CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5021/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5313/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 , con sede in Castell'Umberto, impugna la cartella di pagamento n. 29520240038043134/000, di € 2.556,88, notificata il 17 giugno 2024, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, per omesso versamento TARI anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012, avente dichiaratamente a fondamento l'intimazione di pagamento n. 275886, indicata come notificata il 20 settembre 2019, che includeva le fatture di seguito indicate:
· n. 2009117921 primo quadrimestre 2009;
· n. 2010041730 secondo quadrimestre 2009;
· n. 2010072919 saldo 2008;
· n. 2010134331 saldo 2009;
· n. 2011031320 anno 2010;
· n. 2012005657 anno 2011;
· n. 2012063304 primo semestre anno 2012;
· n. 2012119125 secondo semestre anno 2012;
· n. 2013019757saldo anno 2010;
· n. 2013066427 saldo anno 2011;
· n. 2017033910 saldo anno 212.
Con il proposto ricorso la società contribuente assume la nullità della cartella impugnata e l'illegittimità della pretesa sostenendo il difetto di motivazione;
il difetto di prova e delle modalità di calcolo della tariffa;
la maturazione, in assenza della notifica di atti interruttivi, del termine di prescrizione quinquennale e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce l'ente impositore ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e segnala l'avvenuta notifica, precedentemente alla cartella impugnata, delle fatture nonché di atti interruttivi della prescrizione, depositando, più specificatamente, le seguenti fatture, con attestazione della relativa notifica:
1. n. 2011031320 (anno 2010);
2. n. 2012005657 (anno 2011);
3. n. 2012005657 (I semestre 2012);
4. n. 2012119125 (II semestre 2012);
5. n. 2017033910 (saldo 2012). Deposita, inoltre, sollecito di pagamento n. 172257, con attestazione di notifica in data 24 dicembre 2014, afferente alle fatture n. 2009117921 (primo quadrimestre 2009), n. 2010041730 (secondo quadrimestre
2009), e n. 2010134331 (saldo 2009).
Deposita, ancora, intimazione di pagamento n. 014606.16, con attestazione di notifica alla data del 22 dicembre 2016, , che include le fatture: n. 2011031320 (anno 2010); n. 2012005657 (anno 2011); n.
2012063304 (primo semestre 2012); n. 2012119125 (secondo semestre 2012); n. 2013019757 (saldo 2010)
e n. 2013066427 (saldo 2011).
Allega, infine, l'intimazione di pagamento n. 275886 con attestazione di notifica alla data del 20 settembre
2019.
L'ente impositore assume l'infondatezza dei motivi di ricorso e ne invoca il rigetto, con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 si presta a essere accolto solo parzialmente, come di seguito esposto.
Le censure – difetto di motivazione, maturazione della prescrizione, decadenza dalla riscossione - che la società ricorrente rivolge all'atto impugnato impongono la preventiva verifica della notifica di atti impositivi in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, quali atti propedeutici e presupposti alla adozione e notifica della stessa cartella.
Ebbene, ATO ME1 S.p.A. in liquidazione ha fornito la dimostrazione, mediante rituale allegazione della relativa documentazione, della avvenuta notifica delle fatture commerciali, quali atti che riproducono i requisiti sostanziali propri degli atti impositivi (cfr. Cass. Sez. T, sentenza n. 17339 del 19 agosto 2020) nonché di atti interruttivi della prescrizione di seguito indicate.
In primo luogo, delle fatture:
1. n. 2011031320 (anno 2010), in data 13 maggio 2011;
2. n. 2012005657 (anno 2011) in data 21 marzo 2012;
3. n. 2012063304 (I semestre 2012), notificata il 7 agosto 2012;
4. n. 2012119125 (II semestre 2012), notificata in data 11 dicembre 2012;
5. n. 2017033910 (saldo 2012), notificata (rifiuto) il 10 gennaio 2018.
In secondo luogo, del sollecito di pagamento n. 172257 in data 24 dicembre 2014, avente come fondamento le fatture n. 2009117921 (primo quadrimestre 2009), n. 2010041730 (secondo quadrimestre 2009), e n.
2010134331 (saldo 2009), che erano contestualmente allegate al medesimo sollecito di pagamento. In terzo luogo, dell'intimazione di pagamento n. 014606/16 alla data del 27 dicembre 2016, avente come fondamento le fatture n. 2011031320 (anno 2010); n. 2009117921 relativa a TARI primo quadrimestre 2009);
n. 2012005657 (anno 2011); n. 2012063304 (primo semestre 2012); n. 2012119125 (secondo semestre
2012); n. 2013019757 (saldo 2010) e n. 2013066427 (saldo 2011).
