Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, proposto da
RL OR, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata e del direttore del Settore Pianificazione del territorio-PRG del 5 novembre 2020 ed in pari data notificata in modalità digitale, con cui si respinge la richiesta di ritipizzazione dell'area del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. ZO VA e uditi per le parti i difensori avv. Michele Cascione, per la parte ricorrente, e avv. Chiara Lonero Baldassarra, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1.- Con ricorso depositato come in rito, il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego opposto alla richiesta di ritipizzazione dell’area in proprietà.
In fatto, deduceva di essere proprietario di un suolo sito nel Comune di Bari, frazione Santo Spirito, alla via Napoli, esteso circa mq. 1.484, con destinazione di zona area a verde pubblico, verde di quartiere, ai sensi dell’art. 31 delle NTA del vigente PRG; lamentava come la mancata realizzazione di opere pubbliche a verde pregiudicasse la fruizione del predetto suolo.
In diritto, veniva censurata la violazione di legge (art. 2, l. 19.11.1968 n. 1187), la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 NTA PRG, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e l’eccesso di potere per erronea presupposizione ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria sulla natura del vincolo e gli effetti della ubicazione del suolo sul territorio.
2.- Si costituiva la il Comune di Bari, il quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus , contestando le avverse tesi dedotte; segnatamente, evidenziava come richiamate destinazione di zona “verde pubblico – verde di quartiere” normata dall’art. 31 delle NTA del PRG approvato nel 1976 fosse stata superata dalla variante del PRG, approvata con DGR n. 2415/2008 e, successivamente, recepita nella variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, di cui alla DGR n. 2252/2014.
3.- Alla fissata camera di consiglio, la domanda cautelare veniva respinta, in considerazione delle chiare disposizioni dell’avviso pubblico.
4.- Scambiate ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
La prescrizione tecnica dell’opinato art. 31 NTA, rimodulato a seguito della variante suddetta, non indica espressamente alcuna trasformazione della natura giuridica del suolo da privato a pubblico, in virtù della destinazione a verde; piuttosto, prevede che detti interventi sono riservati al pubblico, ma possono essere realizzati anche dal privato, nel rispetto della destinazione urbanistica ivi sancita. Pertanto, la destinazione di zona, di cui all’art. 31 citato, non riveste natura espropriativa; ne consegue che una siffatta destinazione urbanistica di zona non decade e, quindi, non può sorgere alcun obbligo del Comune a ritipizzare l’area in questione.
Com’è noto, le localizzazioni costituiscono vincoli preordinati all’espropriazione e si configurano quando l’espropriazione è funzionale alla realizzazione dell’opera pubblica o di pubblico interesse, precludendo ogni utilizzabilità privata delle aree interessate. La zonizzazione è, invece, “la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona” (così art. 7, comma 2, legge n. 1150 del 1942).
Orbene, la disciplina delle aree di cui all’art. 31 del vigente PRG, come variato, è da ascrivere alle previsioni proprie della zonizzazione , intesa come insieme di prescrizioni e di limitazioni, che sono espressione del normale potere di conformazione della proprietà privata, ovverosia del potere di pianificazione del territorio, teso a programmarne uno sviluppo ordinato e coerente.
In ultima analisi, con la variante normativa del 2008, è stata eliminata la riserva di esclusivo intervento per mano pubblica ed è stato consentito l’intervento del privato; con ciò è stata eliminata qualsivoglia vincolo localizzativo, avente connotazione espropriativa, dalla norma tecnica citata.
Non sussiste alcun obbligo del Comune di ritipizzare la zona; peraltro, il ricorrente non dimostra in qual direzione la nuova tipizzazione della zona, nella quale rientra la sua proprietà, debba evolvere. La destinazione a verde di quartiere è coerente con la vocazione dei luoghi e rientra nella potestà di pianificazione tecnico-discrezionale del Comune.
Pertanto, non si ravvisa alcun profilo d’illegittimità, tra quelli addotti dalla parte ricorrente.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio vanno compensare, per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
ZO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ZO VA | VI LA |
IL SEGRETARIO