Art. 4. (Rischio idrogeologico) 1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi. 2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilita', anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.
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5 maggio 1990
5 maggio 1990
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- art. 6 L. 466/1980·
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