In quarto luogo, l'intimazione di pagamento n. 275886 alla data del 20 settembre 2019, inerente a omesso versamento TARI per gli anni dal 2008 al 2012, con indicazione degli estremi delle fatture emesse dall'ente impositore.
Ebbene, alla luce della richiamata documentazione, il termine di maturazione della prescrizione deve ritenersi essere decorso relativamente al tributo richiesto per l'anno 2008, giacché, in relazione allo stesso anno, per un verso, non è stata fornita la dimostrazione della notifica delle fatture, e dall'altro, la richiesta di pagamento ha avuto lugo solamente con la notifica dell'intimazione n. 275886 in data 20 settembre 2019,
e, quindi, dopo il decorso di un lasso temporale, dalla insorgenza del tributo, notevolmente superiore a cinque anni.
La prescrizione, inoltre, deve ritenersi maturata anche con riferimento al tributo richiesto per l'anno 2010, ove si consideri che, quanto alla fattura n. 2011031320, alla notifica della stessa in data 13 maggio 2011 ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 014606/16 alla data del 27 dicembre 2016, e, quindi, dopo il decorso di un lasso temporale superiore a cinque anni.
Deve essere segnalato, al riguardo che, rispetto alla maturazione della prescrizione rimane irrilevante la successiva notifica dell'intimazione n. 014606/16 così come della intimazione n. 275887 in data 29 settembre
2019, giacché l'intimazione, in considerazione della sua natura di mero sollecito di pagamento, estraneo alla elencazione di cui all'articolo 19 d.lsg. n. 546/1992, impugnabile solo in via facoltativa, se ha effetto interruttivo della prescrizione, non può, quand'anche non impugnato, far rivivere la prescrizione oramai già maturata;
in buona sostanza, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata da ATO non ha l'effetto di rendere il credito irretrattabile, con la conseguenza che al contribuente non rimane perclusa la possibilità di eccepire la prescrizione maturata prima della sua notifica (cfr. Cass. Sentenz an. 17339/2020 citata: “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass.,
Sez. 5, 11 dicembre 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2019, n. 33218), come, per l'appunto, della
"cartella di pagamento" che è espressamente contemplata dal comma 1, lett. d.”).
Quanto, invece, alla fattura n. 2013019757, saldo anno 2010, la prescrizione deve ritenersi ugualmente maturata, giacché, da un lato non vi è la dimostrazione della notifica di detta fattura, e dall'altro, l'intimazione di pagamento n. 014606/16, costituisce il primo atto con il quale l'ente impositore ha richiesto il pagamento del tributo, ma la cui la notifica alla data del 27 dicembre 2016 è avvenuta a prescrizione già maturata.
Valgono, sul punto, le precedenti osservazioni quanto alla natura e alla impugnazione solo facoltativa dell'intimazione.
Discende che, per l'anno 2010, la notifica della cartella di pagamento impugnata è avvenuta dopo la maturazione della prescrizione.
Relativamente agli anni 2009, 2011 e 2012, deve escludersi la maturazione della prescrizione.
Invero, quanto agli anni 2011 e 2012 è stata dimostrata la notifica delle fatture nel rispetto der temine prescrizionale;
in seguito è stata notificata, con esclusione della fattura per saldo anno 2010, l'intimazione di pagamento n. 14606 alla data del 27 dicembre 2016; successivamente l'intimazione di pagamento n. 275887 alla data del 29 settembre 2019 e, infine la notifica della cartella di pagamento opposta.
Quanto all'anno 2009, vi è la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 172257 in data 24 dicembre
2014, ove è stata riportata la descrizione delle fatture emesse per il primo e secondo quadrimestre nonché saldo 2019; a ciò ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 275887 alla data del 29 settembre
2019 e, infine, la notifica della cartella di pagamento impugnata.
La dimostrazione, per gli anni 2009, 2011 e 2012, della notifica delle fatture conduce altresì al rigetto delle eccezioni di difetto di motivazione della cartella di pagamento e di determinazione della tariffa, trattandosi di profili che la società contribuente avrebbe dovuto proporre avverso le fatture commerciali, assimilabili, come precisato, ad atti impositivi, allorché, come nella fattispecie in esame, sono riportate tutte le indicazioni per la determinazione dell'an e del quantum del tributo, ma rimaste non impugnate.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con parziale annullamento della cartella, per i tributi richiesti per gli anni 2008 e 2010; relativamente agli altri anni, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione dell'esito del giudizio, di parziale accoglimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520240038043134/000, così provvede:
annulla la cartella di pagamento limitatamente alle somme richieste, per tributi e accessori, per gli anni 2008
e 2010;
rigetta, nel resto, il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice
PP EA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5021/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038043134 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5313/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 , con sede in Castell'Umberto, impugna la cartella di pagamento n. 29520240038043134/000, di € 2.556,88, notificata il 17 giugno 2024, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, per omesso versamento TARI anni 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012, avente dichiaratamente a fondamento l'intimazione di pagamento n. 275886, indicata come notificata il 20 settembre 2019, che includeva le fatture di seguito indicate:
· n. 2009117921 primo quadrimestre 2009;
· n. 2010041730 secondo quadrimestre 2009;
· n. 2010072919 saldo 2008;
· n. 2010134331 saldo 2009;
· n. 2011031320 anno 2010;
· n. 2012005657 anno 2011;
· n. 2012063304 primo semestre anno 2012;
· n. 2012119125 secondo semestre anno 2012;
· n. 2013019757saldo anno 2010;
· n. 2013066427 saldo anno 2011;
· n. 2017033910 saldo anno 212.
