Articolo 4 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 maggio 1990
Art. 4. (Rischio idrogeologico) 1. Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi. 2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilita', anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.
Entrata in vigore il 5 maggio 1990
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