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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/12/2024, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8536/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 28.11.2024, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8536/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. , nata il [...], in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...], in [...]; Controparte_2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Sara Brazzini, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 12.07.2023, le ricorrenti, in epigrafe indicate, dopo aver allegato di essere discendenti del sig. di nazionalità Persona_1
1 italiano, nato il [...], nel Comune di Noicattaro (BA), dall'unione tra e Persona_2
, (doc. 3), hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Persona_3
I.
2-Con decreto, emesso in data 14.09.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 07.05.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-Il , si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_3
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 04.03.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti, aveva contratto matrimonio, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
3-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, prodotta dalla parte ricorrente, nemmeno contestata dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo, cittadino italiano. Persona_1
II.
6-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti di causa emerge che:
2 1) dopo essersi sposato a Noicattaro, in data 13.09.1879, con Parte_1 Per_4
(doc. 4) ed essere successivamente emigrato in Brasile, generava il
[...]
17.08.1896, (doc. 5); Persona_2
2) quest'ultimo, dopo essersi unito in matrimonio in data 20.01.1917 con Persona_5
(doc. 6), dava alla luce il 30.01.1938 (doc.7),
[...] Parte_2
3) quest'ultima, dopo aver sposato il 14.07.1963 (doc. 8) Persona_6 generava il 24.07.1972, l'odierna ricorrente, (doc. 9); Controparte_1
4) infine, dopo essersi unita in matrimonio in data Controparte_1 CP_1
03.01.1999 (doc.10), con il sig. dava alla luce, in data Persona_7
26.09.2001, l'odierna ricorrente (doc. 11). Controparte_2
II.
7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti del sig. si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la Persona_1
relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
II.
8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER
SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
3 II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato la fondatezza della domanda, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso ancora, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 12.07.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. , nata il [...], in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...], in [...]; Controparte_2
sono entrambe cittadine italiane;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Parte_3 Controparte_3
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 06.12.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 28.11.2024, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8536/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. , nata il [...], in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...], in [...]; Controparte_2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Sara Brazzini, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 12.07.2023, le ricorrenti, in epigrafe indicate, dopo aver allegato di essere discendenti del sig. di nazionalità Persona_1
1 italiano, nato il [...], nel Comune di Noicattaro (BA), dall'unione tra e Persona_2
, (doc. 3), hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Persona_3
I.
2-Con decreto, emesso in data 14.09.2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 07.05.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, insistendo, come da verbale di udienza in atti, nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-Il , si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_3
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 04.03.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti, aveva contratto matrimonio, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
3-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
II.
4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, prodotta dalla parte ricorrente, nemmeno contestata dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo, cittadino italiano. Persona_1
II.
6-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti di causa emerge che:
2 1) dopo essersi sposato a Noicattaro, in data 13.09.1879, con Parte_1 Per_4
(doc. 4) ed essere successivamente emigrato in Brasile, generava il
[...]
17.08.1896, (doc. 5); Persona_2
2) quest'ultimo, dopo essersi unito in matrimonio in data 20.01.1917 con Persona_5
(doc. 6), dava alla luce il 30.01.1938 (doc.7),
[...] Parte_2
3) quest'ultima, dopo aver sposato il 14.07.1963 (doc. 8) Persona_6 generava il 24.07.1972, l'odierna ricorrente, (doc. 9); Controparte_1
4) infine, dopo essersi unita in matrimonio in data Controparte_1 CP_1
03.01.1999 (doc.10), con il sig. dava alla luce, in data Persona_7
26.09.2001, l'odierna ricorrente (doc. 11). Controparte_2
II.
7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti del sig. si siano stabiliti in Brasile, acquisendo la Persona_1
relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.
II.
8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER
SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
3 II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato la fondatezza della domanda, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che non ha resistito all'avversa domanda né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, e tenuto conto, per altro verso ancora, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza, costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 12.07.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. , nata il [...], in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...], in [...]; Controparte_2
sono entrambe cittadine italiane;
, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Parte_3 Controparte_3
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 06.12.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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