Con il proposto ricorso la società contribuente assume la nullità della cartella impugnata e l'illegittimità della pretesa sostenendo il difetto di motivazione;
il difetto di prova e delle modalità di calcolo della tariffa;
la maturazione, in assenza della notifica di atti interruttivi, del termine di prescrizione quinquennale e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce l'ente impositore ATO ME1 S.p.A. in liquidazione e segnala l'avvenuta notifica, precedentemente alla cartella impugnata, delle fatture nonché di atti interruttivi della prescrizione, depositando, più specificatamente, le seguenti fatture, con attestazione della relativa notifica:
1. n. 2011031320 (anno 2010);
2. n. 2012005657 (anno 2011);
3. n. 2012005657 (I semestre 2012);
4. n. 2012119125 (II semestre 2012);
5. n. 2017033910 (saldo 2012). Deposita, inoltre, sollecito di pagamento n. 172257, con attestazione di notifica in data 24 dicembre 2014, afferente alle fatture n. 2009117921 (primo quadrimestre 2009), n. 2010041730 (secondo quadrimestre
2009), e n. 2010134331 (saldo 2009).
Deposita, ancora, intimazione di pagamento n. 014606.16, con attestazione di notifica alla data del 22 dicembre 2016, , che include le fatture: n. 2011031320 (anno 2010); n. 2012005657 (anno 2011); n.
2012063304 (primo semestre 2012); n. 2012119125 (secondo semestre 2012); n. 2013019757 (saldo 2010)
e n. 2013066427 (saldo 2011).
Allega, infine, l'intimazione di pagamento n. 275886 con attestazione di notifica alla data del 20 settembre
2019.
L'ente impositore assume l'infondatezza dei motivi di ricorso e ne invoca il rigetto, con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 si presta a essere accolto solo parzialmente, come di seguito esposto.
Le censure – difetto di motivazione, maturazione della prescrizione, decadenza dalla riscossione - che la società ricorrente rivolge all'atto impugnato impongono la preventiva verifica della notifica di atti impositivi in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, quali atti propedeutici e presupposti alla adozione e notifica della stessa cartella.
Ebbene, ATO ME1 S.p.A. in liquidazione ha fornito la dimostrazione, mediante rituale allegazione della relativa documentazione, della avvenuta notifica delle fatture commerciali, quali atti che riproducono i requisiti sostanziali propri degli atti impositivi (cfr. Cass. Sez. T, sentenza n. 17339 del 19 agosto 2020) nonché di atti interruttivi della prescrizione di seguito indicate.
In primo luogo, delle fatture:
1. n. 2011031320 (anno 2010), in data 13 maggio 2011;
2. n. 2012005657 (anno 2011) in data 21 marzo 2012;
3. n. 2012063304 (I semestre 2012), notificata il 7 agosto 2012;
4. n. 2012119125 (II semestre 2012), notificata in data 11 dicembre 2012;
5. n. 2017033910 (saldo 2012), notificata (rifiuto) il 10 gennaio 2018.
In secondo luogo, del sollecito di pagamento n. 172257 in data 24 dicembre 2014, avente come fondamento le fatture n. 2009117921 (primo quadrimestre 2009), n. 2010041730 (secondo quadrimestre 2009), e n.
2010134331 (saldo 2009), che erano contestualmente allegate al medesimo sollecito di pagamento. In terzo luogo, dell'intimazione di pagamento n. 014606/16 alla data del 27 dicembre 2016, avente come fondamento le fatture n. 2011031320 (anno 2010); n. 2009117921 relativa a TARI primo quadrimestre 2009);
n. 2012005657 (anno 2011); n. 2012063304 (primo semestre 2012); n. 2012119125 (secondo semestre
2012); n. 2013019757 (saldo 2010) e n. 2013066427 (saldo 2011).
