del caso fortuito da parte della convenuta;
c) l'erronea valutazione della testimonianza ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
L'appellante ha richiesto, inoltre, l'ammissione delle dichiarazioni testimoniali di
[...]
e di nonché la rinnovazione dell'esame della teste Tes_1 Parte_2 Tes_4
[...]
7. Si è costituita, quindi, eccependo l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei nuovi CP_1
documenti prodotti e ribadendo tanto la mancanza di prova del nesso causale da parte dell'attrice, quanto l'irrilevanza della questione circa il caso fortuito.
pagina 4 di 10 8. Dopo l'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 18 febbraio 2025, la causa veniva messa in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c., per l'udienza cartolare dell'8.4.2025, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali e di note scritte sostitutive dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. erronea valutazione del nesso causale tra la caduta della minore e la piastrella danneggiata e conseguente violazione dell'art. 2051 c.c.;
9.2. mancata considerazione dell'onere della prova in capo al custode ai fini della dimostrazione del caso fortuito;
9.3. erronea valutazione della testimonianza ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e richiesta di ammissione di un nuovo testimone.
10. Quanto al motivo sub n. 9.1, gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non considerando adeguatamente le fotografie prodotte, la testimonianza acquisita e le risultanze della C.T.U. medico-legale.
11. Con riguardo al motivo sub n. 9.2, l'appellante sostiene che, accertata la sussistenza del nesso causale, sarebbe spettato a fornire la prova liberatoria del caso fortuito ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c.: la mancata manutenzione della pavimentazione costituirebbe, infatti, una negligenza in grado di ricadere nella sfera di responsabilità della società appellata.
Pertanto, in assenza di prova circa il caso fortuito, anche eventi imprevedibili o di causa ignota dovrebbero restare a carico del custode.
12. In ordine al motivo sub n. 9.3, viene dedotta l'erronea valutazione della testimonianza resa dalla sig.ra nonché la violazione del principio del prudente apprezzamento Testimone_4
ex art. 116 c.p.c.
La discrepanza tra quanto affermato in sede di deposizione e le precedenti dichiarazioni scritte rese nell'immediatezza dell'incidente sarebbe, infatti, da attribuirsi ad un'amnesia cagionata da pagina 5 di 10 una precedente operazione al cervello, avvenuta nel febbraio 2023 (come confermato, stragiudizialmente, da . Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dare il Parte_2
giusto peso alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro, temporalmente più vicine all'evento e, quindi, maggiormente attendibili.
L'appellante chiede, infine, l'ammissione della testimonianza di il quale, Testimone_1
nella propria dichiarazione scritta, ha affermato di essere giunto sul posto intorno alle 21:00 e, pur non avendo assistito direttamente alla caduta, di aver notato la ciabattina della minore
"capovolta e con la punta incastrata su una piastrella danneggiata”, confermando così la dinamica dell'incidente.
13. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn.
9.1. e 9.2.
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice di prime cure relativamente all'assenza di prova circa il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la res oggetto di custodia.
Com'è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non si fonda su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In conseguenza di ciò, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo compete al danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 08/07/2024, n. 18528; Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 22/05/2023, n. 14065).
Orbene, nel caso di specie, la Corte ritiene che tale onere non sia stato assolto sulla base delle seguenti motivazioni.
Si rileva, in primis, come parte appellante non abbia in alcun modo individuato la piastrella oggetto di custodia causativa del danno. Le fotografie allegate nella richiesta danni datata 9 settembre 2019 appaiono, infatti, difformi da quelle prodotte in giudizio e rappresentano luoghi distinti del negozio. Inoltre, le foto dei luoghi, pur offrendo una generale panoramica di una corsia del supermercato, non consentono di individuare, nello specifico, la piastrella causativa della caduta.
La stessa testimonianza della sig.ra risulta inconferente sul punto, avendo costei Tes_4
dichiarato all'udienza del 13 dicembre 2023 di non ricordare il reparto del supermercato in cui la bambina era caduta, né se il pavimento fosse bagnato o se vi fosse una piastrella sollevata.
pagina 6 di 10 Inoltre, la C.T.U. medico-legale del dott. pur confermando il legame diretto tra l'evento Per_3 traumatico e le lesioni riportate dalla minore, non fornisce alcuna prova in merito all'esistenza di un nesso eziologico tra il sinistro e la res oggetto di custodia.
