Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2025, n. 6556
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Sentenza 12 marzo 2025

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, il 25 febbraio 2025, riguarda il ricorso presentato da una società di autonoleggio contro il fallimento di un'altra società. La ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di regresso, sostenendo di essere coobbligata in solido con un altro debitore, e di aver già pagato il debito principale. Il tribunale di Roma aveva inizialmente rigettato la domanda, ritenendo che la ricorrente non avesse effettuato alcun pagamento al creditore principale, e quindi non avesse maturato alcun diritto di regresso.

La Corte ha confermato il rigetto del ricorso, argomentando che il diritto di regresso del coobbligato in solido sorge solo dopo il pagamento integrale del debito. Ha sottolineato che, in assenza di tale pagamento, non è possibile ammettere il credito al passivo del fallimento, nemmeno con riserva. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, evidenziando che il credito di regresso ha natura concorsuale e può essere esercitato solo dopo il soddisfacimento del creditore comune. Pertanto, la richiesta della ricorrente è stata considerata infondata, confermando la decisione del tribunale di rigettare l'ammissione al passivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2025, n. 6556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6556
    Data del deposito : 12 marzo 2025

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