In quarto luogo, l'intimazione di pagamento n. 275886 alla data del 20 settembre 2019, inerente a omesso versamento TARI per gli anni dal 2008 al 2012, con indicazione degli estremi delle fatture emesse dall'ente impositore.
Ebbene, alla luce della richiamata documentazione, il termine di maturazione della prescrizione deve ritenersi essere decorso relativamente al tributo richiesto per l'anno 2008, giacché, in relazione allo stesso anno, per un verso, non è stata fornita la dimostrazione della notifica delle fatture, e dall'altro, la richiesta di pagamento ha avuto lugo solamente con la notifica dell'intimazione n. 275886 in data 20 settembre 2019,
e, quindi, dopo il decorso di un lasso temporale, dalla insorgenza del tributo, notevolmente superiore a cinque anni.
La prescrizione, inoltre, deve ritenersi maturata anche con riferimento al tributo richiesto per l'anno 2010, ove si consideri che, quanto alla fattura n. 2011031320, alla notifica della stessa in data 13 maggio 2011 ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 014606/16 alla data del 27 dicembre 2016, e, quindi, dopo il decorso di un lasso temporale superiore a cinque anni.
Deve essere segnalato, al riguardo che, rispetto alla maturazione della prescrizione rimane irrilevante la successiva notifica dell'intimazione n. 014606/16 così come della intimazione n. 275887 in data 29 settembre
2019, giacché l'intimazione, in considerazione della sua natura di mero sollecito di pagamento, estraneo alla elencazione di cui all'articolo 19 d.lsg. n. 546/1992, impugnabile solo in via facoltativa, se ha effetto interruttivo della prescrizione, non può, quand'anche non impugnato, far rivivere la prescrizione oramai già maturata;
in buona sostanza, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata da ATO non ha l'effetto di rendere il credito irretrattabile, con la conseguenza che al contribuente non rimane perclusa la possibilità di eccepire la prescrizione maturata prima della sua notifica (cfr. Cass. Sentenz an. 17339/2020 citata: “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass.,
Sez. 5, 11 dicembre 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2019, n. 33218), come, per l'appunto, della
"cartella di pagamento" che è espressamente contemplata dal comma 1, lett. d.”).
Quanto, invece, alla fattura n. 2013019757, saldo anno 2010, la prescrizione deve ritenersi ugualmente maturata, giacché, da un lato non vi è la dimostrazione della notifica di detta fattura, e dall'altro, l'intimazione di pagamento n. 014606/16, costituisce il primo atto con il quale l'ente impositore ha richiesto il pagamento del tributo, ma la cui la notifica alla data del 27 dicembre 2016 è avvenuta a prescrizione già maturata.
Valgono, sul punto, le precedenti osservazioni quanto alla natura e alla impugnazione solo facoltativa dell'intimazione.
Discende che, per l'anno 2010, la notifica della cartella di pagamento impugnata è avvenuta dopo la maturazione della prescrizione.
Relativamente agli anni 2009, 2011 e 2012, deve escludersi la maturazione della prescrizione.
Invero, quanto agli anni 2011 e 2012 è stata dimostrata la notifica delle fatture nel rispetto der temine prescrizionale;
in seguito è stata notificata, con esclusione della fattura per saldo anno 2010, l'intimazione di pagamento n. 14606 alla data del 27 dicembre 2016; successivamente l'intimazione di pagamento n. 275887 alla data del 29 settembre 2019 e, infine la notifica della cartella di pagamento opposta.
Quanto all'anno 2009, vi è la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 172257 in data 24 dicembre
2014, ove è stata riportata la descrizione delle fatture emesse per il primo e secondo quadrimestre nonché saldo 2019; a ciò ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 275887 alla data del 29 settembre
2019 e, infine, la notifica della cartella di pagamento impugnata.
La dimostrazione, per gli anni 2009, 2011 e 2012, della notifica delle fatture conduce altresì al rigetto delle eccezioni di difetto di motivazione della cartella di pagamento e di determinazione della tariffa, trattandosi di profili che la società contribuente avrebbe dovuto proporre avverso le fatture commerciali, assimilabili, come precisato, ad atti impositivi, allorché, come nella fattispecie in esame, sono riportate tutte le indicazioni per la determinazione dell'an e del quantum del tributo, ma rimaste non impugnate.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con parziale annullamento della cartella, per i tributi richiesti per gli anni 2008 e 2010; relativamente agli altri anni, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione dell'esito del giudizio, di parziale accoglimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520240038043134/000, così provvede:
annulla la cartella di pagamento limitatamente alle somme richieste, per tributi e accessori, per gli anni 2008
e 2010;
rigetta, nel resto, il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice
PP EA