Il rigetto del motivo sub 9.1. consente di ritenere assorbito anche il motivo sub 9.2. in quanto ogni valutazione circa il caso fortuito presuppone necessariamente che il danneggiato abbia adempiuto il proprio onere probatorio. (in questo caso l'onere probatorio ricade sul genitore).
14. Opinione della Corte quanto al motivo sub 9.3.
Anche tale motivo è privo di pregio e, pertanto, merita di essere rigettato.
Com'è noto l'art. 116 c.p.c. consacra il principio del libero convincimento del giudice, in forza del quale, sebbene lo stesso sia vincolato all'iniziativa delle parti sia per quanto riguarda l'aspetto delle conoscenze dei fatti della causa, sia per quanto riguarda l'aspetto della concreta dimostrazione di tali fatti, rimane libero di apprezzare e valutare le risultanze dell'istruzione probatoria da porre a base della decisione.
Orbene, non è chiaro a quali dichiarazioni – rese “nel contesto ospedaliero” – avrebbe dovuto fare riferimento il giudice di prime cure per meglio orientare il suo prudente apprezzamento.
Difatti, tanto la notifica del sinistro stipulata nell'immediatezza dell'incidente, quanto la relazione di pronto soccorso e la cartella clinica si limitavano unicamente a riferire di una caduta accidentale della minore all'interno dell'ipermercato e, pertanto, non contrastano – ma, anzi, confermano – la valutazione della testimonianza svolta dal Tribunale di Busto Arsizio non essendovi controversia sul fatto che la minore abbia subito dei danni per effetto di una caduta.
Quanto alla dichiarazione resa, stragiudizialmente, in data 26 settembre 2019 dalla sig.ra va ricordato come essa non possegga una valenza probatoria paragonabile alla prova Tes_4
testimoniale. Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, le dichiarazioni stragiudiziali di terzi non acquisiscono alcun valore di prova ma, anzi, di mero indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 9 marzo 2020, n. 6650).
Quanto al tentativo di parte appellante di invalidare la testimonianza resa in udienza adducendo, sulla base della dichiarazione stragiudiziale della sig.ra Parte_2
(peraltro basata su informazioni acquisite de relato), presunti problemi di salute della sig.ra pagina 7 di 10 è necessario sottolineare come, agli atti, non risulta alcuna documentazione medica che Tes_4
confermi tali problemi né, soprattutto, che essi abbiano specificamente inficiato la capacità della teste di ricordare.
Risulta, infine, inammissibile la richiesta di ammettere il sig. quale nuovo Testimone_1
testimone.
Parte appellante non ha, infatti, fornito in alcun modo prova di non aver potuto proporre tale mezzo di prova nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile e, quindi, a cagione di circostanze estranee alla propria sfera di controllo.
Ebbene il sig. pur avendo fornito il proprio contatto alla madre della minore fin dal Tes_1
giorno dell'incidente, non era stato contattato da quest'ultima proprio perché, come affermato da parte appellante, “la presenza della sig.ra l'aveva fatta desistere” dal farlo, con ciò Tes_4 evidenziando una precisa scelta processuale e non già un'impossibilità incolpevole che possa giustificare la deroga al divieto ex art. 345 c.p.c.
Quanto al “gravissimo stato clinico dell'unica testimone escussa” – elemento che dimostrerebbe, secondo parte appellante, la circostanza estranea alla sfera di controllo dell'interessato – si tratta, come già si è argomentato, di un accadimento del tutto indimostrato.
15. Conclusivamente, atteso il rigetto dell'appello, la sentenza n. 939/2024 deve essere confermata.
16. Alla luce dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di tenuto conto del valore della controversia, compreso nello scaglione tra € CP_1
26.001 ed € 52.000 e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
17. In virtù del rigetto dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2981/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da;
Parte_3
pagina 8 di 10 II. conferma la sentenza n. 939/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_3 CP_1
processuali del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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